13.3206 · Mozione · 2013-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione in modo tale che sia vietata la pubblicità di prestazioni e trattamenti medici, che è divenuta sempre più frequente, aggressiva e palese.
Begründung
Ai medici non è permesso pubblicizzare direttamente le prestazioni da essi offerte. In luogo dei medici, sono dunque le cliniche, le strutture mediche o gli studi medici a reclamizzare in modo relativamente diretto, in particolare con "convegni informativi", vari trattamenti medici. Anche gli offerenti di apparecchiature mediche pubblicizzano l'impiego dei loro prodotti. Mascherata da informazione, la pubblicità di questo tipo compare sulla stampa e, sempre più spesso, alla radio, alla televisione e in Internet. In televisione, per esempio, si conducono dibattiti alla presenza di un paziente e di uno specialista reclamizzando apertamente e direttamente determinati trattamenti e prodotti.
Queste manovre pubblicitarie non sono imperniate sull'utilità, sulla qualità o sulla medicina basata sulle evidenze, ma sui vantaggi economici che ne derivano per il fornitore di prestazioni. Altrettanto trascurati sono poi i principi di "efficacia, appropriatezza ed economicità" previsti dall'assicurazione di base.
Ciò favorisce in definitiva la medicalizzazione e l'aumento delle prestazioni mediche, senza che ne risulti un beneficio per il paziente e senza la certezza che i trattamenti siano necessari ed efficaci. La sovrabbondanza di prestazioni mediche provoca inoltre costi inutili nell'assicurazione di base.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione che la pubblicità abusiva debba essere impedita. Ricorda che l'articolo 40 della legge sulle professioni mediche (LPMed; RS 811.11), in cui sono disciplinati gli obblighi professionali, sancisce che chi esercita una professione medica universitaria può praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente. L'esecuzione di tale disposizione è di competenza dei cantoni. A tal scopo, la LPMed prevede che ogni cantone designi un'autorità incaricata di vigilare sul rispetto degli obblighi professionali.
In caso di violazione di questi obblighi, le autorità di vigilanza cantonali hanno la possibilità di comminare misure disciplinari, che possono andare da una semplice multa a un divieto definitivo del libero esercizio della professione. Data la ripartizione delle competenze in materia di esecuzione delle disposizioni relative alla pubblicità e di disciplinamento vigente nella LPMed, il Consiglio federale non ritiene necessario adattare la legislazione in vigore.
D'altronde, negli articoli 31 e 32 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21) e nell'ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (RS 812.212.5) sono chiaramente precisati i principi e le condizioni che reggono la pubblicità praticata da chiunque (non limitatamente alle ditte farmaceutiche) e per tutti i tipi di medicamenti. Le corrispondenti disposizioni sulla pubblicità dei medicamenti sono contenute nell'articolo 51 LATer e nell'articolo 21 dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (RS 812.213). In base alla legislazione summenzionata, le pubblicità illecite praticate da medici per medicamenti e le relative somministrazioni sono oggetto di procedure.
I regolamenti sanitari cantonali prevedono altresì disposizioni che disciplinano le modalità e le condizioni cui sono sottoposti i professionisti della salute che praticano la pubblicità.
Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni vigenti per il controllo della pubblicità siano sufficienti e permettano d'impedire la pubblicità abusiva. Per i motivi esposti, il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.