14.1027 · Interrogazione · 2014-05-07
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
La nuova legge sulla circolazione stradale Via sicura prevede che infrazioni gravi al codice della strada (p. es. eccesso di velocità) commesse dai conducenti di mezzi di emergenza (polizia, pompieri, soccorsi) nell'esercizio delle loro funzioni siano perseguibili.
A questo proposito chiedo al Consiglio federale:
1. La presente disposizione si applica in qualsiasi caso o soltanto qualora la contravvenzione avvenga in assenza di emergenze, ossia in caso di uso improprio del veicolo?
2. Si applica il principio di proporzionalità?
3. In caso affermativo, come viene definito esattamente questo concetto?
4. Nel caso in cui si tenga conto del principio di proporzionalità, il conducente di mezzi di emergenza che viola il codice della strada durante un intervento che soltanto a posteriori si rivela un falso allarme viene perseguito o meno?
5. Il Consiglio federale condivide l'opinione che ai conducenti di mezzi di emergenza in servizio dovrebbero applicarsi disposizioni differenti da quelle vigenti per gli altri utenti della strada?
6. Se così fosse, è prevista una modifica del progetto di legge? E in che cosa consiste di preciso?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Via sicura non ha apportato alcuna modifica alla normativa relativa alla guida in servizio d'emergenza: le infrazioni commesse non sono punibili, purché il conducente abbia usato gli speciali segnalatori prescritti e la prudenza imposta dalle particolari circostanze (art. 100 n. 4 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale, LCStr; RS 741.01).
Nel giudicare l'ipotesi di impunità occorre sempre ponderare gli interessi in gioco, ossia ci si deve chiedere se il pericolo reale per la persona o cosa da salvare e quello creato ad altri utenti della strada per via dell'infrazione commessa siano proporzionali. Nell'ambito del reato di pirateria stradale ai sensi dell'articolo 90 capoversi 3 e 4 LCS, ad esempio in caso di guida a 100 chilometri orari invece dei 50 consentiti nei centri abitati, nella stragrande maggioranza dei casi l'elevato eccesso di velocità rappresenta un pericolo reale per soggetti terzi. In tali situazioni la proporzionalità non deve mai essere data per scontata, ma va valutata di volta in volta dal giudice. Nel caso in cui non fosse possibile concedere l'impunità, nel determinare la pena il giudice terrebbe sicuramente conto delle particolari circostanze.
4. I conducenti di mezzi di emergenza erroneamente convinti di trovarsi di fronte a un caso di reale emergenza non sono puniti per violazione delle norme della circolazione, a condizione che il loro comportamento fosse proporzionato alla situazione in cui credevano di dover intervenire.
5./6. Il Consiglio federale approva l'attuale normativa secondo la quale le infrazioni alle norme della circolazione commesse da conducenti di mezzi di emergenza non sono punite se commisurate alla situazione. Non è previsto un adeguamento del quadro giuridico in questo ambito. Con Via sicura la normativa in questione non ha subito alcuna modifica.
Risposta del Consiglio federale.