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13.3854 · Interpellanza · 2013-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale come intende attuare la LRD alla luce della crescente importanza dei Bitcoins e di simili mezzi di pagamento elettronici?

2. Il Consiglio federale come intende sorvegliare e sanzionare offerenti esteri di tali mezzi di pagamento moderni?

3. Quale ruolo hanno la FINMA e l'OAD nella sorveglianza?

4. Chi sorveglia l'entrata sul mercato di tali organizzazioni? Come e su quale base giuridica la Confederazione intende vietare l'entrata sul mercato di tali moderni sistemi di pagamento?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3./4. La moneta virtuale bitcoin solleva questioni fondamentali dal punto di vista sia economico che normativo e operativo. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene opportuno discutere tali questioni in un rapporto e ha quindi proposto di accogliere il relativo postulato Schwaab 13.3687. In linea di principio, per gli intermediari finanziari che svolgono la loro attività a titolo professionale in Svizzera la LRD prevede l'assoggettamento diretto alla vigilanza della FINMA o l'affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) che controlli il rispetto degli obblighi di diligenza ai sensi della legge in questione. La LRD e le attuali disposizioni esecutive contengono prescrizioni che potrebbero essere applicate ad alcuni modelli d'affari che utilizzano i bitcoin. Attualmente la FINMA sta esaminando la situazione giuridica dei bitcoin e i relativi modelli d'affari. A seconda dell'impostazione concreta, le attività legate ai bitcoin potrebbero necessitare l'autorizzazione della FINMA e dovrebbero quindi adempiere ai requisiti legali in materia di mercati finanziari, compresi quelli concernenti l'accesso al mercato. Sulla base del rapporto e delle conclusioni della FINMA, il Consiglio federale potrà in seguito valutare se sarà necessario intervenire in merito ai bitcoin.

2. Nel caso in cui i rispettivi offerenti dovessero trovarsi all'estero, in linea di principio la LRD non accorda alcuna facoltà di sorveglianza alle competenti autorità svizzere. In caso di concreto riciclaggio di denaro, la competenza spetta alle autorità di perseguimento penale, che all'occorrenza avranno a disposizione i mezzi dell'assistenza giudiziaria internazionale.

Risposta del Consiglio federale.

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