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14.3654 · Interpellanza · 2014-06-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Da vari mesi i media svizzeri ed esteri hanno reso noti l'intercettazione e il controllo sistematico dei dati da parte di servizi d'informazione stranieri. L'esempio che più ha scioccato l'opinione pubblica riguarda le attività della NSA rivelate da Edward Snowden. In questo contesto, la Svizzera non dovrebbe rendere più sicure le reti digitali e proteggere la sfera privata dei suoi cittadini?

Se la protezione della sfera privata e dei dati privati è effettivamente una priorità, la revisione in corso della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (cfr. 13.025 LSCPT. Modifica) e la creazione della base legale per il servizio informazioni della Confederazione (cfr. 14.022 Legge sul servizio informazioni) vanno nella giusta direzione? La risposta è no. Queste revisioni aprono la porta al controllo sistematico delle comunicazioni, delle informazioni e dei dati digitali e offrono tali dati su un vassoio d'argento alle potenze estere i cui mezzi e le cui intenzioni ostili sono già stati dimostrati.

Rammentiamo che in una recente sentenza (sentenza dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12) la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha invalidato la direttiva europea 2006/24/CE sulla conservazione dei dati. Tale direttiva funge da base legale sul piano europeo per la registrazione delle telecomunicazioni, l'equivalente della nostra LSCPT. La CGUE ha motivato la propria decisione argomentando che la direttiva costituiva un'ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali relativi al rispetto della protezione dei dati a carattere personale.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide la preoccupazione espressa dall'autore dell'interpellanza in merito ai pericoli che la sorveglianza sistematica e l'intercettazione delle comunicazioni da parte dei servizi esteri comportano per la sfera privata dei cittadini (cfr. la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Eichenberger 13.4209, "US-Swiss Safe Harbor Framework. Ripristino della fiducia nell'ambito dello scambio di dati con gli Stati Uniti"). I rischi per la protezione della personalità e la sicurezza dei dati si sono accentuati con i vertiginosi progressi compiuti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'era digitale.

Per quanto concerne le conclusioni generali da trarre per il futuro della sicurezza dei dati, il Consiglio federale rinvia in particolare ai lavori di attuazione della mozione Rechsteiner Paul 13.3841, "Commissione di esperti per il futuro del trattamento e della sicurezza dei dati", trasmessa dal Parlamento il 4 giugno 2014. Anche nell'ambito della strategia nazionale per la protezione della Svizzera contro i rischi informatici (cfr. FF 2013 499), adottata il 27 giugno 2012, il Consiglio federale tiene conto dei pericoli per le infrastrutture di informazione e di comunicazione che possono risultare dall'interconnessione digitale globale. Infine, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di esaminare eventuali misure legislative volte a migliorare la protezione dei dati al fine di adeguare il diritto in materia alle mutate condizioni tecnologiche e sociali (cfr. il rapporto del Consiglio federale del 9 dicembre 2011 concernente la valutazione della legge federale sulla protezione dei dati; FF 2012 227).

2. Nell'ambito dei lavori legislativi in corso vanno osservate le basi legali internazionali e costituzionali esistenti a tutela della sfera privata (cfr. art. 13 Cost. [RS 101], art. 8 CEDU [RS 0.101] e art. 17 Patto II dell'ONU [RS 0.103.2]). A tale proposito il Consiglio federale rinvia alle sue considerazioni contenute nel messaggio del 27 febbraio 2013 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT, RS 780.1; FF 2013 2283) e nel messaggio del 19 febbraio 2014 concernente la legge sulle attività informative (FF 2014 1885).

In relazione alla revisione totale della LSCPT, occorre precisare che le condizioni alle quali i dati del traffico delle telecomunicazioni (in particolare i dati secondari conservati "in riserva") possono essere forniti alle autorità inquirenti al fine di perseguire reati non cambiano rispetto a quanto previsto dal diritto vigente. Ciò richiede in particolare un ordine del pubblico ministero in presenza del sospetto fondato che sia stato commesso un reato grave, nonché l'autorizzazione del giudice dei provvedimenti coercitivi. Alcune precisazioni si impongono anche per quanto riguarda la sentenza dell'8 aprile 2014 della CGUE nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 cui si fa riferimento nell'interpellanza: da un lato, la direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati contiene soltanto disposizioni di armonizzazione che devono ancora essere trasposte nel diritto nazionale dei Paesi membri dell'Unione europea; pertanto non può essere equiparata alla LSCPT. Dall'altro, la CGUE non giustifica la sua sentenza adducendo che la direttiva costituisce un'ingerenza particolarmente grave nei diritti fondamentali - il che non è contestato -, bensì argomentando che essa non prevede disposizioni a garanzia del fatto che l'ingerenza si limiti allo stretto necessario. Il diritto svizzero - in particolare il Codice di procedura penale e la LSCPT (nella versione in vigore e nel disegno di revisione) - contempla tuttavia numerose regole processuali e materiali volte a garantire la proporzionalità.

Risposta del Consiglio federale.