Lexipedia

12.4026 · Mozione · 2012-12-03

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione, la carne e il pesce devono essere trattati alla stessa stregua. Il Consiglio federale è incaricato di adeguare di conseguenza le pertinenti basi giuridiche.

Begründung

Per la carne, le preparazioni e i prodotti a base di carne è obbligatoria l'indicazione del Paese di provenienza; questa regola vale anche per la carne venduta sfusa.

Non vale invece per i prodotti della pesca: per il pesce sfuso non sussiste l'obbligo di dichiararne la provenienza. Disposizioni dettagliate sulla caratterizzazione giusta l'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108) si applicano unicamente al pesce preconfezionato.

In effetti - secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (RS 817.022.21) - per le derrate alimentari vendute sfuse è possibile rinunciare alle indicazioni scritte se l'informazione ai consumatori è garantita in altro modo (p. es. verbalmente).

Questa disparità negli obblighi di dichiarazione per carne e pesce non si giustifica. A differenza della carne, alcune popolazioni ittiche sono minacciate e diverse specie sono a rischio di estinzione. La pesca eccessiva in determinati mari e laghi è un problema noto e in Svizzera anche largamente riconosciuto. Per alcuni pesci e animali marini si pone inoltre la questione della contaminazione da metalli pesanti (p. es. mercurio). Nella dichiarazione potrebbe essere menzionato anche il metodo di produzione e di cattura (p. es. biologico; di allevamento o selvatico).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le prescrizioni sulla dichiarazione scritta del Paese di produzione della carne, dei preparati di carne e dei prodotti a base di carne venduti sfusi risalgono alla crisi della BSE nel 2001 (morbo della mucca pazza o encefalopatia spongiforme bovina). Per informare in modo trasparente i consumatori è necessario indicare in forma scritta il Paese di produzione della carne di tutte le specie di animali a rischio, anche di quella destinata alla vendita sfusa.

Per quanto riguarda la fauna ittica, il problema risiede nell'illegalità e nella sostenibilità della pesca ed è già stato oggetto della mozione Sommaruga Carlo 09.3614, "Niente più prodotti derivanti dalla pesca illecita sui mercati di sbocco svizzeri", accolta dal Consiglio nazionale. L'Ufficio federale di veterinaria sta elaborando le necessarie basi legali.

Il Consiglio federale concorda con l'autore della mozione sul fatto che l'esigenza dei consumatori di essere informati è cresciuta anche nel settore della pesca. Questo aspetto è tematizzato nella mozione Rechsteiner Rudolf 09.3694, "Cooperazione allo sviluppo e label MSC. Sostegno ai pescatori locali", e nel postulato Zisyadis 02.3233, "Dichiarazione del Paese di origine del pesce", entrambi accolti.

Il Consiglio federale prevede pertanto di adeguare le indicazioni necessarie per la dichiarazione scritta sulla provenienza dei prodotti della pesca destinati alla vendita sfusa nel quadro di una prossima revisione della relativa ordinanza. Bisogna tuttavia evitare che l'onere per queste informazioni supplementari sia sproporzionato. Nel quadro di un'indagine conoscitiva sarà necessario sondare in particolare anche le esigenze delle piccole e medie imprese e in particolare di quelle dell'industria alberghiera e della ristorazione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.