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13.3466 · Mozione · 2013-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con la seguente mozione si chiede una revisione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni e della legge federale sull'imposta federale diretta alfine da rendere deducibili, ad esempio tramite dei forfait, le spese legate all'esercizio del volontariato.

Begründung

Il volontariato, specie nel settore sociale, diventa un supporto sempre più importante all'attività dell'ente pubblico, di fondazioni o di organizzazioni private.

La casistica è innumerevole e variegata. Un esempio fra i molti possibili è quello dei volontari attivi nelle case per anziani, spesso una compagnia ed un sostegno di grande valore per molti anziani soli.

In un studio realizzato dall'Associazione ticinese Terza Età sulla base dei dati statistici 2008, si ipotizzava che a livello svizzero il valore del volontariato organizzato (immaginando che ogni ora prestata "valga" 25 franchi) superasse i 6,7 miliardi di franchi annui.

In altre valutazioni le cifre indicate sono anche superiori (una realizzata nel 1997 parla di 19,4 miliardi di franchi).

Il rapporto sul volontariato in Svizzera del 2004, a pagina 12, rileva come i fornitori di prestazioni volontarie sempre più spesso si aspettino degli incentivi.

Ed è anche corretto che questi incentivi ci siano. L'importante attività del volontariato merita un riconoscimento anche di tipo economico, senza voler entrare nella logica della remunerazione monetaria della prestazione, che contraddirebbe lo spirito del volontariato.

Al proposito tuttavia si osserva che, mentre le cosiddette liberalità sono fiscalmente deducibili, lo stesso non vale per le spese affrontate dai volontari nell'esercizio delle loro attività di utilità pubblica. Dal 2011 sono inoltre deducibili, fino ad un massimo di 10 000 mila franchi, anche le donazioni ai partiti politici.

Il problema è noto da vari anni a livello federale ed è tutt'ora irrisolto. L'ultimo tentativo al proposito risale al 2006 quando, seguendo il parere del Consiglio federale, venne respinto il postulato 01.3004 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, dato (appunto) 2001.

A dodici anni di distanza dalla presentazione del citato postulato, e con nel frattempo l'aggiunta della possibilità di dedurre le donazioni ai partiti, una nuova rivalutazione del tema nell'ottica di rendere deducibili, quanto meno in modo forfettario, le spese legate all'esercizio del volontariato, si giustifica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale sostiene gli sforzi per promuovere il lavoro di pubblica utilità, poiché chi si impegna per la comunità a titolo volontario contribuisce al funzionamento della società. La deducibilità fiscale delle liberalità ai partiti politici fino a 10 000 franchi introdotta per considerazioni d'ordine istituzionale non può però essere paragonata alle spese dei volontari nell'attività di pubblica utilità.

Come già spiegato dal Consiglio federale nei suoi pareri al postulato CET-N 01.3004, alla mozione Streiff-Feller 11.3083 e alla mozione Moret 11.3636, gli sgravi fiscali non costituiscono tuttavia sempre lo strumento di sostegno idoneo. In linea di principio la politica fiscale dovrebbe promuovere obiettivi non fiscali soltanto alle seguenti tre condizioni che devono essere soddisfatte cumulativamente: in primo luogo deve effettivamente sussistere un problema sostanziale di politica economica, sociale e/o collettiva (necessità di intervento). Secondariamente, l'impiego dello strumento di politica fiscale deve essere in grado di risolvere almeno in parte questo problema (effettività). Infine, i provvedimenti di politica fiscale devono presentare un miglior grado di efficienza rispetto ad altri strumenti di politica economica (efficienza).

Il Consiglio federale ritiene che nell'ambito del lavoro di pubblica utilità non esista attualmente alcun problema sostanziale di politica economica, sociale o collettiva. Anche in riferimento all'effettività e all'efficienza, una nuova deduzione non è opportuna, in quanto genera effetti di trascinamento dato che il lavoro di pubblica utilità viene svolto in misura considerevole anche senza deduzioni fiscali. In considerazione della natura del sistema, i contribuenti con un reddito elevato otterrebbero maggiori sgravi fiscali a causa della progressione delle tariffe. Per contro, le persone attive nel volontariato senza un reddito imponibile o con un reddito al di sotto della soglia minima di imponibilità non potrebbero beneficiare di questa deduzione.

Ai fini della promozione del lavoro di pubblica utilità, il governo non ritiene pertanto opportuno indennizzare finanziariamente in modo indiretto questa attività introducendo una nuova deduzione nel diritto tributario. A prescindere da queste considerazioni di fondo, l'introduzione di una nuova deduzione non organica per il lavoro di pubblica utilità complicherebbe il diritto tributario e solleverebbe nuovi problemi di delimitazione. L'esecuzione e la tassazione risulterebbero più difficili. Tuttavia, anche l'introduzione di una deduzione forfettaria non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo, poiché le fattispecie sono troppo diverse per applicare un importo forfettario sensato.

Occorre evidenziare che il diritto vigente prevede già incentivi volti a promuovere le organizzazioni di pubblica utilità e quindi l'attività di pubblica utilità in forma istituzionalizzata. Le liberalità versate alle organizzazioni di pubblica utilità sono ammesse in deduzione e le organizzazioni stesse sono esentate dalle imposte dirette di Confederazione, cantoni e comuni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.