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12.3501 · Interpellanza · 2012-06-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. È vero che agli uomini che hanno o hanno avuto rapporti sessuali con altri uomini è preclusa per sempre la possibilità di donare il loro sangue?

2. In caso affermativo, non sarebbe il caso di rivedere, per lo meno dal punto di vista della proporzionalità, questa disposizione discriminatoria che limita in modo riprovevole la disponibilità di sangue per le trasfusioni?

Begründung

I centri di trasfusione rifiutano sistematicamente il sangue donato dagli uomini che hanno avuto almeno un rapporto omosessuale (anche se protetto). Tale disposizione risale al 1977 e costituisce un'esclusione "in perpetuum". A quanto pare, non vi sono analisi sanitarie ed esami della situazione concreta della persona interessata che possano permettere un'eccezione. A titolo di paragone, sembra che le persone eterosessuali, anche quelle che conducono una vita "dissoluta", siano trattate allo stesso modo soltanto se non conoscono uno dei loro partner da più di sei mesi. Pur approvando l'applicazione del principio di precauzione in questo come in tutti gli altri settori della sanità pubblica, mi pare tuttavia incoerente che i criteri per l'accettazione del sangue differiscano fino al punto da essere completamente arbitrari nel caso degli omosessuali e sfumati, se non addirittura leggermente lassisti, nel caso degli eterosessuali. In seguito all'affare del sangue contaminato negli anni 1980, la valutazione dei rischi si è affinata e dovrebbe pertanto permettere di tenere maggiormente conto della situazione specifica dei potenziali donatori. Dagli studi più recenti e dalla legislazione europea si può desumere che la posizione svizzera in materia è obsoleta. Inoltre è ipotizzabile che, nell'insieme, la disponibilità di sangue per trasfusioni, ancora insoddisfacente dal punto di vista quantitativo, aumenterebbe se i requisiti per la donazione fossero fondati sul comportamento reale invece che unicamente sull'orientamento sessuale.

Stellungnahme des Bundesrates

La disponibilità della popolazione svizzera alla donazione volontaria è essenziale per poter disporre di un quantitativo sufficiente di sangue e di emoprodotti. Finora, il fabbisogno ha potuto essere garantito. Per assicurare un elevato grado di qualità e sicurezza degli emoprodotti, inclusa la protezione da malattie infettive trasmissibili via sangue, vengono adottate misure a diversi livelli. Il donatore deve soddisfare determinati requisiti e i centri di trasfusione sono tenuti a esaminare sistematicamente secondo le direttive prescritte il sangue donato per rilevare l'eventuale presenza di agenti patogeni emotrasmissibili.

La verifica dell'idoneità del donatore di sangue è disciplinata nell'articolo 36 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21) e nell'articolo 17 dell'ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (RS 812.212.1). Prima del prelievo il donatore è sottoposto a una visita medica nel corso della quale deve anche rispondere a domande in merito a eventuali comportamenti a rischio. In tal modo si tutela il ricevente e si minimizza il rischio di trasmissione di agenti patogeni tramite il sangue del donatore. In questo contesto sono determinanti diversi criteri, quali l'età, lo stato di salute generale, l'assunzione di medicamenti, le abitudini di viaggio, i comportamenti a rischio e i risultati di altre analisi mediche. Se non è possibile escludere ogni rischio d'infezione, il donatore, non può donare il proprio sangue.

I criteri di esclusione dalla donazione di sangue vigenti in Svizzera sono armonizzati a livello internazionale e si fondano su quelli, verificati e aggiornati annualmente, della Direzione europea per la qualità dei farmaci (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare, EDQM). In seno all'EDQM la Svizzera è rappresentata da Swissmedic. La responsabilità per l'applicazione di queste disposizioni incombe a Trasfusione CRS svizzera SA.

1. È vero che nel 1977 Trasfusione CRS svizzera SA ha introdotto la regola secondo cui gli uomini che hanno o hanno avuto rapporti sessuali con altri uomini sono esclusi per sempre dalla donazione di sangue nel nostro Paese.

2. Il Consiglio federale ritiene importante per la popolazione svizzera un approvvigionamento sufficiente di sangue e di emoprodotti. In questo ambito, la sicurezza del sangue e, soprattutto, la tutela della persona che necessita di una donazione di sangue o di emoprodotti sono fondamentali e devono essere garantite conformemente allo stato attuale della scienza e della tecnica.

Nella sua più recente valutazione del rischio d'infezione insito nelle trasfusioni di sangue (del 12 marzo 2012), la EDQM è giunta alla conclusione che il rischio di trasmissione di agenti patogeni rilevanti quali il virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e il virus dell'epatite B (HBV) è strettamente correlato al comportamento sessuale del donatore ed è più elevato nel caso dei donatori maschi che hanno o hanno avuto rapporti sessuali con altri uomini. La valutazione è stata effettuata indipendentemente dall'orientamento sessuale del donatore.

Secondo gli esperti, tuttavia, la questione può essere vista in un'altra prospettiva. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha già ripetutamente sottolineato che i criteri di esclusione dalla donazione di sangue dovrebbero fondarsi sul comportamento a rischio del donatore, da accertare e valutare in modo specifico, e non limitarsi alla sua appartenenza a un gruppo a rischio. Il Consiglio federale è disposto a verificare se gli attuali criteri di Trasfusione CRS svizzera SA per l'esclusione di determinate persone dalla donazione di sangue possano essere riformulati in modo migliore.

Risposta del Consiglio federale.