13.1074 · Interrogazione · 2013-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Conformemente all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CDF), la Svizzera deve garantire al minore il diritto di essere sentito in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne. La CDF non fissa un limite d'età a partire dal quale un minore può essere sentito.
In Svizzera il Tribunale federale ha ritenuto che un minore può essere sentito a partire dai 6 anni nelle procedure di divorzio (DTF 131 III 553 / JdT 2006 I 86, consid. 1 e DTF 5A_756/2009 del 29 gen. 2010, consid. 3.1).
Non tutti i minori possono tuttavia essere sentiti a partire da tale età. L'articolo 47 della legge federale sugli stranieri, concernente il ricongiungimento familiare, prevede infatti che vengano sentiti soltanto "i figli con più di 14 anni", e soltanto se necessario.
Come giustifica il Consiglio federale questa restrizione del diritto di essere sentiti? I minori interessati da un ricongiungimento familiare non dovrebbero poter essere sentiti alla medesima età prevista per quelli interessati da una procedura di divorzio?
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 12 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (CDF) garantisce al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. In materia di ricongiungimento familiare, l'autorità competente può decidere di sentire un minore in maniera appropriata al fine di valutare se il ricongiungimento familiare è manifestamente contrario al suo interesse e se avviene contro la sua volontà chiaramente espressa. Quando la procedura è essenzialmente scritta, come in particolare nel diritto in materia di stranieri, il Tribunale federale non ritiene tuttavia indispensabile che il minore sia sentito personalmente e oralmente (decisione 2C_247/2012, consid. 3.2). Per poter comunicare personalmente i propri interessi in una procedura scritta, il minore deve essere in grado di scrivere. Nell'ambito del diritto in materia di stranieri, l'articolo 12 CDF garantisce unicamente che il minore possa far valere il suo punto di vista in maniera appropriata tramite il suo rappresentante o i genitori parti alla procedura, se i loro interessi coincidono con quelli del figlio (decisione 2C_247/2012, consid. 3.2 ; DTF 136 II 78, consid. 4.8, pag. 87). La convenzione lascia pertanto alle autorità un certo margine di manovra per quanto concerne il campo d'applicazione di tale diritto.
L'articolo 298 capoverso 1 del Codice di procedura civile svizzero (CPC), relativo all'audizione dei figli nell'ambito delle procedure di diritto matrimoniale, prevede che un minore è sentito personalmente, in maniera appropriata, tranne nel caso in cui la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. L'articolo 12 CDF non sancisce diritti più ampi di quelli risultanti dall'articolo 298 CPC (decisione 5A_465/2012 del 18 settembre 2012, consid. 3.1.1). La prassi svizzera in materia di divorzio va addirittura al di là dello standard minimo della convenzione, poiché i figli possono essere sentiti dall'età di sei anni (DTF 131 III 553, consid. 1.1, pag. 84 seg.).
In occasione dei dibattiti parlamentari sull'adozione della legge federale sugli stranieri sono state avanzate proposte tese ad abbassare il limite d'età a partire dal quale un minore deve essere sentito (BU 2004 760). Tali proposte sono state tuttavia respinte. Se necessario, nella prassi le autorità possono tuttavia ascoltare anche bambini di età inferiore ai 14 anni.
Risposta del Consiglio federale.