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La Svizzera – una piattaforma della criminalità nel conflitto del Kosovo? Il ruolo del politico kosovaro Azem Syla

12.3628 · Interpellanza · 2012-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Vari indizi lasciano presumere che oltre dieci anni fa la Svizzera fungesse da piattaforma della criminalità nel conflitto del Kosovo. Si insinua il sospetto che all'epoca si sia abusato, a fini bellici, anche di aiuti finanziari, il che sarebbe scandaloso. In relazione alla mia interpellanza del marzo 2011, si pongono alcuni interrogativi supplementari a tale proposito. All'epoca ho chiesto lumi su un conto dell'UCK presso la Banca alternativa di Olten, sul quale sono stati apparentemente depositati (soprattutto nel 1998) fondi provenienti da tutto il mondo. Nel frattempo sono stati da un lato avviati provvedimenti nei confronti del politico kosovaro Azem Syla (un procedimento penale e una procedura di revoca del permesso di soggiorno nel canton Soletta) e, dall'altro, è stata resa nota una tesi di laurea redatta all'Università di Zurigo, che illustra ulteriori retroscena. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È a conoscenza della tesi "Vom Kosovo-Krieg zur Mazedonienkrise" (Dalla guerra del Kosovo alla crisi macedone) stilata dalla signora Jehona Iibrahime-Beadini? Si impongono pertanto ulteriori inchieste penali?

2. Azem Syla, nel frattempo chiamato a rispondere in giustizia in Svizzera, aveva accesso al citato conto bancario a Olten? Lui e i suoi colleghi potevano disporre di tale denaro?

3. Azem Syla è effettivamente lo zio dell'attuale politico di spicco kosovaro Hashim Thaci?

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c della legge federale sull'Assemblea federale (RS 171.10), per ragioni inerenti alla protezione della personalità il Consiglio federale non può fornire informazioni più dettagliate in merito ad alcune delle domande poste dall'autore dell'interpellanza, in quanto le informazioni corrispondenti vanno trattate in modo confidenziale (si veda anche la risposta all'interpellanze Wobmann 11.3294, Stamm 11.3271 e Frehner 12.3182).

Inoltre, conformemente all'articolo 73 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) il Ministero pubblico della Confederazione deve serbare il segreto sui fatti di cui è venuto a conoscenza e sulle misure investigative adottate. In virtù di tale obbligo del segreto e del principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale può rispondere soltanto in misura limitata.

1. Secondo l'articolo 7 capoverso 1 CPP, le autorità penali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute ad avviare e condurre un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato. È irrilevante in che modo e in che forma le autorità inquirenti siano venute a conoscenze dei motivi di sospetto (cfr. DTF 114 IV 79).

2. Per ragioni inerenti alla protezione delle personalità e all'obbligo del segreto, il Consiglio federale non può fornire informazioni a tale proposito.

3. Nella letteratura, tra gli altri nel libro "Von den Karawanken bis zum Kosovo: die geheime Geschichte der Kriege in Jugoslawien", di Malte Olschewski (ed. Braumüller, 2000, pag. 321), si legge che Azem Syla era il leader segreto dell'UCK, con l'eloquente nome di guerra "Daja Madh" (grande zio). Le autorità svizzere sono a conoscenza di rapporti sulla presunta parentela tra Azem Syla e Hashim Thaci, ma non dispongono di nessun documento ufficiale di stato civile.

Risposta del Consiglio federale.

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