14.3442 · Mozione · 2014-06-16
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di elaborare misure per ridurre in modo significativo e duraturo il numero delle interruzioni di gravidanza. La Svizzera deve fissarsi come obiettivo quello di diventare il Paese con il tasso di aborti più basso in Europa.
Quali provvedimenti immediati si propongono:
1. l'introduzione di un termine di riflessione di tre giorni prima di ogni interruzione di gravidanza;
2. il divieto dell'identificazione del sesso del feto prima della dodicesima settimana di gravidanza per evitare l'aborto di bambine;
3. il potenziamento dell'offerta di sostegno e consulenza prima di un'interruzione di gravidanza;
4. l'ottimizzazione della statistica delle interruzioni di gravidanza in Svizzera per consentire un'analisi delle cause. Inoltre deve essere pubblicato il numero delle interruzioni di gravidanza registrate nel sistema Tarmed.
Begründung
Come emerge dai dati recentemente pubblicati dall'Ufficio federale di statistica, nel 2013 10 444 donne hanno deciso di interrompere la gravidanza. Con 6,4 aborti per 1000 donne in età fertile, in Svizzera il tasso di interruzioni è relativamente basso. Tuttavia il nostro Paese occupa soltanto il decimo posto a livello europeo: Croazia, Montenegro, Polonia, Irlanda, Malta, Principato del Liechtenstein, Monaco, San Marino e Andorra vantano un tasso ancora più basso. L'obiettivo del programma d'azione deve pertanto essere quello di diventare un Paese modello per quanto riguarda il rispetto della vita umana con il tasso di aborti più basso in Europa.
Le informazioni sulle ragioni che inducono una donna a decidere di interrompere la gravidanza sono lacunose in Svizzera. Alcuni cantoni rilevano i motivi di questa scelta, altri invece notificano soltanto il numero degli aborti. Una prevenzione efficace delle interruzioni di gravidanza e però possibile soltanto se se ne conoscono le ragioni.
La Confederazione deve impegnarsi in modo fermo ed efficace per una riduzione degli aborti. Per raggiungere questo obiettivo sono necessarie misure adeguate la cui efficacia deve essere controllata periodicamente e documentata in un rapporto.
Secondo il Codice penale (CP), a determinate condizioni l'interruzione di gravidanza non è penalmente perseguibile, ma dovrebbe restare un'eccezione per i casi di emergenza. In base al CP si giustificherebbe pertanto un'adeguata prevenzione degli aborti.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'interruzione di una gravidanza possa rappresentare un'esperienza traumatica per la gestante. Il tasso di aborti in Svizzera è inferiore a quello degli altri Paesi dell'Europa occidentale ed è persino il più basso a livello europeo tra le giovani donne. Alcuni dei Paesi menzionati dall'autrice della mozione prevedono prescrizioni legali molto severe e per abortire le donne devono spostarsi oltre confine oppure sono spinte a rivolgersi al mercato nero. Le interruzioni di gravidanza praticate nell'illegalità espongono la salute delle gestanti a enormi rischi.
Nel 2002, il popolo svizzero si è espresso nettamente a favore del regime dei termini, che consente di abortire senza conseguenze penali sino alla dodicesima settimana di gravidanza. La prassi vigente è stata poi confermata in occasione della votazione sull'iniziativa popolare "Il finanziamento dell'aborto è una questione privata", respinta a larga maggioranza il 9 febbraio 2014. Il tasso di aborti è uno degli indicatori della salute sessuale. Il Consiglio federale ritiene inefficace e inadeguata l'adozione di misure aventi l'unico obiettivo di ridurre il numero degli aborti.
In relazione ai provvedimenti immediati proposti, il Consiglio federale si esprime come segue:
1. L'introduzione di un termine di riflessione di tre giorni prima dell'interruzione di una gravidanza comporta un inutile ritardo, che può determinare, per esempio, il superamento del termine previsto per l'aborto farmacologico. Inoltre, il progredire della gravidanza implica un aumento dei rischi per la salute, sia in caso di interruzione farmacologica che chirurgica. L'articolo 120 del Codice penale stabilisce che, prima dell'intervento, il medico debba tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante. Il Consiglio federale giudica l'attuale prassi appropriata e ritiene che non vi sia necessità di intervenire in questo ambito.
2. L'identificazione prenatale del sesso del feto nel quadro degli accertamenti medici sulle malattie genetiche legate al sesso dovrebbe essere consentita già entro la dodicesima settimana di gravidanza, come del resto previsto dall'attuale legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12). Tenendo conto dei nuovi metodi diagnostici, che permettono di individuare sempre più precocemente il sesso del nascituro, il Consiglio federale ritiene però che la conoscenza precoce del sesso nel quadro degli esami prenatali comporti il rischio che una gravidanza sia interrotta di fatto esclusivamente a causa del sesso dell'embrione o del feto (cfr. mozione Bruderer Wyss 14.3438). Nell'ambito dell'attuale revisione della LEGU, vaglia pertanto diverse possibili soluzioni per ridurre il rischio di un simile abuso.
3. La legge federale dell'8 ottobre 1981 sui consultori di gravidanza (RS 857.5) obbliga i cantoni a istituire consultori che prestino senza indugio alle persone interessate consulenza gratuita per qualsiasi problema inerente alla gravidanza. L'indirizzo di questi centri è pubblicato sulla pagina iniziale del sito dell'organizzazione Salute sessuale Svizzera (https://www.sante-sexuelle.ch/it/). Il Consiglio federale reputa questa misura sufficiente, unitamente all'obbligo del medico di tenere un colloquio approfondito con la gestante (punto 1).
4. Il sistema tariffale Tarmed si applica alle prestazioni mediche ambulatoriali senza diagnosi esatta e non può pertanto comprendere le interruzioni di gravidanza. A prescindere dalla fatturazione come prestazione ambulatoriale o stazionaria, qualsiasi interruzione di gravidanza deve essere obbligatoriamente notificata all'Ufficio federale di statistica (UST) dal servizio medico cantonale competente. Il Consiglio federale ritiene che la statistica dell'UST adempia pienamente lo scopo prescritto dalla legge e che una pubblicazione basata sul sistema Tarmed non apporti alcun valore aggiunto. Essendo responsabili dell'assistenza sanitaria sul proprio territorio, i cantoni sono liberi di rilevare dati più dettagliati sull'interruzione della gravidanza al fine di una migliore organizzazione delle cure. Per l'adempimento del mandato legale non è tuttavia necessario.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.