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Società anonime quotate in borsa e società controllate dall'ente pubblico. Pubblicazione delle liberalità agli attori politici

12.499 · Iniziativa parlamentare · 2012-12-13

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

1. Le società con azioni quotate in borsa devono dichiarare:

a. nel rapporto di gestione, l'importo totale delle liberalità elargite ad attori politici (segnatamente partiti e associazioni politiche e per campagne politiche);

b. se le liberalità superano i 10 000 franchi per beneficiario e per anno, il nome e l'indirizzo del beneficiario nonché l'importo della liberalità;

c. il diritto di prevedere nei propri statuti un altro valore soglia oltre il quale si rende necessaria una dichiarazione secondo il numero 1.b);

d. che le liberalità elargite per finanziare le campagne politiche di membri del consiglio di amministrazione, della direzione o del consiglio consultivo sono considerate indennità; tali liberalità devono figurare nel dettaglio nel rapporto di gestione.

2. Le società nelle quali la Confederazione o un altro ente pubblico abbia una posizione dominante devono dichiarare nei loro conti annuali tutte le liberalità elargite ad attori politici. In particolare esse devono indicare il nome e l'indirizzo del beneficiario nonché l'importo della liberalità.

Begründung

Le società anonime quotate in borsa, di cui circa la metà allo Swiss Market Index (SMI), elargiscono ogni anno agli attori politici del Paese liberalità che talvolta raggiungono le sei-sette cifre. Soltanto due di queste società, vale a dire Credito svizzero e UBS, informano i loro proprietari in merito ai beneficiari e agli importi versati, almeno per quanto riguarda i partiti. Nondimeno tutte le società con azioni quotate in borsa dovrebbero informare i loro azionisti sulle liberalità elargite. La presente iniziativa stabilisce una soglia di 10 000 franchi per la dichiarazione obbligatoria delle donazioni a fini politici, ma non esclude altri valori soglia, inferiori o superiori, che dovranno tuttavia figurare negli statuti.

Analogamente, anche le società nelle quali la Confederazione o altri enti pubblici (cantoni, comuni) hanno una posizione dominante saranno sottoposte allo stesso regime, affinché il cittadino e il contribuente siano informati sugli attori politici che beneficiano delle liberalità.

Per "attori politici" si intendono in particolare i singoli candidati, i partiti e le associazioni politiche e altre organizzazioni politiche, i comitati d'elezione e di voto, i comitati d'iniziativa, i comitati referendari nonché organizzazioni promotrici come le fondazioni che sostengono finanziariamente gli attori politici.

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