12.4015 · Interpellanza · 2012-11-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Basandomi sull'articolo 3 capoverso 2 della legge federale sul commercio ambulante, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quante persone e aziende beneficiano di una tale dispensa dall'obbligo d'autorizzazione?
2. Questa regolamentazione viene applicata anche agli operatori economici e ai prodotti esteri? In caso affermativo, in base a quale legislazione?
3. Qual è la quota di attività esercitate fuori dal proprio cantone da parte dei beneficiari di una tale dispensa?
4. Dal momento che i redditi conseguiti sono imponibili nel luogo in cui il contribuente esercita l'attività lucrativa, quali sono le perdite fiscali stimate per le attività esercitate al di fuori del cantone? Esistono cifre per ogni cantone interessato?
5. Per quanto a conoscenza del Consiglio federale, esistono disparità di trattamento a livello di condizioni quadro del diritto del lavoro? In caso affermativo, che cosa intende intraprendere per porvi rimedio?
6. Quali controlli vengono effettuati per far rispettare la nostra legislazione? Sono state constatate inadempienze e, in caso affermativo, quali? Sono sfociate in eventuali sanzioni? L'origine dei prodotti viene controllata?
Begründung
Nel quadro della legge sul commercio ambulante, le autorizzazioni per l'esercizio sono rilasciate dall'autorità cantonale competente. L'articolo 3 capoverso 2 prevede che "il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo d'autorizzazione l'esercizio all'aperto di un punto vendita ambulante limitato nel tempo che offra merci quali prodotti agricoli di produzione propria o giornali". Senza mettere in discussione la possibilità per i produttori di vendere direttamente i prodotti della propria azienda, negli ultimi anni constatiamo che un numero sempre maggiore di commercianti ambulanti si sistemano sul bordo delle strade per offrire, nei periodi di raccolto, i propri prodotti. Tale fenomeno si verifica soprattutto durante la raccolta delle albicocche. Talvolta vi sono venditori ambulanti che offrono addirittura prodotti di origine estera. I grossisti delle regioni interessate subiscono quindi questa concorrenza. A prescindere dallo status di commerciante ambulante o di grossista, non dovrebbero esistere disparità di trattamento.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3./4. La legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (RS 943.1) ha un duplice obiettivo (art. 1 cpv. 2): da un lato assicurare che i commercianti ambulanti possano esercitare la loro attività su tutto il territorio svizzero e dall'altro tutelare il pubblico nel rapporto diretto con i commercianti ambulanti, sia che avvenga porta a porta che in piazze o strade, certamente più rischioso rispetto all'acquisto nei negozi. Per queste ragioni la legge sul commercio ambulante prevede un obbligo d'autorizzazione per chi, a titolo professionale, offre ai consumatori l'ordinazione o la vendita di merci, in forma ambulante, visitando economie domestiche private senza essere stato chiamato o gestendo per un periodo limitato un punto vendita mobile all'aperto, in un locale o da un veicolo (art. 2 cpv. 1 lett. a della legge federale sul commercio ambulante). Il Consiglio federale può dispensare dall'obbligo d'autorizzazione l'esercizio all'aperto di un punto vendita ambulante limitato nel tempo che offra merci quali prodotti agricoli di produzione propria o giornali (art. 3 cpv. 2 della legge federale sul commercio ambulante). Il Consiglio federale si è avvalso di questa facoltà e ha stabilito che non necessita dell'autorizzazione chi, in un punto di vendita mobile limitato nel tempo e all'aperto, offre in vendita giornali, riviste, derrate alimentari destinate al consumo immediato o prodotti agricoli provenienti direttamente dal proprio campo e raccolti personalmente, ad eccezione dei fiori recisi (art. 4 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sul commercio ambulante; RS 943.11). Fatte salve ulteriori prescrizioni di legge, gli agricoltori ad esempio possono offrire per strada prodotti agricoli raccolti personalmente ai consumatori, senza autorizzazione e senza dover comunicare quest'attività all'autorità cantonale. Per questo motivo non sono disponibili cifre concrete che indichino quanti commercianti ambulanti gestiscono per un periodo limitato un punto vendita all'aperto e quanti sono esclusi dall'obbligo di autorizzazione. In mancanza di dati statistici non è dunque possibile rispondere alle domande 1, 3 e 4.
2. L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione si basa sul fatto che in un punto di vendita all'aperto per prodotti raccolti dal venditore stesso non sussistono per i clienti rischi di lesione più elevati rispetto alla vendita in negozio. Ciò vale anche quando questi prodotti sono offerti da commercianti ambulanti stranieri, a condizione che il commerciante ambulante offra solo prodotti agricoli raccolti personalmente e direttamente dal campo. È possibile commerciare senza autorizzazione in un punto di vendita all'aperto prodotti agricoli non raccolti personalmente ma acquistati in Svizzera o all'estero, solo se i prodotti sono definiti di consumo immediato. Anche in questo caso il rischio di lesione è minimo dal momento che il compratore si accorge immediatamente dei difetti del prodotto acquistato e può reclamare direttamente presso il venditore. Spetta ai cantoni verificare l'esistenza di lesioni.
I prodotti esteri sono soggetti a dazio e, secondo le disposizioni della legge sulle dogane (RS 631.0) e della legge sulla tariffa delle dogane (RS 632.10), devono essere tassati.
Per i commercianti ambulanti stranieri valgono inoltre le relative disposizioni del diritto degli stranieri. I commercianti ambulanti cittadini di un Paese dell'UE/AELS o i lavoratori inviati da questi Paesi sottostanno anche agli accordi stipulati con l'UE relativi alla libera circolazione delle persone nonché alla Convenzione AELS. A seconda del tipo e della durata dell'attività in Svizzera questi commercianti possono essere soggetti all'obbligo di notifica o di autorizzazione secondo il diritto degli stranieri.
5. Le disposizioni di diritto del lavoro sono sempre applicabili anche ai commercianti ambulanti nella misura in cui questi esercitano la loro attività all'interno di un rapporto di lavoro, indipendentemente se il commerciante sia esente o meno dall'obbligo di autorizzazione. I commercianti ambulanti quindi non godono di alcun privilegio rispetto agli altri operatori economici, in particolare i grossisti. In base alle norme di diritto federale nemmeno per quanto riguarda gli orari di lavoro vi sono vantaggi. Il compito di stabilire gli orari di esercizio dei commercianti ambulanti è affidato ai cantoni (FF 2000 3629, pagg. 3650 segg.). È pertanto possibile anche una modifica agli orari locali di apertura dei negozi.
6. I cantoni sono competenti per la sorveglianza sull'attività dei commercianti ambulanti esercitate sul loro territorio (art. 26 cpv. 1 dell'ordinanza sul commercio ambulante). Le autorità cantonali di esecuzione verificano costantemente se i commercianti ambulanti dispongono di un'autorizzazione valida e se esercitano regolarmente la loro attività. I commercianti ambulanti che violano le norme di legge sul commercio ambulante sono puniti con multe o con il ritiro dell'autorizzazione. Non sono disponibili statistiche precise sul numero e la natura di controlli e sanzioni inflitte nei singoli cantoni. Rientrano tra i compiti delle autorità cantonali di esecuzione anche la verifica dell'origine dei prodotti agricoli offerti in un punto di vendita all'aperto. Le autorità devono accertare se i prodotti sono stati realmente raccolti di persona dai commercianti direttamente sul campo.
Risposta del Consiglio federale.