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12.3633 · Interpellanza · 2012-06-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

All'inizio del mese di aprile il Consiglio federale ha autorizzato le banche svizzere a fornire agli Stati Uniti dati non crittografati sui propri collaboratori. Il fatto che i semplici impiegati di banca fossero considerati un problema ha scosso l'opinione pubblica. A tale riguardo chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti impiegati di banca e di quali istituti di credito sono coinvolti nella trasmissione di dati agli Stati Uniti ed eventualmente ad altri Paesi?

2. Quali conseguenze può avere la trasmissione di tali dati per i dipendenti interessati? Devono aspettarsi di essere perseguiti penalmente o civilmente negli Stati Uniti o in altri Paesi? Il Consiglio federale ritiene che sia giusto?

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Consiglio federale ha verificato se le banche hanno fornito ai dipendenti coinvolti informazioni complete e trasparenti in merito?

4. Il Consiglio federale ha vincolato l'autorizzazione ad altre condizioni? In caso negativo, per quali motivi?

5. Il Consiglio federale ritiene che secondo la legislazione americana le banche interessate avessero l'obbligo di informare. L'esecutivo è del parere che le aziende assoggettate a tale obbligo, in forza del loro dovere di assistenza, devono informare in modo chiaro e inequivocabile gli impiegati sui possibili rischi connessi all'assunzione di tale impegno?

6. In che misura le banche, in quanto datori di lavoro, devono assistere i loro dipendenti coinvolti nella trasmissione di dati? Il Consiglio federale ritiene che le relative disposizioni siano sufficienti sotto il profilo giuridico e morale oppure è disposto a obbligare le banche interessate ad adottare misure di sostegno per i dipendenti in organico e per gli ex dipendenti?

7. L'obbligo di informazione, menzionato dal Consiglio federale, è chiaramente in contrasto con il Codice penale svizzero (CP) se non viene preventivamente autorizzato, altrimenti risulterebbe ingiustificata una successiva autorizzazione da parte del Consiglio federale. Secondo l'esecutivo quali altri articoli del nostro CP sono negoziabili a posteriori?

8. In virtù di quali basi costituzionali e legali il Consiglio federale ha deciso la non applicabilità dell'articolo 271 (Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale/Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero) ed eventualmente anche dell'articolo 273 CP (spionaggio economico) alle banche interessate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. I dati sono stati trasmessi dalle banche interessate dalla controversia fiscale con gli Stati Uniti. Il Consiglio federale non è però a conoscenza delle banche che hanno fornito questi dati e del numero di impiegati di banca coinvolti.

2. Il Consiglio federale non è a conoscenza delle conseguenze che la trasmissione dei dati può avere per gli impiegati interessati.

3.-8. Secondo l'articolo 271 numero 1 del Codice penale svizzero (CP) è punibile chiunque, senza esservi autorizzato, compia sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici. Il Consiglio federale ha concesso un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 271 numero 1 CP affinché le banche interessate possano dimostrare direttamente alle autorità statunitensi la propria gestione degli affari nel settore transfrontaliero con gli Stati Uniti senza essere punibili. In questo caso il Consiglio federale può concedere autorizzazioni in virtù dell'articolo 31 capoverso 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione. Per la trasmissione delle informazioni occorre rispettare il diritto vigente. Il Consiglio federale parte dal presupposto che le banche, in qualità di destinatari dell'autorizzazione e datori di lavoro, proteggono gli attuali o ex collaboratori trattando i dati relativi agli stessi nel rispetto della legge. In questo ambito rientra anche la decisione di informarli o meno riguardo alla trasmissione delle informazioni. Il Consiglio federale ritiene che il diritto vigente sia chiaro ed esaustivo. Al momento non occorre quindi prevedere misure di protezione a favore degli impiegati di banca coinvolti od obbligare le banche a fornire misure di sostegno.

Risposta del Consiglio federale.