14.1102 · Interrogazione · 2014-12-10
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Da qualche tempo il Politecnico federale di Zurigo ha messo in vendita alcuni dei suoi immobili a Zurigo.
Secondo l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, la vendita degli immobili di proprietà della Confederazione deve dapprima essere proposta alla Confederazione, poi ai cantoni e poi ai comuni del luogo. Ciò vale anche per il PFZ.
A questo proposito invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come si verifica che anche il PFZ rispetti questa ordinanza?
2. Di recente il PFZ ha forse proposto in via preliminare alla città di Zurigo di acquistare i suoi immobili?
3. In caso affermativo, quale termine è stato concesso alla città di Zurigo per prendere una decisione?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale può rispondere alle domande come segue:
1. La competenza per la gestione degli immobili del settore dei PF (tra i quali rientrano anche gli immobili utilizzati dal PF di Zurigo) spetta al consiglio dei politecnici federali - e non al PF di Zurigo - quale organo della costruzione e degli immobili della Confederazione (OCI). Di conseguenza, il consiglio dei politecnici federali è anche l'organo esecutivo abilitato a prendere decisioni sulle transazioni immobiliari. Parimenti, è responsabile della correttezza dell'esecuzione. Il quadro giuridico è definito dai seguenti atti, specialmente per le vendite immobiliari:
- l'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC) emanata dal Consiglio federale il 5 dicembre 2008 e il diagramma delle funzioni contenuto nell'allegato 1 (RS 172.010.21);
- la direttiva del consiglio dei PF del 1° gennaio 2013 sulla gestione immobiliare (direttiva immobiliare del settore dei PF), emanata dal presidente e il diagramma delle funzioni contenuto nell'allegato 2;
- l'ordinamento delle procedure e delle competenze per la vendita a terzi di terreni del settore dei PF, emanato dal presidente del consiglio dei PF.
Il processo di vendita di un immobile del settore dei PF di proprietà della Confederazione inizia con la richiesta dell'università o dell'istituto di ricerca al consiglio dei PF. L'ufficio Immobili del consiglio dei PF effettua la procedura a cascata prevista dall'articolo 13 capoverso 2 OILC e contemporaneamente si procura l'approvazione definitiva della vendita presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.
La vendita a privati è lecita soltanto in presenza della rinuncia scritta al diritto di prelazione di altri OCI, cantoni e comuni. Il presidente del consiglio dei PF autorizza la stipula del contratto di vendita soltanto dopo aver verificato che tutte le prescrizioni della procedura sono state rispettate. Le transazioni immobiliari sono dunque soggette a una sorveglianza a più livelli.
2. Questo principio citato nei suddetti atti giuridici è stato sempre rispettato. Esempi di immobili venduti nella città di Zurigo (tra il 2012 e il 2014):
- i terreni del PF di Zurigo sull'Üetliberg utilizzati a scopi di formazione forestale (numerosi terreni sono stati ceduti alla città di Zurigo);
- Fliederstrasse 23 a Zurigo-Oberstrass;
- Ekkehardstrasse 6 a Zurigo-Unterstrass;
- Huttenstrasse 34 a Zurigo-Oberstrass (in seguito alla richiesta fatta in virtù dell'art. 13 OILC il terreno sarà probabilmente ceduto alla città di Zurigo che ha fatto valere il suo diritto di prelazione).
3. Di solito per le proposte in virtù dell'articolo 13 OILC vige un termine di decisione di almeno 25 giorni che può essere prorogato in casi giustificati.
Risposta del Consiglio federale.