13.3621 · Interpellanza · 2013-06-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
L'OSE (Organizzazione degli svizzeri all'estero), fornitrice di prestazioni privata, è legata alla Confederazione mediante un accordo di prestazione di servizi. In quanto "centro di prestazioni" ma anche "rappresentante degli interessi della Quinta Svizzera nei confronti delle autorità e dell'opinione pubblica in Svizzera", l'OSE ha affidato l'organizzazione dell'elezione in Francia del suo organo supremo (ovvero il CSE, il consiglio degli svizzeri all'estero) all'USAF, un'organizzazione mantello francese, che ha organizzato uno scrutinio che riservava il diritto di voto ai presidenti (circa 70) delle associazioni svizzere.
Siccome secondo l'articolo 40 della Costituzione è la Confederazione che "emana prescrizioni sui diritti e doveri degli svizzeri all'estero", il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Il fatto di dover appartenere a un'associazione per potersi candidare o per votare non è in contraddizione con la libertà d'associazione sancita dall'articolo 23? Porre all'esercizio di un diritto civile la condizione di appartenere a un'associazione non corrisponde a costringere i cittadini ad aderire o appartenere a questa associazione?
2. I principi democratici superiori sanciti dalla Costituzione fanno sì che i delegati francesi, in rappresentanza dei 180 000 cittadini svizzeri residenti in Francia, possano essere eletti da un popolo elettorale inferiore allo 0,05 per cento?
3. Siccome l'articolo 8 sancisce che "tutti sono uguali davanti alla legge" e l'articolo 34 ne garantisce i diritti politici, è ammissibile che i cittadini svizzeri all'estero beneficino o non beneficino del diritto di voto secondo il Paese in cui vivono?
4. Se è vero che "tutti i cittadini svizzeri all'estero" sono invitati dall'OSE "a partecipare alle elezioni del CSE", è concepibile che si possa partecipare senza avere il diritto di votare?
5. Le regole di organizzazione degli scrutini non devono essere definite chiaramente e in precedenza, per garantire l'anonimato e quindi la libertà di voto?
Begründung
Per le elezioni del CSE, il Consiglio federale aveva respinto l'accesso elettronico dell'OSE "per gli espatriati iscritti alle liste elettorali" poiché i dati di questi ultimi potevano essere "trattati unicamente a fini consolari" e quindi non potevano essere comunicati a terzi di un settore privato come l'OSE. Se l'OSE non può accedere ai registri elettorali essendo un organo privato può, a maggior ragione, permettere l'organizzazione di uno scrutinio che confisca il diritto di voto ai circa 180 000 cittadini svizzeri residenti in Francia?
Stellungnahme des Bundesrates
Anzitutto, il Consiglio federale rimanda al suo parere concernente la mozione della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale 13.3006, "Collaborazione con l'Organizzazione degli svizzeri all'estero".
L'Organizzazione degli svizzeri all'estero (OSE) è una fondazione di diritto privato. Il consiglio degli svizzeri all'estero (CSE), organo supremo e di rappresentanza dell'OSE, è composto da 120 delegati rappresentanti della diaspora e 20 residenti in Svizzera. I 120 delegati delle comunità di svizzeri all'estero sono eletti ogni quattro anni dalle organizzazioni mantello riconosciute dall'OSE. Dove non esistono tali organizzazioni, il CSE può attribuire la competenza elettorale a una o più associazioni di svizzeri o esercitarla direttamente. L'articolo 40 della Costituzione federale prevede un sostegno alle organizzazioni di svizzeri all'estero da parte della Confederazione. La Confederazione sussidia l'OSE. Dal 7 dicembre 2011, i sussidi federali sono disciplinati in una convenzione sulle prestazioni tra il DFAE e l'OSE (cfr. iniziativa parlamentare 11.446 per una legge sugli svizzeri all'estero, progetto preliminare e rapporto esplicativo della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 13 maggio 2013, art. 39). La Confederazione non ha alcuna competenza normativa nei confronti dell'OSE e, per rispettare lo statuto di diritto privato dell'OSE e del CSE, non influenza l'organizzazione delle elezioni dei delegati del CSE.
1./3./5. In qualità di fondazione di diritto privato, l'OSE deve conformarsi al proprio statuto e al proprio regolamento. Le questioni della libertà di associazione, dell'uguaglianza davanti alla legge e del diritto di voto non hanno la stessa valenza come per gli organi statali, dal momento che i diritti fondamentali sono fatti valere essenzialmente nei confronti dello Stato.
2./4. Come l'autore dell'interpellanza, anche la direzione dell'OSE auspica un rafforzamento della legittimità del CSE. In una lettera del 16 marzo 2013 indirizzata alla CPE-N dopo la discussione sulla mozione 13.3006, essa dichiara di mirare a una riforma della procedura elettorale che non modifichi lo statuto di diritto privato dell'OSE e non comporti ingerenze della Confederazione nell'autonomia dell'organizzazione. Per il Consiglio federale, l'organizzazione delle elezioni del CSE è una questione di diritto privato.
Come già rilevato nel parere del Consiglio federale concernente la mozione 13.3006, l'uso di dati personali contenuti nei registri ufficiali per scopi di diritto privato è contrario al diritto sulla protezione dei dati. Sempre in tale parere, il Consiglio federale ha tuttavia manifestato la propria disponibilità a esaminare una soluzione in vista delle prossime elezioni del CSE, nel 2017.
Risposta del Consiglio federale.