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14.3527 · Interpellanza · 2014-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Secondo le informazioni provenienti dalla prassi, l'attuazione della nuova autorità parentale congiunta comporta alcuni problemi. Invito il Consiglio federale a fornire le informazioni seguenti:

1. Come è impostata la collaborazione tra le autorità di protezione dei minori e degli adulti e gli uffici dello stato civile? Quali ripartizioni e attribuzioni sono state effettuate? Come sono stati formati i funzionari incaricati dell'esecuzione?

2. Come è garantita la consulenza degli interessati in caso di autorità parentale congiunta? In che misura gli ufficiali dello stato civile sono stati formati?

3. Come è garantito che siano tenuti registri informatizzati sui casi di autorità parentale congiunta notificati?

4. Che cosa succede in caso di separazione di una coppia non sposata e di assenza di una regolamentazione dettagliata delle controversie, in passato usuale nel quadro di accordi in materia di autorità parentale? In che modo è tutelato il bene del minore?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La ripartizione dei compiti e degli obblighi tra le autorità dello stato civile e quelle di protezione dei minori e degli adulti (APMA) relativa all'istituzione dell'autorità parentale congiunta in caso di genitori non coniugati risulta direttamente dalle nuove disposizioni del Codice civile (CC; RS 210), entrate in vigore il 1° luglio 2014. Esse definiscono chiaramente quando le autorità dello stato civile sono competenti per ricevere la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 4 primo periodo CC) e quando tale competenza incombe all'APMA (art. 298a cpv. 4 secondo periodo CC). La consulenza dei genitori compete invece esclusivamente all'APMA (art. 298a cpv. 3 CC). In occasione della manifestazione formativa della Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile, tenutasi il 30 ottobre 2013 a Neuchâtel, l'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) ha informato le autorità dello stato civile in merito ai cambiamenti nell'ambito dell'autorità parentale, nonché ai nuovi compiti e obblighi correlati. Gli ufficiali dello stato civile sono stati istruiti nel corso di eventi organizzati direttamente dalle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile. L'UFSC ha inoltre allestito moduli ufficiali per la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima e dopo la nascita presso l'ufficio dello stato civile (inclusa la convenzione concernente l'assegnazione di accrediti per compiti educativi) ed elaborato un promemoria sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile in Svizzera (n. 152.3). Questi documenti sono stati forniti alle autorità dello stato civile prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto e sono reperibili sul sito dell'UFSC. Le nuove regole in materia di autorità parentale sono state presentate all'APMA e ai giudici in occasione di tre incontri informativi organizzati dall'Ufficio federale di giustizia. La documentazione messa a disposizione è reperibile sul sito dell'Ufficio federale di giustizia. Diverse altre manifestazioni informative sono state organizzate da università, scuole universitarie professionali e altre organizzazioni private. La Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) ha inoltre elaborato raccomandazioni per l'APMA, nonché moduli e promemoria per i genitori.

2. La consulenza non compete alle autorità dello stato civile, bensì all'APMA (art. 298a cpv. 3 CC). La possibilità di una consulenza da parte dell'APMA è segnalata ai genitori sia nel promemoria dell'UFSC (fornito loro dall'ufficio dello stato civile) sia in quello della COPMA (reperibile sul suo sito o disponibile presso l'APMA).

3. A livello federale non esiste alcun registro sui casi di autorità parentale congiunta. Il Consiglio federale ignora in che misura le autorità cantonali rilevino i pertinenti dati.

4. Secondo l'articolo 298d CC, l'APMA può modificare l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio, come ad esempio la separazione dei genitori. Può limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio. In presenza di un contratto circa l'obbligo di mantenimento approvato dall'APMA, nei confronti del debitore degli alimenti può essere avviata immediatamente l'esecuzione oppure il figlio può beneficiare dell'anticipo degli alimenti. In assenza di un tale contratto va promossa un'azione di mantenimento, nel corso della quale il giudice può obbligare immediatamente il convenuto a depositare o a pagare provvisoriamente adeguati contributi per il mantenimento del figlio (art. 303 cpv. 1 del Codice di procedura civile; RS 272). Grazie a questa normativa, il figlio di genitori non sposati è equiparato a quello di genitori coniugati. In caso di sospensione della comunione domestica, il giudice può fissare contributi adeguati per il mantenimento del figlio nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale (art. 176 CC).

Risposta del Consiglio federale.