12.3858 · Postulato · 2012-09-27
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un rapporto di monitoraggio e valutazione degli accordi di partenariato conclusi dalla Svizzera, in particolare degli accordi di riammissione e di transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera (art. 100 cpv. 2 lett. b della legge federale sugli stranieri; LStr), nonché dei negoziati in corso, e di proporre un meccanismo a termine per controllarne l'attuazione, prendendo ad esempio il rapporto presentato dalla Commissione europea al Parlamento europeo (COM 2011 76 final).
Begründung
I partenariati migratori rappresentano un concetto quadro per vari tipi di accordi internazionali relativi alle migrazioni. Sono contraddistinti da una certa mancanza di trasparenza, in particolare nei confronti del Parlamento. L'articolo 100 capoverso 1 LStr non contiene infatti un elenco dei possibili contenuti, né concettualizza in maniera vincolante la norma quadro del capoverso 1. Inoltre, poche fonti materiali sono pubblicate a tale proposito. Questa formulazione poco rigida permette all'autorità competente, che non è designata, di scegliere liberamente la forma per concludere tali partenariati. Il capoverso 1 non specifica nemmeno se al Consiglio federale possa eventualmente essere concessa una delega di competenze fondata su una legge speciale per stipulare trattati nell'ambito della procedura semplificata. I memoranda of understanding, gli accordi cooperazione o i protocolli non pubblicati sono considerati partenariati migratori al medesimo titolo delle cooperazioni codificate.
Tenuto conto del ruolo ormai assai importante di tali accordi nel processo di ritorno e della loro eventuale interazione pratica con i diritti umani, bisognerebbe poter predisporre un meccanismo di monitoraggio che determini il numero di riammissioni effettive in virtù degli accordi di riammissione conclusi, le aree d'interesse prioritarie, la valutazione delle clausole utilizzate, delle procedure di ritorno specifiche, delle misure d'incentivazione, del trattamento delle persone dopo la loro riammissione e delle clausole sospensive. Sarebbe altresì importante analizzare la possibilità di un approccio comune con l'Unione europea nei confronti dei Paesi terzi che non cooperano alla riammissione dei loro cittadini. Il Parlamento dovrebbe poter partecipare a tale meccanismo di monitoraggio e di valutazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide la richiesta dell'autrice del postulato, secondo cui i partenariati migratori devono essere monitorati e valutati in quanto nuovo strumento della politica estera svizzera in materia di migrazione. È previsto che il Comitato interdipartimentale per la cooperazione in materia di migrazione internazionale (comitato IMZ) elabori un corrispondente progetto e presenti un rapporto al Consiglio federale nel 2014, cinque anni dopo la conclusione dei primi partenariati. In tale data saranno state raccolte sufficienti esperienze nell'attuazione dei primi accordi di partenariato migratorio.
I programmi approntati dalla Confederazione per incentivare il ritorno volontario in adempimento del postulato Müller (11.3062: Efficacia e costi dell'aiuto al ritorno) sono attualmente già oggetto di una valutazione. Parimenti, nell'ambito del ritorno forzato è stato istituito un meccanismo di monitoraggio indipendente dell'esecuzione, che riguarda in particolare la conformità giuridica e l'adeguatezza dell'azione dello Stato tra l'altro in riferimento al rispetto dei diritti umani. Da luglio 2012 tale monitoraggio è svolto dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT).
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.