Lexipedia

Obbligo di dichiarazione per prodotti provenienti dalle colonie israeliane in Palestina. Coerenza della politica estera svizzera

13.3249 · Interpellanza · 2013-03-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il rapporto della missione internazionale indipendente "fact-finding-mission" sulle conseguenze delle colonie israeliane nei territori palestinesi occupati, constata che le colonie israeliane, in continua espansione e in contrasto con il diritto internazionale, impediscono la creazione di uno Stato palestinese. La comunità internazionale e la Svizzera hanno ripetutamente criticato la politica di colonizzazione di Israele nei territori palestinesi occupati definendola un ostacolo alla pace nel Vicino Oriente. Migros ha reso noto che i prodotti provenienti dalle colonie nei territori occupati saranno dichiarati come tali. Alla luce di questi fatti, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

1. Il Consiglio federale è disposto ad applicare le raccomandazioni del rapporto dell'ONU secondo cui le aziende private devono essere esortate a non ledere con la loro attività i diritti internazionalmente riconosciuti del popolo palestinese, con la possibile conseguenza di dover rinunciare completamente a rapporti con imprese nelle colonie?

2. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui l'incessante crescita delle colonie israeliane è contraria agli interessi della politica estera svizzera (rispetto del diritto internazionale, avanzamento della soluzione dei due Stati, sostegno all'Iniziativa di Ginevra)?

3. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la corretta dichiarazione dell'origine dei beni risponde agli obiettivi di politica estera della Confederazione e quindi la decisione sulla tipologia e la modalità di dichiarazione dei prodotti provenienti dalle colonie non deve essere affidata esclusivamente all'economia privata?

4. Il Consiglio federale è disposto a fornire a tutti gli importatori una raccomandazione su una chiara dichiarazione dei beni provenienti da Israele o dalle colonie israeliane e a predisporre le basi legali per una corretta dichiarazione?

5. Il Consiglio federale è disposto a verificare regolarmente l'origine dei prodotti importati per garantire che le importazioni provenienti dai territori occupati non godano del regime preferenziale di importazione, e di evitare l'abuso dell'accordo di libero scambio fra AELS e Israele attraverso l'utilizzo di dati falsi sull'origine dei prodotti?

6. Nel Regno Unito e in Danimarca i governi sostengono una dichiarazione d'origine chiara per i prodotti provenienti dalle colonie, richiesta sostenuta anche dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio federale è pronto ad affrontare questa problematica nell'ambito degli accordi di libero scambio fra AELS e Israele?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sostanzialmente, il Consiglio federale ritiene che raccomandare alle aziende di boicottare dei prodotti sia un'azione discutibile e inconciliabile con il ruolo di mediatore svolto dalla Svizzera nei conflitti. Il fatto che, nel caso di Israele, il boicottaggio riguarderebbe solo una delle parti in causa non rappresenta una soluzione in quanto esistono situazioni simili anche in altri conflitti nel mondo. Tuttavia, il Consiglio federale ricorda che, nel gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti dell'uomo e nell'ambito del mandato assegnato dall'apposita risoluzione, la Svizzera si occupa attivamente di diritti umani e imprese multinazionali.

2. Il Consiglio federale ha condannato la costruzione di insediamenti israeliani nei territori occupati palestinesi definendola contraria al diritto internazionale e ha più volte espresso questa posizione sia a livello bilaterale sia multilaterale.

3./4./6. Riguardo alla dichiarazione della provenienza di una merce quale informazione ai consumatori (etichettatura) va considerato che in Svizzera esiste un obbligo di dichiarazione solo per alcune tipologie di merci quali derrate alimentari preimballate, carne, prodotti a base di carne e pellicce (legge sull'informazione dei consumatori, RS 944.0; legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.0; ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, RS 817.02; ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, RS 817.022.21; ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce, RS 944.022). Per merci provenienti dai territori palestinesi occupati, il riferimento a Israele come Paese di produzione non è ammesso. In questi casi l'indicazione di provenienza dev'essere, ad esempio, "Cisgiordania", "Striscia di Gaza" o "Gerusalemme Est". In caso di dubbi le autorità competenti possono verificare l'esattezza delle indicazioni nell'ambito dei controlli ufficiali. Per le altre merci non esiste alcun obbligo di dichiarazione della provenienza. L'introduzione di un obbligo generale di dichiarazione di provenienza (etichettatura) per tutte le merci avrebbe costi amministrativi elevati e costituirebbe un ostacolo al commercio.

5./6. Le autorità federali competenti, in particolare l'Amministrazione federale delle dogane, adottano tutte le misure necessarie affinché le importazioni dai territori palestinesi occupati da Israele siano registrate correttamente dal punto di vista tecnico-doganale. Le preferenze tariffali previste dall'accordo di libero scambio AESL-Israele e dall'accordo agricolo bilaterale Svizzera-Israele al momento dell'importazione vengono applicate solo su richiesta e dietro presentazione di un certificato d'origine conforme alle prescrizioni. Per le merci provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi non vengono concesse preferenze sulla base di certificati d'origine che fanno riferimento agli accordi con Israele. L'applicazione e il controllo di questa pratica sono facilitati dal fatto che, secondo l'accordo amministrativo del 15 giugno 2005 tra Israele e gli Stati AELS, i certificati d'origine devono essere accompagnati da un'indicazione geografica che attesti il luogo esatto di provenienza, di lavorazione o di trasformazione delle merci. In questo modo le autorità doganali possono negare lo sdoganamento preferenziale se la località non si trova nel territorio israeliano internazionalmente riconosciuto.

La Svizzera s'ispira alla prassi dell'UE, che ha pubblicato su Internet un elenco delle località escluse dalle preferenze doganali nei territori palestinesi occupati. Prossimamente anche la Svizzera pubblicherà online un elenco come questo, affinché gli importatori e agli agenti doganali elvetici abbiano indicazioni chiare e operino nel rispetto della legge.

Le merci prodotte nei territori palestinesi occupati sono comprese nell'accordo provvisorio del 1999 tra gli Stati AELS e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP). Il fatto che le autorità israeliane non riconoscono né l'accordo provvisorio né quello del 1997 tra l'UE e l'OLP ostacola il buon funzionamento dell'accordo stesso. In occasione di incontri bilaterali o all'interno di comitati misti la Svizzera ricorda regolarmente a Israele che deve rispettare i propri impegni internazionali in materia. Il nostro Paese e gli altri Stati AELS, come del resto anche l'UE, proseguono il dialogo con Israele per trovare una soluzione che permetta di applicare effettivamente l'accordo provvisorio con l'Autorità palestinese.

Risposta del Consiglio federale.

Obbligo di dichiarazione per prodotti provenienti dalle colonie israeliane in Palestina. Coerenza della politica estera svizzera | Lexipedia | Lexipedia