13.3432 · Interpellanza · 2013-06-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti.
1. Com'è possibile che il sistema di validazione degli apprendimenti acquisiti funzioni soltanto in quattordici cantoni?
2. Come mai la validazione degli apprendimenti acquisiti è possibile solo per nove professioni?
3. Quali sono gli ostacoli che impediscono di estendere il sistema a tutto il Paese e a una fascia più ampia di professioni, in particolare nel livello terziario?
4. Per quale motivo la procedura di validazione degli apprendimenti acquisiti con una seconda formazione non è sovvenzionata come accade invece per le formazioni di base?
Begründung
Secondo gli ultimi dati disponibili il sistema di validazione degli apprendimenti acquisiti è attivo solo in otto cantoni (BE, FR, GE, JU, NE, TI, VS e ZH) e presso la Conferenza degli uffici della formazione professionale di sei cantoni della Svizzera centrale (LU, NW, OW, SZ, UR, ZG). Nel canton Vaud, invece, è in corso un progetto pilota. Inoltre, tra i cantoni che offrono la possibilità di valorizzare l'esperienza professionale con il conseguimento di un titolo formale esistono differenze notevoli: a Ginevra, per esempio, la validazione viene offerta per sette professioni mentre nel Giura solo per una. La distribuzione sul territorio risulta perciò scarsa e disomogenea. È utile capire perché il sistema è così limitato, soprattutto se si pensa alla carenza di manodopera qualificata che affligge le nostre imprese.
Il sistema di validazione degli apprendimenti acquisiti della SEFRI permette semplicemente di certificare dal punto di vista formale una formazione professionale di base. Attualmente per vari motivi molte persone devono riorientrarsi a livello lavorativo e la maggior parte di loro lo fa sfruttando la possibilità di accumulare nuove esperienze professionali, senza passare per la via "formale". Per la validazione delle conoscenze e delle competenze acquisite con una seconda formazione i cantoni non partecipano alle spese, contrariamente a quanto raccomanda la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale per le formazioni di base. Così facendo si spreca un potenziale notevole: senza un sostegno finanziario le persone che hanno scelto questa strada rinunciano a far certificare la seconda formazione e le loro competenze rimangono senza riconoscimento e senza valore economico. Sarebbe opportuno introdurre almeno un prestito rimborsabile.
Stellungnahme des Bundesrates
Le persone adulte che hanno maturato un'adeguata esperienza professionale possono ottenere un riconoscimento delle loro competenze operative mediante una procedura di validazione e, di conseguenza, conseguire un titolo formale, senza assolvere un ciclo di formazione o sostenere un esame finale di tirocinio. La validazione degli apprendimenti acquisiti viene svolta congiuntamente da Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. Già nel parere relativo alla mozione Heim 13.3278, "La validazione degli apprendimenti acquisiti è necessaria anche per il livello terziario", depositata il 22 marzo 2013, il Consiglio federale si è espresso favorevolmente riguardo a questa procedura, ritenendola al passo con i tempi considerata l'evoluzione demografica e alla luce della situazione di carenza di forza lavoro qualificata che si sta delineando.
Alle domande poste nell'interpellanza il Consiglio federale risponde come segue:
1. Le procedure di validazione si basano sulla legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), e dall'entrata in vigore di quest'ultima, nel 2004, sono in corso di allestimento e sviluppo. Tutti i cantoni dispongono di un sito Internet con informazioni destinate alle persone interessate e indicazioni relative ai servizi competenti in materia, che possono essere situati anche in altri cantoni. Analogamente a quanto avviene per l'organizzazione didattica delle scuole professionali, anche nel caso dell'allestimento delle procedure di validazione il coordinamento intercantonale risulta opportuno e necessario. In pratica le professioni molto richieste sono oggetto di procedure di validazione in molti cantoni, diversamente da quanto avviene per quelle per cui vi è minore domanda. La cooperazione intercantonale assicura un'offerta adeguata e, anche nel caso di un numero ridotto di diplomati, il livello qualitativo e di professionalità della procedura è garantito.
2. Sono le organizzazioni del mondo del lavoro a decidere se debba essere istituita una procedura di validazione per una determinata professione. La Confederazione le informa prima della revisione dell'ordinanza in materia di formazione in questione e le coadiuva durante l'elaborazione della documentazione relativa alla procedura. Nel documento "Validazione degli apprendimenti acquisiti - Guida per la formazione professionale di base" sono state illustrate le condizioni quadro vigenti per i cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro. Attualmente la validazione è possibile per 17 professioni.
3. Nel quadro della definizione di una strategia generale di incentivazione della formazione professionale superiore, Confederazione, organizzazioni del mondo del lavoro e cantoni potranno stabilire se sia necessario estendere la procedura di validazione al livello terziario. Nel caso degli esami di professione riconosciuti a livello federale e degli esami professionali superiori è già possibile portare a termine una formazione professionale superiore senza frequentare un ciclo di formazione: è l'esame ad essere oggetto di regolamentazione, non la preparazione dello stesso. Inoltre, conformemente ad una decisione adottata in occasione dell'ultima Conferenza sui posti di tirocinio la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI), i cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro provvederanno a registrare i percorsi di formazione e riqualificazione professionale destinati alle persone adulte e valuteranno le possibilità di miglioramento che sussistono a questo livello.
4. L'attuazione delle procedure di validazione e la regolamentazione del loro finanziamento spetta ai cantoni. La Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) raccomanda loro, nella direttiva del 21 agosto 2007, di assumere la totalità dei costi relativi alla procedura se si tratta di una prima certificazione. Come per altre spese sostenute per la formazione professionale, gli oneri assunti dai cantoni possono essere inclusi nel calcolo dei contributi forfettari annuali versati dalla Confederazione ai cantoni (art. 53 LFPr). Secondo l'articolo 59 capoverso 2 LFPr, un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale rappresenta un valore indicativo per la partecipazione alle spese della Confederazione.
Risposta del Consiglio federale.