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12.4024 · Interpellanza · 2012-11-29

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale è al corrente dell'esistenza di prodotti che contengono componenti degli organismi geneticamente modificati (OGM) vietati in Svizzera?

2. Come si può garantire che le derrate alimentari a base di soia o di mais commercializzati in Svizzera non contengano componenti OGM in misura superiore al valore soglia dello 0,9 per cento?

3. Come si possono stabilire valori soglia sapendo che possono esserci tracce di OGM in una moltitudine di alimenti?

4. In queste condizioni, come si può proteggere e informare meglio i consumatori?

5. Come vanno trattati i prodotti coltivati in Paesi più permissivi della Svizzera in materia di OGM?

Begründung

La Svizzera possiede una delle legislazioni più restrittive in materia di ingegneria genetica nel settore non umano. Per gli alimenti che contengono componenti OGM vige un obbligo di dichiarazione molto rigoroso. La legge prevede tuttavia un valore soglia dello 0,9 per cento, sotto il quale non vige l'obbligo di dichiarazione.

La Svizzera non produce piante OGM, ma ammette l'importazione per l'alimentazione umana e animale di una variante di soia, di tre varianti di granturco, come pure di glutine di granturco, di alimenti di glutine di granturco, di farina di fuso di granturco, di farina d'estrazione di soia e di panelli di soia. Benché in Svizzera non sia venduta attualmente nessuna pianta OGM destinata all'alimentazione umana, risulta difficile stimare, in assenza di statistiche, la quantità di farina d'estrazione e di panelli di soia destinati all'alimentazione animale e di derrate alimentari importate e contaminate in modo accidentale con OGM in misura superiore al valore soglia legale dello 0,9 per cento. Determinati produttori superano questo valore soglia senza dichiararlo? La possibilità di scegliere con cognizione di causa tra un prodotto OGM e un prodotto non OGM grazie a un'etichettatura adeguata costituisce un elemento intangibile del diritto dei consumatori.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Secondo l'articolo 40 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0), le autorità cantonali controllano l'applicazione delle disposizioni concernenti gli organismi geneticamente modificati (OGM). Prelevano campioni nei punti di vendita e nelle unità di produzione, li analizzano e, se del caso, ordinano le misure necessarie. Nel quadro di tali controlli, le derrate alimentari che hanno un'elevata probabilità di contenere tracce di OGM sono sottoposte a campionatura in modo mirato. I metodi di analisi a disposizione permettono alle autorità di rilevare e identificare in modo efficace eventuali componenti OGM, anche in quantità minime, negli alimenti.

Dal 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccoglie i risultati di questi controlli eseguiti a livello nazionale e allestisce annualmente un rapporto riassuntivo pubblicato sul sito Internet dell'UFSP (www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04858/04863/10432/index.html?lang=it). Vi sono esposti separatamente i casi in cui vengono riscontrati OGM non autorizzati.

In virtù dell'articolo 17 della legge sull'ingegneria genetica (RS 814.91), il valore soglia dello 0,9 per cento in massa per l'etichettatura secondo l'articolo 7 dell'ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (RS 817.022.51) è applicabile unicamente alle tracce di OGM contenute involontariamente, la cui commercializzazione sia stata autorizzata. Per contro, gli OGM non autorizzati non possono essere venduti e le derrate alimentari che ne contengono, anche solo in tracce, non possono essere immesse in commercio.

Negli scorsi anni il valore soglia è stato superato molto raramente; lo stesso vale per le tracce di OGM non autorizzati (nel 2011: due rispettivamente tre campioni su 596 analizzati). Questi risultati dimostrano il funzionamento della separazione del flusso di merci.

3. Il valore soglia dello 0,9 per cento riferito all'etichettatura, vigente anche nei Paesi dell'Unione europea, tiene conto del fatto che tracce di OGM possono essere presenti nelle derrate alimentari nonostante una separazione rigorosa del flusso delle merci. Il valore soglia obbliga fabbricanti e commercianti ad adottare misure efficaci per impedire che tracce di OGM raggiungano gli alimenti e permette agli organi di esecuzione di procedere a controlli basati su analisi quantitative.

4. La tutela della salute e la protezione dall'inganno, nonché la libertà di scelta dei consumatori sono assicurate da disposizioni relative all'autorizzazione e all'etichettatura di prodotti OGM, dal controllo autonomo dei fabbricanti e dei commercianti secondo l'articolo 23 della legge sulle derrate alimentari e dall'attività di sorveglianza delle autorità.

L'obbligo di autorizzazione assicura che i prodotti OGM possono essere immessi in commercio solo se non sono considerati pericolosi per la salute secondo lo stato della scienza. Derrate alimentari contenenti tracce di OGM non autorizzati vengono contestate dalle autorità di esecuzione e devono essere immediatamente ritirate dal commercio.

L'obbligo di etichettatura assicura che i consumatori siano informati sugli alimenti o sugli ingredienti impiegati. L'osservanza dell'obbligo di etichettatura è controllata dalle autorità di sorveglianza; in caso di violazioni possono essere ordinate misure.

5. Nel quadro del controllo autonomo previsto dalla legge, gli importatori sono obbligati a rispettare le disposizioni svizzere. Spetta a loro adottare misure che tengano conto del rischio di mescolamenti involontari con OGM, a seconda della situazione nel Paese di produzione.

L'esperienza mostra che negli anni scorsi era stato possibile procurarsi la quantità necessaria di prodotti tradizionali e materie prime e importarli in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.