14.1075 · Interrogazione · 2014-09-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Secondo il Consiglio federale, le raccomandazioni del GAFI non sono norme di diritto imperativo come quelle di una convenzione internazionale ratificata, tuttavia poiché anche la Svizzera ha approvato le raccomandazioni rivedute nel febbraio 2012, essa è tenuta ad attuarle nel diritto interno al fine di soddisfare i suoi impegni internazionali (FF 2014, p. 609). La Svizzera deve inoltre rispettare le raccomandazioni per evitare di finire sulle liste nere del GAFI. Il contenuto di tali raccomandazioni limita quindi anche la libertà del Parlamento sulle scelte legislative.
Considerato quanto esposto, chiedo al Consiglio federale:
1. Il Consiglio federale ha consultato le commissioni competenti per la politica estera prima di istruire il rappresentante della Svizzera al GAFI di approvare le raccomandazioni rivedute nel febbraio 2012?
2. Se si, quando e con quali risultati?
3. Se no, non ritiene il Consiglio federale di avere così disatteso l'articolo 152 capoverso 3 LParl ed impedito al Parlamento di esercitare il suo diritto di partecipazione alle decisioni in materia di politica estera (art. 166 cpv. 1, art. 184 cpv. 1 Cost., art. 24 cpv. 1 LParl)?
4. Sempre in caso di risposta negativa alla numero 1, non ritiene il Consiglio federale di avere così limitato anche la competenza legislativa del Parlamento, obbligandolo de facto - per timore di finire su "liste nere" - ad adattare il diritto interno a nuovi standard approvati dal solo Consiglio federale?
Stellungnahme des Bundesrates
Da quattro anni la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscono un elemento basilare della strategia del Consiglio federale per il mantenimento di una piazza finanziaria integra e sana e la tutela della sua reputazione e attrattiva. Con la creazione della legge sul riciclaggio di denaro e gli adeguamenti del dispositivo di legge effettuati, il Parlamento ha sostenuto la politica della Confederazione.
Riguardo alle domande poste nell'interrogazione, il Consiglio federale prende posizione come segue:
1.-3. Le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) sono gli standard minimi riconosciuti a livello internazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Diversamente da un trattato internazionale, esse non sono giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri hanno quindi la facoltà di decidere se e in che modo intendono attuare gli standard.
Secondo l'articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl), in caso di progetti essenziali, nonché prima di stabilire o modificare le direttive e linee direttrici concernenti il mandato per negoziati internazionali importanti, il Consiglio federale consulta le commissioni competenti per la politica estera del Parlamento. Nel quadro della revisione delle raccomandazioni del GAFI si trattava di una revisione parziale e di un ulteriore sviluppo dei vigenti standard. Al riguardo, singole raccomandazioni riguardanti ad esempio le persone politicamente esposte, la trasparenza delle persone giuridiche o reati fiscali nonché le modalità di attuazione sono state precisate, commentate e adeguate all'attuale realtà internazionale. Si trattava quindi di un adeguamento a livello tecnico degli standard esistenti e non di un progetto essenziale ai sensi dell'articolo 152 capoverso 3 LParl e nemmeno di una decisione importante di politica estera secondo l'articolo 24 capoverso 1 LParl. La rinuncia del Consiglio federale alla consultazione delle commissioni competenti per la politica estera è dunque conforme alla legge sul Parlamento.
Il mandato per la revisione degli standard si fondava sul mandato licenziato nel 2008 dai ministri delle finanze degli Stati membri del GAFI. La partecipazione della delegazione svizzera alla revisione è quindi avvenuta sulla base e nel quadro di mandati definiti dal Consiglio federale. Nel mese di aprile del 2012 il Consiglio federale ha preso atto delle raccomandazioni rivedute e incaricato l'amministrazione di elaborare un avamprogetto di legge ai fini della loro attuazione.
4. Come detto, il Consiglio federale non era dunque tenuto a consultare le commissioni competenti per la politica estera, ragione per cui la competenza del Parlamento non è stata limitata. Del resto il Parlamento è stato informato regolarmente (fino nel 2010 nell'ambito del rapporto annuale sulla politica economica esterna e dal 2011 del rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali) sugli sviluppi dei negoziati e su altri temi attuali legati al GAFI.
Risposta del Consiglio federale.