Imposizione dei redditi. Garantire un giusto equilibrio tra cantone di domicilio e cantone di lavoro
12.3737 · Mozione · 2012-09-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica della legislazione in vigore al fine di garantire un'equa ripartizione dell'imposta cantonale e di quella comunale prelevata dal cantone di domicilio sul reddito realizzato nel cantone di lavoro.
Begründung
Questa tematica non è nuova, sebbene il Parlamento non l'abbia più affrontata da tempo. Se tutti sono d'accordo nel riconoscere in linea di principio che i cantoni che creano e offrono lavoro dovrebbero poter incassare le imposte sui redditi conseguiti nel loro territorio, non è mai stato possibile risolvere equamente questa questione a causa della resistenza opposta dai cantoni che beneficiano della situazione attuale o di una presunta difficoltà sia nell'attuazione pratica sia di ancoraggio a livello legislativo.
A seguito della mozione 97.3663, il 16 dicembre 1999 il Consiglio nazionale aveva pertanto respinto una proposta in tal senso, dopo che il Consiglio federale aveva riferito, con una singolare mancanza d'immaginazione, di non conoscere un metodo per effettuare tale ripartizione.
Nell'ambito di un ricorso presentato dal cantone di Vaud contro il cantone di Ginevra (DTF 125 I 458), il 27 ottobre 1999 il Tribunale federale, invocando la separazione dei poteri, aveva riferito di non poter derogare alle regole della giurisprudenza fondata sul vecchio articolo 42 capoverso 2 della Costituzione senza una modifica di legge.
Il 13 dicembre 2000 il Consiglio nazionale ha respinto una modifica dell'articolo 3 LAID (mozione 99.3112) dopo che il Consiglio federale aveva indicato di voler affrontare la questione nell'ambito della nuova perequazione finanziaria.
Dodici anni dopo, questa questione non è ancora stata risolta in maniera soddisfacente, creando un crescente squilibrio, pericoloso per il nostro federalismo.
In questo modo i cantoni, che con il loro dinamismo contribuiscono allo sviluppo economico del nostro Paese, non possono essere ricompensati per gli sforzi profusi nel settore dell'imposizione comunale e cantonale dei redditi delle persone fisiche, se non a condizione di costruire alloggi e abitazioni in quantità almeno equivalente ai posti di lavoro creati e di renderli sufficientemente interessanti per tutti i livelli di reddito. Questo obiettivo estremizzato è contrario alla necessaria complementarietà cantonale. È tempo di correggere questa anomalia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La mozione chiede al Consiglio federale di sottoporre alle Camere federali basi legali che prevedano un'equa ripartizione dell'imposta cantonale e di quella comunale prelevata dal cantone di domicilio sul reddito realizzato nel cantone del luogo di lavoro.
Conformemente alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID; RS 642.14), le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in un unico cantone in virtù della loro appartenenza personale (domicilio o soggiorno) ed eventualmente in uno o diversi altri cantoni in virtù dell'appartenenza economica (luogo di esercizio o proprietà abitativa).
Il reddito da attività lucrativa nonché gli altri redditi (ad eccezione dei redditi immobiliari fuori cantone) vengono tassati quasi esclusivamente nel cantone di domicilio, che corrisponde al cantone nel quale il contribuente e la sua famiglia usufruiscono maggiormente della relativa infrastruttura. Il reddito da attività lucrativa è assoggettato fiscalmente nel luogo di lavoro solo per due categorie di persone. Si tratta delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente che vengono tassate nel loro luogo di esercizio e che presentano quindi un domicilio fiscale secondario nonché degli impiegati con funzioni dirigenziali che non rientrano quotidianamente al loro domicilio. Nei casi rimanenti il reddito da attività lucrativa dovrebbe essere tassato separatamente e ripartito sui cantoni interessati, tenendo conto che per la fissazione dell'aliquota occorrerebbe comunque considerare l'intero reddito. Ciò complicherebbe notevolmente l'attuale sistema fiscale e aumenterebbe considerevolmente l'onere connesso alla tassazione.
Oltre a tale problematica, occorre anche considerare la perequazione finanziaria nazionale che garantisce la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri tra i cantoni. Secondo la legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS 613.2), la perequazione delle risorse compensa le disparità per quanto riguarda la capacità finanziaria dei cantoni. Da un'analisi dell'efficacia emerge che la perequazione finanziaria nazionale ha raggiunto in ampia misura gli obiettivi perseguiti (cfr. "Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e cantoni 2008-2011", pag. 10). Tuttavia, il cantone del luogo di lavoro ne può beneficiare solo se risulta finanziariamente debole.
Una ripartizione tra il cantone di domicilio e il cantone del luogo di lavoro delle entrate fiscali provenienti da attività lucrativa dipendente, come richiesta dalla presente mozione, non complicherebbe soltanto il sistema fiscale, ma comprometterebbe anche la nuova perequazione finanziaria. L'attuazione della mozione mediante una modifica della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni non risulta pertanto auspicabile.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.