12.3558 · Interpellanza · 2012-06-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Per "mediazione" s'intende la composizione non giudiziale di una controversia in cui un terzo indipendente e imparziale (mediatore) assiste le parti in conflitto nella ricerca di una soluzione volontaria e condivisa.
Dall'entrata in vigore del Codice di procedura civile (CPC), il 1° gennaio 2011, le parti hanno la possibilità di scegliere tra tentativo di conciliazione statale o mediazione privata (art. 213-218 CPC). Lo scopo di questa disposizione è sgravare i tribunali e ridurre i costi per i cantoni.
L'introduzione e l'attuazione delle norme sulla mediazione suscitano ora naturalmente un grande interesse. In assenza di basi di dati uniformi è impossibile stabilire le modalità di attuazione delle nuove norme nei vari cantoni. Per definire la portata e il successo della mediazione s'impongono rilevamenti statistici corrispondenti. Il Consiglio federale deve pertanto provvedere affinché i dati corrispondenti siano disponibili nei cantoni. Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è disposto a sollecitare i cantoni a mettere a disposizione informazioni sulle mediazioni effettuate? Occorrerebbe richiedere, ad esempio, i seguenti dati:
a. il numero di casi in cui le parti hanno optato per la mediazione anziché per il tentativo di conciliazione (art. 213 CPC);
b. il numero di casi in cui le parti sono ricorse a una mediazione su raccomandazione del giudice (art. 214 CPC);
c. il numero di casi in cui sono state svolte mediazioni nell'ambito di procedimenti penali e procedimenti penali minorili (art. 316 CPP, art. 17 della procedura penale minorile);
d. il numero di casi in cui sono state svolte mediazioni in procedure amministrative.
Sarebbe auspicabile ripartire i dati summenzionati in base alle materie giuridiche e ai risultati.
2. Affinché il rilevamento proposto non resti l'unico nel suo genere, occorrerebbe integrare il CPC e il Codice di procedura penale (CPP). Il Consiglio federale è disposto a emanare norme d'attuazione secondo l'articolo 400 CPC e l'articolo 445 CPP che incaricano il Dipartimento federale di giustizia e polizia di rilevare dati statistici sul ricorso alla mediazione nei tribunali cantonali?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui vi sarebbe un interesse generale a valutare l'importanza e l'impatto della procedura di mediazione, introdotta di recente con il Codice di procedura civile svizzero (CPC). Anch'esso ritiene che tale analisi richieda rilevazioni statistiche al fine di valutarne l'applicazione nei cantoni.
È tuttavia dell'avviso che l'interesse di tali statistiche non si limiti soltanto alla mediazione. Sarebbe parimenti utile raccogliere dati sul numero e il tipo di procedure avviate, sul loro esito e su altri fattori correlati (p. es. durata, costi, autorità competenti, valore litigioso, rimedi giuridici). Soltanto in questo modo sarà possibile interpretare i risultati e successivamente valutare il nuovo diritto procedurale (cfr. n. 2).
Nel contempo il Consiglio federale non considera appropriato esigere dai cantoni i dati sulle procedure di mediazione elencati nell'interpellanza. Numerosi cantoni pubblicano già nei rapporti annuali dei loro tribunali il numero di mediazioni effettuate (p. es. rapporto annuale 2011 del tribunale d'appello del canton Zurigo: numero totale di casi evasi dai giudici di pace con mediazione, 2; rapporto annuale 2011 del tribunale cantonale del cantone dei Grigioni: numero di procedure di conciliazione eseguite dalle giudicature di pace con mediazione, 0; numero di procedure di conciliazione effettuate dall'autorità di conciliazione in materia di locazione con mediazione, 0). Inoltre, al momento determinati cantoni non sono necessariamente in grado di fornire, in base a tali rapporti, tutte le informazioni chieste dall'autore dell'interpellanza. Una fase di adeguamento e la raccolta preliminare dei dati sono dunque necessarie per ottenere un risultato coerente (a tale proposito si vedano le spiegazioni al n. 2).
2. Il Consiglio federale ritiene auspicabile che a medio e lungo termine siano disponibili (anzitutto per il diritto di procedura civile) dati statistici attendibili e uniformi su scala nazionale in merito alla prassi giudiziaria derivante dal diritto di procedura recentemente unificato. I dati raccolti sono indispensabili per una valutazione del CPC, in vigore dal 1° gennaio 2011. Tale valutazione sarà tuttavia possibile soltanto dopo alcuni anni di applicazione della nuova legge. Tali statistiche fornirebbero inoltre informazioni preziose per la preparazione di eventuali revisioni future del CPC.
In un primo tempo, il Consiglio federale è quindi disposto a esaminare quali misure potrebbero eventualmente essere necessarie e appropriate, in particolare in un'ottica di riflessione sul rapporto costi/vantaggi. In seguito occorrerà adottare misure concrete su tale base. Secondo il Consiglio federale, a tale fine è indispensabile una collaborazione con i cantoni responsabili dell'organizzazione giudiziaria.
Per contro, non è possibile incaricare il Dipartimento federale di giustizia e polizia di raccogliere dati statistici in virtù della competenza attribuita al Consiglio federale dagli articoli 400 CPC e 445 del Codice di procedura penale (CPP), come proposto nell'interpellanza. La raccolta e la gestione di dati statistici da parte della Confederazione sono infatti rette dalla legge sulla statistica federale e dall'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.
Risposta del Consiglio federale.