13.4298 · Interpellanza · 2013-12-13
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Quali autorità federali effettuano una rilevazione elettronica dei trasporti di sostanze nucleari all'interno della Svizzera nonché delle importazioni, esportazioni e del traffico di transito in questo ambito, e fino a che anno risalgono i dati registrati elettronicamente da queste autorità?
2. In particolare, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare, la Segreteria di Stato dell'economia, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, l'Ufficio federale dell'energia e l'Ufficio federale dei trasporti dispongono di tali registrazioni elettroniche?
3. Quali dati (per es. mittente, indirizzo del mittente, destinatario, indirizzo del destinatario, data del trasporto, tipo di contenitore, sostanza trasportata, numero o quantità) vengono di volta in volta rilevati e registrati elettronicamente dalle diverse autorità?
4. Sulla base di questi rilevamenti elettronici delle autorità federali, quali trasporti di sostanze nucleari sono stati effettuati, negli ultimi dieci anni, all'interno della Svizzera, verso la Svizzera, dalla Svizzera verso l'estero e in transito attraverso la Svizzera (si prega di fornire una panoramica in forma tabellare con tutti i dati per i quali non esiste l'obbligo di segretezza)?
Stellungnahme des Bundesrates
Nella legislazione in materia di energia nucleare viene utilizzato sia il termine "sostanza nucleare" che il termine "materiale nucleare". L'autore dell'interpellanza si riferisce a trasporti di sostanze (materiali) nucleari, scorie radioattive e sostanze radioattive da e verso impianti nucleari.
Secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1) è compito dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) rilasciare autorizzazioni per il trasporto di materiali nucleari e di scorie radioattive. In vista del rilascio di queste autorizzazioni, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), in quanto autorità specializzata, verifica che siano garantite la sicurezza nucleare interna ed esterna e che siano rispettate le prescrizioni in materia di trasporto di merci pericolose. L'UFE rilascia l'autorizzazione solo sulla base di una valutazione positiva da parte dell'IFSN.
Inoltre l'UFE tiene una contabilità degli stock di materiali nucleari. Tutti i materiali nucleari che si trovano in Svizzera sono registrati senza eccezioni nella contabilità nazionale dei materiali nucleari con l'indicazione dell'ubicazione, della quantità e della composizione. Le previste variazioni di questi stock in seguito a trasferimento di materiali vengono comunicate all'UFE dal titolare dell'autorizzazione per mezzo di preavvisi a carattere confidenziale.
Sulla base delle notifiche ricevute dalle centrali nucleari, l'UFE pubblica annualmente sul suo sito web la quantità complessiva dei materiali nucleari delle centrali svizzere che si trovano all'estero. Per ragioni legate al segreto commerciale e alla protezione dei dati, non è ammesso indicare come gli stock pubblicati su questo documento sono suddivisi, in particolare fra i diversi esercenti degli impianti nucleari. Ciò non sarebbe opportuno anche per ragioni di protezione contro il sabotaggio. Le disposizioni vigenti consentono comunque di registrare senza eccezioni tutti i materiali nucleari in possesso degli esercenti degli impianti nucleari svizzeri e che si trovano in Svizzera o all'estero.
La vigilanza sulle scorie radioattive e la contabilità dei relativi stock è di competenza dell'IFSN. Quest'autorità di sorveglianza conosce l'ubicazione, la quantità e la composizione delle scorie. Gli esercenti degli impianti nucleari comunicano all'IFSN, nei loro rapporti mensili o trimestrali, le variazioni degli stock di scorie radioattive nei siti dei rispettivi impianti. I dati relativi alle scorie radioattive stoccate negli impianti nucleari sono pubblicati annualmente nei rapporti di vigilanza dell'IFSN.
Inoltre, conformemente all'ordinanza del 22 giugno 1994 sulla radioprotezione (RS 814.501), all'IFS compete il rilascio delle licenze per l'importazione o l'esportazione di sostanze radioattive destinate a impianti nucleari o provenienti da essi e per il trasporto di sostanze radioattive provenienti da impianti nucleari o a essi destinate. Determinati tipi di trasporto devono essere annunciati in anticipo all'IFSN, affinché possano essere programmate, per esempio, ispezioni. Il rapporto di sorveglianza informa parimenti in merito ai trasporti di sostanze radioattive in generale, alle licenze rilasciate e alle ispezioni effettuate.
Le autorità che si occupano di trasporto di materiali nucleari, di scorie o di sostanze radioattive da e verso gli impianti nucleari, vale a dire l'UFE e l'IFSN, non dispongono di rilevazioni elettroniche sistematiche.
Risposta del Consiglio federale.