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12.3863 · Interpellanza · 2012-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In Svizzera, numerosi gruppi e categorie ricevono versamenti dall'ente pubblico. È questo il caso dei pagamenti diretti alle aziende agricole. Tali pagamenti, tuttavia, vengono effettuati anche in maniera indiretta sotto forma, ad esempio, di versamenti mediante i diversi incentivi di risanamento degli edifici.

Al contempo, pare che molti dei beneficiari di questi aiuti finanziari (diretti e indiretti) utilizzino tali fondi soprattutto anche all'estero. Considerato che tali pagamenti vengono effettuati con denaro dei contribuenti, è nell'interesse della comunità che il valore aggiunto da essi generato rimanga, per quanto possibile, sul suolo nazionale e consenta la sopravvivenza delle nostre aziende e dei nostri posti di lavoro.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Quali categorie e settori usufruiscono dei pagamenti diretti, di sovvenzioni o altri contributi finanziari?

2. Qual è l'ammontare totale annuo di tali contributi?

3. Con la normativa attualmente in vigore, è possibile obbligare i beneficiari di tale sostegno finanziario diretto e indiretto a considerare in primo luogo fornitori di servizi e rifornitori elvetici, al fine di mantenere il valore aggiunto in Svizzera? 4. Se ciò non fosse possibile: un'eventuale modifica (nell'ottica della domanda 3) del diritto svizzero entrerebbe in contraddizione con la regolamentazione internazionale, vincolante per il nostro Paese (per es. dell'OMC) ?

5. Quanto si stima che potrebbe essere il carico amministrativo aggiuntivo generato dall'eventuale introduzione di tale disciplinamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'Amministrazione federale delle finanze suddivide le sovvenzioni della Confederazione per campi d'attività. Nel 2011 la Confederazione ha versato sovvenzioni per un importo pari a 35 551 milioni di franchi, che corrisponde al 57 per cento delle sue uscite totali di 62 333 milioni (100 per cento). Di questi sussidi, il 46 per cento è andato alla previdenza sociale, il 16 per cento a educazione e ricerca, il 15 al traffico, il 10 per cento all'agricoltura (compresa l'alimentazione), l'8 per cento alle relazioni con l'estero e alla cooperazione allo sviluppo e il 5 per cento a favore di altri campi d'attività.

I sussidi che interessano l'estero sono stati ripartiti soprattutto sui campi d'attività "Relazioni con l'estero", "Cooperazione allo sviluppo" nonché "Educazione e ricerca". Per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo e il contributo di coesione all'UE, i fondi sono solitamente versati in base a singoli progetti. I loro beneficiari diretti risiedono in parte all'estero, in parte in Svizzera. Per definizione, tuttavia, questi fondi vanno concessi, nella misura del possibile, a beneficiari (finali) esteri. Le sovvenzioni per la ricerca praticata dall'UE sono sì versati a una beneficiaria all'estero, ma il riflusso di fondi verso la Svizzera (sotto forma di mezzi per la ricerca) supera di regola le prestazioni erogate dalla Confederazione. Le rimanenti sovvenzioni sono concesse principalmente a beneficiari diretti in Svizzera.

3./5. Non vi sono statistiche sulla percentuale spesa in Svizzera delle sovvenzioni versate a beneficiari nel nostro Paese. Secondo la legge sui sussidi, i beneficiari di aiuti finanziari e indennità sono tenuti in via di principio a fornire le prestazioni (co)finanziate dalla Confederazione in modo possibilmente economico. È necessario, pertanto, che siano liberi di scegliere come impiegare tali fondi nel migliore dei modi. Gli incentivi per il risanamento degli edifici, menzionati dall'autrice dell'interpellanza, devono innanzitutto giovare all'ambiente e, in particolare, contribuire a ridurre il più possibile le emissioni di CO2 in Svizzera. Alla luce del rapporto qualità/prezzo dev'essere possibile, nella pratica, acquistare beni e servizi anche all'estero. Ciò può contribuire a migliorare la produttività, che in diversi rami economici sovvenzionati è bassa. L'incremento della produttività è un obiettivo importante della politica di crescita 2012-2015.

I pagamenti diretti menzionati nell'interpellanza sono finalizzati a promuovere le prestazioni d'interesse generale fornite nel settore dell'agricoltura. In base alla normativa vigente non è possibile costringere gli agricoltori a spendere in Svizzera i fondi ottenuti dallo Stato per l'acquisto di beni e servizi. Un vinicolo legale di questo genere renderebbe necessaria l'istituzione di un apparato di controllo costoso a cui occorrerebbe destinare una parte sostanziale delle sovvenzioni, che di conseguenza verrebbero a mancare agli agricoltori. Una tale misura non porterebbe a una creazione di valore aggiunto in termini di un maggiore utile.

Una parte sostanziale della creazione di valore in Svizzera si genera in virtù dello scambio transfrontaliero di merci e servizi. I mercati esteri, notevolmente più grandi di quello svizzero, sono di fondamentale importanza per la crescita economica e per l'occupazione nel nostro Paese. Alla luce dei vantaggi che la suddivisione del lavoro comporta a livello internazionale, l'economia svizzera dovrebbe affrontare la concorrenza globale su tutti i fronti.

4. La richiesta dell'autrice dell'interpellanza è effettivamente in contraddizione con determinati impegni internazionali contratti dalla Svizzera. Secondo le norme dell'OMC è vietato vincolare la concessione di sovvenzioni all'acquisto in Svizzera di beni e servizi. Non sarebbe neppure possibile, per analogia, vincolare le sovvenzioni alla condizione che determinati beni esteri debbano essere acquistati esclusivamente da commercianti svizzeri o che si debba ricorrere per forza a servizi offerti da operatori svizzeri. Un tale progetto sarebbe incompatibile anche con gli impegni commerciali contratti dalla Svizzera nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione e dell'accordo di libero scambio con l'UE. Se il nostro Paese non garantisse più il pari trattamento tra operatori svizzeri e stranieri, sarebbe a rischio l'accesso ai mercati esteri degli operatori svizzeri.

Risposta del Consiglio federale.