Nessuna riforma III dell'imposizione delle imprese senza una precedente correzione delle perdite fiscali dissimulate derivanti dalla riforma II
12.3618 · Interpellanza · 2012-06-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 20 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto il ricorso per violazione dei diritti politici sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (IC_176/2011). Tuttavia, il Tribunale federale ha criticato aspramente il Consiglio federale di allora (legislatura 2003-2007) per il suo operato precedente il referendum del febbraio 2008, il cui risultato è stato molto risicato (49,5 per cento). Questa decisione del Tribunale federale è particolarmente significativa.
Nell'opuscolo sull'oggetto in votazione, il Consiglio federale ha notevolmente sottostimato le perdite fiscali attese, stimandole nell'ordine di alcuni milioni di franchi. Ha inoltre taciuto alcune minori entrate. L'imposta preventiva, le cui minori entrate ammontano a diversi miliardi di franchi, non è stata neppure menzionata. Anche la situazione di città e comuni, che perdono l'imposta sul reddito legata alle centinaia di miliardi di franchi di distribuzione dell'aggio esente da imposta. Il Tribunale federale ha constatato che i cittadini non hanno avuto la possibilità di formarsi un'opinione oggettiva a causa della scorrettezza o della lacunosità delle informazioni in loro possesso. Il Tribunale federale conferma infine la violazione della libertà di voto sancita all'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale.
1. Quali insegnamenti ha tratto il Consiglio federale dalla DTF IC_176/2011 in merito all'informazione dei cittadini e più in particolare alla quantificazione dell'effetto delle revisioni in materia fiscale?
2. Il messaggio concernente la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (05.058) presentato al Parlamento conteneva già informazioni scorrette. Il capitolo 8.1.4 sull'imposta preventiva afferma che il vecchio aggio è soggetto a imposta preventiva (FF 2005 4358). Per quale motivo?
3. Il Consiglio federale ha chiarito il motivo per cui né l'AFC né il Consiglio federale di allora hanno attirato l'attenzione sulle perdite fiscali per miliardi di franchi risultanti dalla proposta del Consiglio degli Stati di eliminare il termine "direttamente" figurante all'articolo 20 capoverso 3 del progetto di modifica della LIFD?
4. Il Consiglio federale ha adottato provvedimenti istituzionali e in materia di personale per impedire che in futuro il Parlamento e i cittadini ricevano informazioni scorrette e incomplete?
5. Il Consiglio federale condivide l'opinione che la distribuzione esente da imposta riduca considerevolmente il capitale delle nostre società anonime di riserve già solo con l'importo annunciato di circa 1000 miliardi di franchi entro fine luglio 2012 di riserve costituite da apporti di capitali provenienti da vecchi aggi? Quali sono le stime per CS e UBS?
6. Il Consiglio federale può confermare che i Paesi vicini hanno accompagnato il principio dell'apporto di capitale con un'imposta sugli utili da capitale? Se sì, in che misura?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I requisiti che le spiegazioni delle autorità devono adempire affinché la libertà di voto non sia violata traspaiono dai considerandi 8.4, 8.5 e 8.6 della sentenza del Tribunale federale:
- la stima delle ripercussioni finanziarie deve essere effettuata diligentemente e con uno sforzo di oggettività. Le basi su cui poggiano le stime devono essere illustrate. Le ipotesi critiche riguardanti le situazioni e le reazioni degli interessati devono essere evidenziate e il grado di attendibilità della stima deve essere indicato;
- se non è possibile effettuare una stima delle ripercussioni finanziarie di una misura, il principio di trasparenza dell'informazione esige perlomeno di indicare l'impossibilità di effettuare una stima attendibile.
2. Nel progetto posto in consultazione il Consiglio federale aveva indicato che inizialmente si prevedeva di applicare il principio degli apporti di capitale soltanto agli apporti versati dopo l'entrata in vigore della riforma in questione. Il tenore del capitolo 8.1.4 del messaggio del 22 giugno 2005 concernente la legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, FF 2005 4241) si fonda su questa originaria intenzione e in seguito a una svista non è stato adeguato alla decisione di effettuare il calcolo retroattivo degli apporti di capitale dal 1° gennaio 1997. Il fatto che con l'introduzione del principio degli apporti di capitale vi erano da attendersi minori entrate è stato però segnalato nel messaggio ai capitoli 8.1.6 e 8.3.1.2: "Non sono praticamente quantificabili le minori entrate che derivano alla Confederazione e ai cantoni ... in seguito all'introduzione del principio degli apporti di capitale ... Si rinuncia perciò a una stima di queste minori entrate."
3. Se si escludessero dall'imposta solo i rimborsi alle persone che hanno versato apporti di capitale confluiti nelle relative riserve, ciò equivarrebbe al principio del rimborso di capitale, principio volutamente rifiutato dal Consiglio federale (cfr. messaggio, FF 20054308) e dalla commissione del Consiglio degli Stati. Nella sua seduta del 13 giugno 2006, il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della sua commissione incaricata dell'esame preliminare e, ai fini di una migliore comprensione, ha soppresso il termine "direttamente" dagli articoli 20 capoverso 3 LIFD e 5 capoverso 1bis LIP (portavoce della commissione del CS Lauri, BU 2006 pag. 440). Il Consiglio nazionale ha ripreso questa modifica. In occasione dei dibattiti parlamentari concernenti la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, questa è stata l'unica discussione a livello materiale sul principio degli apporti di capitale. La questione dell'elevata entità delle riserve da apporti di capitale conseguente agli aumenti di capitale nelle società con azioni quotate in borsa non è stata sollevata e discussa da nessuno. L'attenzione era incentrata sullo sforzo di garantire una stima attendibile delle minori entrate derivanti dalla procedura di imposizione parziale.
4. Il Consiglio federale intende informare in modo opportuno e trasparente i cittadini nel messaggio, nei dibattimenti parlamentari e negli opuscoli che illustrano i contenuti dei testi in votazione. Il governo esaudisce questo compito, a prescindere dal fatto che una misura proposta sia o non sia politicamente controversa.
Per i progetti di carattere fiscale, negli ultimi tempi sono state impiegate risorse più ingenti nell'elaborare la stima relativa alle ripercussioni finanziarie. Il messaggio del 24 agosto 2011 concernente la modifica della legge federale sull'imposta preventiva (11.047, FF 2011 5885), ad esempio, spiega in modo esauriente e trasparente il modo in cui le stime sono state realizzate, ossia i dati sui quali le stime poggiano e le ipotesi assunte riguardo ai dati mancanti e alle reazioni degli interessati. Per tener conto dei fattori rimanenti imponderabili e non suscitare l'impressione sbagliata di un alto grado di precisione, si è rinunciato a una stima puntuale e si sono presente le ripercussioni finanziarie nell'ambito di una determinata forchetta.
5. Il Consiglio federale non ritiene che la possibilità di rimborsare esentasse ai partecipanti non solo il valore nominale, ma anche l'aggio e di distribuire utili tassati parzialmente (agli investitori titolari di partecipazioni qualificati) diminuisca sensibilmente la sostanza necessaria all'esercizio dell'attività imprenditoriale delle imprese. L'esecutivo parte dal presupposto che queste due misure contribuiscono a rafforzare l'imprenditoria svizzera per i seguenti motivi:
- le due misure riducono i costi del capitale proprio rendendo più allettante il finanziamento mediante fondi propri rispetto al finanziamento da parte di terzi, che tende a diminuire, con conseguente rafforzamento delle imprese;
- non vi è stimolo a distribuire utili se questi possono essere vantaggiosamente reinvestiti nell'impresa. L'autofinanziamento, vale a dire il finanziamento mediante utili trattenuti, continua infatti a essere la forma di finanziamento più conveniente, se si considera l'onere fiscale a livello personale.
L'introduzione del principio degli apporti di capitale ha favorito l'insediamento di imprese in Svizzera. Queste nuove imprese contribuiscono anch'esse a rafforzare l'imprenditoria svizzera.
6. Tutti i Paesi limitrofi alla Svizzera, tranne il Liechtenstein, prelevano un'imposta sugli utili da capitale. Dal 1° gennaio 2011, in Liechtenstein gli utili da capitale non sono più tassati; in luogo e vece viene prelevata un'imposta standardizzata sul "reddito della sostanza" ("Vermögensertrag"; reddito potenziale) sui valori patrimoniali assoggettati all'imposta sul reddito. L'entità dell'aliquota per il calcolo del reddito potenziale (per il 2011: 4 per cento) è stabilita annualmente dalla legge sulle finanze ("Finanzgesetz").
La tassazione degli utili da capitale non è una misura collaterale al principio degli apporti di capitale. Tale principio si ripercuote tuttavia sul calcolo degli utili da capitale imponibili. Ai sensi dell'imposta sugli utili da capitale, il rimborso esentasse di riserve sugli apporti di capitale è paragonato a un'alienazione e comporta una riduzione dei costi di acquisizione dei diritti di partecipazione. In tal modo, all'eventuale successiva alienazione ad un prezzo superiore ai costi di acquisizione, l'utile da capitale imponibile aumenta.
Quanto all'entità delle imposte sugli utili da capitale per gli utili di borsa nei Paesi limitrofi alla Svizzera, il Consiglio federale dispone delle seguenti informazioni: in Germania l'imposta ammonta al 26,375 per cento e tale quota si compone di un'aliquota fiscale del 25 per cento più un supplemento di solidarietà pari al 5,5 per cento dell'aliquota fiscale; in Austria l'imposta ammonta al 25 per cento; in Francia l'aliquota è del 19 per cento più i contributi dovuti alle assicurazioni sociali, pari al 13,5 per cento; in Italia l'imposta sugli utili di borsa, attualmente pari al 12,5 per cento, aumenterà al 20 per cento.
Risposta del Consiglio federale.