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14.1069 · Interrogazione · 2014-09-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Confederazione e i cantoni versano un contributo forfettario giornaliero per ogni apprendista agli organizzatori dei corsi interaziendali (CI) obbligatori della formazione professionale.

La Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) stabilisce l'importo dei contributi per ogni professione in base ad alcune rilevazioni o alle richieste delle organizzazioni del mondo di lavoro.

Nel ramo MEM vi sono sempre più aziende di tirocinio che ottengono l'esenzione dai corsi interaziendali obbligatori. Si tratta di una possibilità prevista dalla legge sulla formazione professionale (LFPr).

La legge non prevede invece alcuna diversificazione dei contributi forfettari. Oltre ai corsi interaziendali, nelle loro strutture le aziende esentate fanno svolgere agli apprendisti lavori produttivi veri e propri inseriti nella catena di produzione aziendale. Queste attività assorbono circa il 60-80 per cento del tempo, mentre il restante 20 per cento è dedicato esclusivamente alla formazione.

Questa situazione comporta un netto svantaggio concorrenziale per gli operatori dei corsi interaziendali. Un contributo forfettario differenziato permetterebbe di rimediare a questa disparità.

In base all'articolo 53 capoverso 1 della LFPr il Consiglio federale può considerare altri criteri per il versamento dei contributi forfettari.

Il Consiglio federale è disposto a prendere atto di questa situazione e a tenerne conto per il calcolo dei contributi forfettari modificando di conseguenza l'articolo 53 capoverso 2 punto 4 della LFPr?

Stellungnahme des Bundesrates

La responsabilità dell'esecuzione dei corsi interaziendali (CI) spetta ai cantoni i quali, secondo l'articolo 23 capoverso 2 della legge sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10), provvedono a garantire un'offerta sufficiente in collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro (associazioni professionali).

La Confederazione partecipa al finanziamento dei corsi interaziendali nell'ambito dei contributi forfettari per la formazione professionale destinati ai cantoni. Secondo l'articolo 53 capoverso 1 LFPr i contributi forfettari sono calcolati principalmente in base al numero di persone che seguono una formazione professionale di base, tenendo conto anche dell'ampiezza e del genere della formazione di base, nonché dell'offerta di formazione professionale superiore. Il capoverso 2 dell'articolo 53 LFPr stabilisce i compiti per i quali vengono versati i contributi forfettari. Ai cantoni compete l'assegnazione dei fondi e la definizione dei sussidi per i corsi interaziendali.

Secondo l'allegato 9 del regolamento sul sovvenzionamento dei corsi interaziendali della Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale (CSFP) i contributi cantonali alle aziende esentate vengono versati se queste aziende adempiono i requisiti previsti dalla legge. Per ottenere l'esenzione il luogo che offre i corsi interaziendali deve essere indipendente dal luogo di formazione "azienda", i corsi interaziendali devono svolgersi su base oraria e devono essere rispettati gli obiettivi e il numero di giorni di CI stabiliti nell'ordinanza e nel piano di formazione. Inoltre, deve essere garantito l'impiego di formatori qualificati e l'osservanza degli standard di qualità. Infine, prima che venga rilasciata l'autorizzazione il servizio cantonale competente chiede all'istituzione ufficiale che si occupa dei corsi interaziendali della rispettiva professione di redigere un corapporto.

Le aziende esentate hanno gli stessi diritti e doveri degli altri operatori dei corsi interaziendali e, se adempiono i requisiti previsti, hanno diritto agli stessi sussidi. Inoltre, dalle disposizioni summenzionate si deduce che in linea di principio durante i corsi interaziendali non vengono svolti lavori produttivi.

Pertanto, il Consiglio federale non vede la necessità di legiferare.

Risposta del Consiglio federale.