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14.3737 · Interpellanza · 2014-09-17

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Da oltre dieci anni i pensionati dell'amministrazione federale attendono una compensazione del rincaro sulle loro rendite del secondo pilastro. La legge sul personale federale (LPers) prevede un possibile adeguamento delle rendite quando le riserve di copertura dei rischi di fluttuazione della cassa di previdenza raggiungono almeno il 15 per cento. Siccome questo non è più accaduto dal 2014, a causa del consolidamento delle finanze di Publica e del passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, non è stato accordato nessun adeguamento ordinario.

Quando i redditi del patrimonio della cassa di previdenza non permettono un ade-guamento sufficiente delle rendite al rincaro, l'articolo 32m della LPers consente ai datori di lavoro un adeguamento straordinario delle rendite al rincaro o il versamento di assegni unici. Per i pensionati della Confederazione questa decisione è di competenza del Consiglio federale. Nel mese di aprile del 2010 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a una compensazione straordinaria del rincaro sulle rendite di Publica, sostenendo che le finanze federali non lo permettevano.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Tra il 2004 e il 2014 il rincaro cumulato ha raggiunto il 5 per cento, ovvero i prezzi al consumo sono lievitati in misura considerevole. Inoltre i premi delle casse malati, le spese mediche, ospedaliere e per le cure che non sono state incluse in questo indice e che i pensionati devono comunque sostenere in larga misura, hanno registrato un aumento ancora maggiore. Non è quindi il momento di fare un gesto verso questa categoria di beneficiari applicando l'articolo 32m della LPers?

2. Considerando che il Consiglio federale differirà nuovamente l'adeguamento delle rendite al rincaro a tempi migliori, quando i pensionati possono sperare di ottenere un aumento straordinario delle loro rendite?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La compensazione ordinaria del rincaro sulle rendite dovrebbe bilanciare un'eventuale perdita del potere di acquisto. Nonostante dal 2004 il rincaro cumulato abbia raggiunto il 5 per cento, le rendite nuove e quelle in corso non hanno conosciuto lo stesso grado di svalutazione. Questo è dovuto ai motivi seguenti: le rendite versate fino al 2013 sono state calcolate sulle basi di calcolo della Cassa federale d'assicurazione (CFA 2000), che a loro volta si fondano su dati tecnici risalenti alla metà degli anni Novanta. Poiché non si è tenuto conto dell'aumento dell'aspettativa di vita, sotto il profilo attuariale sono risultate rendite più elevate di circa il 5 per cento. Ciò significa che Publica ha dovuto versare rendite non integralmente finanziate. Con il rincaro accumulato dal 2004 sono state unicamente compensate queste rendite eccessive.

Il cambiamento delle basi di calcolo avvenuto nel 2012 non ha avuto ripercussioni sulle rendite allora correnti. Le misure d'accompagnamento legate al cambiamento delle basi tecniche comprendevano un relativo aumento dell'avere di vecchiaia degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite. Il finanziamento necessario a tal fine è avvenuto tramite i datori di lavoro, con accantonamenti costituiti presso Publica e a carico del grado di copertura di singole casse di previdenza. Di conseguenza, né le rendite in corso né quelle assegnate da allora hanno subito perdite. Pertanto, gli assicurati attivi e il datore di lavoro hanno sopportato e sopportano tuttora l'intero rischio finanziario dell'evoluzione passata e futura.

Infine bisogna osservare che agli averi di vecchiaia delle rendite in corso è applicato un tasso d'interesse tecnico del 3,5 per cento. Dal 2008 agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi viene di regola applicato soltanto l'interesse minimo conformemente alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità LPP (2014: 1,75 per cento). Ne consegue che dal 2008 è stata effettuata una compensazione degli interessi a favore dei beneficiari di rendite di oltre 600 milioni di franchi. Il reddito patrimoniale dell'istituto di previdenza è quindi stato distribuito ai beneficiari di rendite in modo sovraproporzionale.

2. In linea di massima la compensazione del rincaro sulle rendite deve essere finanziata mediante redditi patrimoniali dell'istituto di previdenza. L'articolo 32l della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) stabilisce però che un simile adeguamento può essere operato soltanto dopo che sia stata costituita una riserva di fluttuazione di almeno il 15 per cento. Un grado di copertura del 107,5 per cento (fine agosto 2014) è di gran lunga al di sotto di questo obiettivo. In qualità di datore di lavoro, la Confederazione può decidere un adeguamento straordinario al rincaro delle rendite o il versamento di un assegno unico (art. 32m LPers). In considerazione della situazione descritta al punto 1 e del basso livello del rincaro, per il momento non risulta tuttavia alcuna necessità di intervento.

Risposta del Consiglio federale.