12.3945 · Interpellanza · 2012-09-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Lo scorso anno le tasse per le visite veterinarie di confine (tasse per VVC) sono aumentate, passando da 10 franchi per ogni spedizione importata a 88 franchi per ogni documento veterinario comune di entrata (DVCE). Una spedizione può essere costituita da diversi DVCE (o certificati sanitari). Detto aumento è dovuto all'adozione delle direttive UE.
Dette direttive considerano che una visita veterinaria costi presumibilmente almeno 55 euro per ogni DVCE. Gli 88 franchi sono stati calcolati dall'UFV quando il cambio euro-franco si situava ancora a 1,65. Nonostante il corso dell'euro basso non sono stati trasmessi vantaggi valutari, il che è particolarmente irritante se si tiene conto che l'UFV dipende proprio dal DFE, il dipartimento che, ad opera del consigliere federale Schneider-Ammann, esercitando pressioni, ha spinto l'economia privata a trasmettere i vantaggi valutari ai consumatori.
Tra l'altro l'UFV preleva un importo di 150 franchi per la consegna in ritardo di un DVCE, mentre nell'UE questo importo è di soli 10 euro. Inizialmente questi 150 franchi erano dichiarati come multa, ma non essendo mai stati oggetto di approvazione da parte del Parlamento in seguito sono stati ridefiniti una "tassa". Tuttavia, visto che una tassa permetterebbe di computare solo la spesa supplementare che effettivamente ne risulta, l'importo è stato dichiarato senza indugio "la quota usualmente sovvenzionata dalla Confederazione per una visita veterinaria", a carico dell'importatore a causa del ritardo della consegna.
Quanto esposto fa sorgere i seguenti interrogativi:
1. Quale articolo di quale direttiva UE costituisce la base legale per l'aumento della tassa?
2. Quando avverrà la trasmissione del vantaggio valutario relativo alla visita veterinaria di confine dall'UFV alle PMI e all'artigianato?
3. Come devono essere visti i 150 franchi sopraccitati? Come multa, tassa, quota sovvenzionata dalla Confederazione o altro?
4. Perché questo importo è dodici volte maggiore rispetto a quello europeo? Come si giustifica una simile differenza?
5. Quali costi, concretamente e in dettaglio, sono a carico dell'importatore (inclusi/esclusi i costi d'amministrazione dell'UFV)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal 1° luglio 2007 la tassa per la visita veterinaria di confine riscossa per le partite di merce pesanti fino a 6 tonnellate provenienti da Paesi terzi ammonta a 88 franchi (art. 15 cpv. 1 dell'ordinanza sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria UFV; RS 916.472). Le tasse non hanno subito un aumento generalizzato: in precedenza il loro importo era minore per le piccole partite ma più elevato nel caso di partite più grandi.
L'introduzione del nuovo tariffario è in rapporto con l'estensione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). L'accordo disciplina l'equivalenza dei controlli di prodotti animali provenienti da Paesi terzi; riguardo alle tasse che devono essere applicate, anche dalla Svizzera, in quest'ambito, all'appendice 5 capitolo 5 lettera c numero 2 l'accordo menziona il regolamento (CE) n. 882/2004. Quest'ultimo prevede che si proceda alla riscossione di tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali e che per le partite fino a 6 tonnellate l'importo minimo sia fissato a 55 euro (articolo 27 paragrafo 3 in combinato disposto con l'allegato V). A tale importo minimo corrispondono 88 franchi (cambio effettuato al corso di cambio vigente alla data di cui sopra).
2. Il Consiglio federale stabilisce l'importo delle tasse attenendosi anche al principio di copertura dei costi (art. 46a LOGA; RS 172.010). Considerato che l'importo di 88 franchi corrisponde ad una tassa minima, che non consente di coprire i costi derivanti dai controlli, una diminuzione di tale importo sarebbe ingiustificata. In relazione alla tassa in questione non sussiste alcun vantaggio valutario.
3./4. Per le partite importate senza una notificazione preventiva è riscossa una tassa supplementare di 150 franchi (art. 17a dell'ordinanza sulle tasse dell'UFV). Perciò in questi casi non viene riscossa unicamente la tassa minima. Infatti chi in Svizzera non adempie all'obbligo relativo alla notificazione preventiva delle partite è tenuto a partecipare con un importo maggiore ai costi effettivi derivanti dalla vista veterinaria di confine. Anche in questo caso si tratta di ottemperare al principio della copertura dei costi. In seno all'UE le fattispecie in questione vengono disciplinate dalle diverse normative nazionali, non essendo oggetto di specifiche direttive UE ad uso degli Stati membri.
5. I costi generati dai controlli veterinari di confine ammontano complessivamente a circa 4 milioni di franchi all'anno. Essi comprendono, ad esempio: le spese per il personale, gli affitti, i costi delle analisi di laboratorio e dei mezzi di controllo, le spese per il materiale di cancelleria, i costi di mantenimento delle infrastrutture. Alle spese suddette corrispondono entrate annuali per un importo di circa 1,3 milioni di franchi.
Risposta del Consiglio federale.