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14.3689 · Interpellanza · 2014-09-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il numero delle domande d'asilo è aumentato sensibilmente negli ultimi mesi. I problemi irrisolti nel settore svizzero dell'asilo si acuiscono sempre più. A tale proposito poniamo al Consiglio federale le seguenti domande urgenti:

1. Come intende obbligare gli Stati UE meridionali, in particolare l'Italia, a rispettare i loro obblighi previsti dall'accordo di Dublino?

2. Che cosa intraprende affinché le domande d'asilo siano ripartite in maniera più equa tra gli Stati Dublino in rapporto alla popolazione?

3. È al corrente che sempre più sovente richiedenti l'asilo ritrasferiti dalla Svizzera in Italia in virtù dell'accordo di Dublino ricevano al loro arrivo all'aeroporto un documento con il quale sono esortati a lasciare il Paese entro pochi giorni dietro minaccia di una pena detentiva? Questi ritornano quindi direttamente in Svizzera. Come intende affrontare questa chiara violazione dell'accordo da parte dell'Italia?

4. Che ne pensa del fatto che il progetto "Mare nostrum" e i recenti interventi Frontex agevolano in primo luogo il "lavoro" dei passatori? Riconosce che ciò aumenta notevolmente l'attrattiva delle traversate via mare e quindi anche il numero di domande d'asilo? Che cosa intraprendono gli Stati Schengen per contrastare questo incentivo indesiderato?

5. Il 9 giugno 2013, nella votazione referendaria sulle modifiche urgenti della legge sull'asilo, popolo e cantoni hanno approvato chiaramente, nella misura del 78 per cento, anche l'esclusione esplicita dei disertori eritrei dalla qualità di rifugiato. Perché questo chiaro verdetto popolare viene disatteso, visto che nei primi sette mesi del 2014 la quota di riconoscimento delle persone provenienti dall'Eritrea è ammontata a un elevatissimo 58,5 per cento?

6. L'articolo 4 LAsi sancisce chiaramente che ai rifugiati di guerra è accordata protezione provvisoria. Questo statuto di "persone bisognose di protezione" è applicato ai rifugiati provenienti dalla Siria, in particolare ai contingenti di rifugiati accolti? In caso negativo, perché no? In caso affermativo: di quante persone si tratta?

7. Che cosa intraprende il Consiglio federale affinché l'epidemia di ebola non venga portata in Svizzera dai richiedenti l'asilo? Sono previsti controlli sanitari di confine particolari per le persone provenienti dai Paesi colpiti?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nei confronti delle autorità italiane il Consiglio federale ha sostenuto fermamente che gli obblighi previsti dal regolamento Dublino III devono essere rispettati da tutti gli Stati Dublino. Tale posizione è stata ribadita anche in una lettera alla competente commissaria europea. Nel contempo, il Consiglio federale riconosce che l'Italia si trova attualmente in una situazione molto difficile, cui non può far fronte senza aiuti esterni. La Svizzera ha pertanto offerto il suo sostegno. Il Consiglio federale è inoltre in contatto con vari altri Stati membri europei al fine di trovare soluzioni comuni volte a stabilizzare il sistema Dublino.

2. Il regolamento Dublino III non prevede alcuna chiave di ripartizione delle domande d'asilo, bensì si limita a definire i criteri che permettono di determinare la competenza per la procedura d'asilo. La Svizzera ha tuttavia a più riprese segnalato, a livello europeo, di essere disposta a discutere l'ulteriore sviluppo e il rafforzamento a lungo termine del sistema Dublino, il che potrebbe includere la condivisione della responsabilità ("responsibility sharing") o la definizione di una chiave di ripartizione. Il Consiglio federale è tuttavia anche consapevole che al momento è assai difficile trovare una maggioranza disposta a riformare a fondo il sistema Dublino o a ripartire i richiedenti l'asilo su base volontaria.

3. Conformemente alla legislazione italiana, le persone che soggiornano illegalmente in Italia ricevono una decisione di allontanamento. Questo non vale tuttavia per i richiedenti l'asilo la cui procedura è ancora in corso. Anche la Svizzera procede in maniera analoga. Dal 1° febbraio 2014 una nuova norma è applicabile alle persone trasferite in Italia in virtù della procedura Dublino che hanno successivamente presentato una nuova domanda d'asilo in Svizzera (art. 111c Lasi; RS 142.31). Secondo tale disposizione, le domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento sono trattate soltanto se motivate e presentate per scritto. Le domande multiple infondate o presentate ripetutamente con gli stessi motivi sono stralciate senza formalità. Dall'introduzione della nuova disposizione, il numero delle domande multiple in Svizzera è diminuito ed ammonta in media a dieci al mese.

4. L'operazione "Mare Nostrum" è stata lanciata dall'Italia in reazione ai drammi consumatisi nel Mediterraneo e ha permesso di portare in salvo a terra migliaia di persone. Non è escluso che tale campagna abbia anche incitato alcuni passatori a sfruttare tale operazione per organizzare traversate più numerose e più rischiose. Va tuttavia sottolineato che, secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, "Mare Nostrum" ha permesso di smantellare numerose organizzazioni di passatori. A novembre 2014 Frontex avvierà l'operazione congiunta "Triton", volta a coordinare misure alla frontiera esterna europea nel Mediterraneo centrale. Si porrà per contro fine all'operazione "Mare Nostrum".

5. In Eritrea i disertori e i renitenti alla leva sono regolarmente giudicati e puniti in maniera arbitraria dai comandanti militari al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario. Le misure punitive hanno spesso carattere inumano e degradante e sono estremamente severe. Le sanzioni pronunciate possono pertanto eventualmente costituire tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Va fatto notare che tali sanzioni sono inflitte sostanzialmente per motivi politici. Ne consegue che le pene irrogate in caso di violazione dell'obbligo di prestare servizio militare possono giustificare la qualità di rifugiato, nonostante l'articolo 3 capoverso 3 LAsi, se il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione fungono da pretesto per punire una persona in misura sproporzionatamente severa a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche. Tale spiegazione figurava già nel messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge sull'asilo.

6. Attualmente il sistema della protezione provvisoria non è applicato ai rifugiati siriani, nemmeno a quelli ammessi nel quadro di un contingente. Il legislatore lo aveva introdotto in occasione della revisione totale della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 per poter accordare rapidamente protezione provvisoria a un gran numero di richiedenti l'asilo. Al momento la Svizzera non è confrontata con una situazione per cui il legislatore ha previsto l'applicazione della normativa in materia di persone bisognose (da marzo 2011 sono state depositate circa 6600 domande di cittadini siriani). Il regime della protezione provvisoria presenta inoltre attualmente più svantaggi che vantaggi. Visto che prevede una procedura agevolata, potrebbe ad esempio rendere più difficile l'identificazione di persone che potrebbero aver commesso crimini di diritto penale internazionale. Per di più, lo statuto della protezione provvisoria non sostituisce la procedura d'asilo, che andrebbe eseguita al suo termine. Va da sé che il Consiglio federale valuterà di nuovo la situazione se le circostanze dovessero esigerlo.

7. Il Consiglio federale segue con preoccupazione la diffusione dell'epidemia di ebola nell'Africa occidentale, che interessa in particolare la Guinea, la Sierra Leone e la Liberia. Il competente Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) osserva attentamente l'evolversi della situazione. Secondo le analisi attuali, è poco probabile che la Svizzera sia toccata. In caso di arrivo del virus, sarebbe tuttavia preparata e attrezzata sul piano medico. La probabilità che richiedenti l'asilo provenienti dai Paesi citati diffondano la malattia in Svizzera è minima. In Svizzera entrano infatti soltanto pochi richiedenti provenienti dalla Guinea, dalla Liberia e dalla Sierra Leone. La maggior parte di queste persone si sposta per via terrestre ed è pertanto in viaggio per lungo tempo. Visto che il periodo di incubazione va da 2 a 21 giorni, la malattia dovrebbe essersi manifestata già prima del loro arrivo in Svizzera. Anche se richiedenti l'asilo provenienti dai Paesi colpiti dovessero giungere per aereo in Europa, il rischio che la malattia si manifesti in Svizzera resta limitato tanto più che non vi sono voli diretti dalla Guinea, dalla Sierra Leone e dalla Liberia a destinazione del nostro Paese. Inoltre, i passeggeri in partenza sono nel frattempo controllati negli aeroporti africani interessati e il personale degli aeroporti svizzeri ed europei sono ormai sensibilizzati al problema. Infine, l'UFSP ha inviato ai centri di registrazione e di procedura della Confederazione un promemoria sul modo di procedere in casi sospetti. Allo stato attuale il Consiglio federale ritiene prioritario sostenere con tutti i mezzi disponibili la lotta in loco contro l'epidemia.

Risposta del Consiglio federale.