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14.3744 · Interpellanza · 2014-09-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a esprimersi in merito alla politica delle FFS relativa all'offerta di servizi forniti da terzi.

In virtù del proprio mandato legislativo, le FFS dispongono di una rete capillare di sportelli estesa su tutta la Svizzera. Situati spesso presso importanti stazioni nodali, gli sportelli FFS rappresentano la condizione ideale per l'offerta di servizi forniti da terzi. Fino alla fine del 2013, per esempio, le FFS hanno collaborato con diverse agenzie di vendita di biglietti per vari eventi, fungendo da punto di prevendita per Ticketcorner, Ticketportal e *Starticket. Nel 2014 questa collaborazione è stata interrotta e da allora le FFS si avvalgono esclusivamente dei servizi offerti da Ticketcorner. Questa scelta è stata giustificata come misura volta ad aumentare l'efficienza agli sportelli (utilizzo di un unico sistema di distribuzione anziché tre). Fino ad allora, però, un terzo dei biglietti venduti agli sportelli FFS provenivano dai due fornitori di servizi ora esclusi dalla collaborazione. C'è da chiedersi se il criterio dell'aumento dell'efficienza riuscirà a colmare le perdite di guadagno derivanti da tale scelta. Inoltre, i clienti continuano a richiedere i biglietti per eventi forniti dalle altre due agenzie di ticketing. A quanto pare le FFS prevedono di estendere tale modello di collaborazione anche in ambito on line (creando un ticket shop FFS per eventi). Poiché tuttavia le vendite di biglietti on line avvengono in modo automatico, anche in questo caso l'argomento dell'aumento dell'efficienza non sembra essere rilevante.

Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Sulla base di quanto sopra esposto, come giudica questa collaborazione esclusiva delle FFS?

2. Le FFS non sono tenute a indire gare d'appalto nell'ambito di attività terze. La collaborazione esclusiva delle FFS con la società leader nella vendita di biglietti per eventi ha gravi ripercussioni sul mercato. Non si ritiene tale situazione problematica, nell'ottica di una concorrenza libera e leale?

3. Non sarebbe necessario adeguare le norme in materia di attività terze delle FFS qualora, data la posizione dominante delle FFS, la concorrenza in altri mercati venisse influenzata in modo sensibile?

4. Nell'ottica di un servizio pubblico orientato al cliente, una simile restrizione dell'offerta non risulta problematica?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le FFS operano sul mercato non solo in veste di impresa di trasporto o di gestore dell'infrastruttura; esse gestiscono anche attività collaterali, quali per esempio la vendita di biglietti per eventi. In tale ambito, il Consiglio federale ritiene che spetti alle FFS decidere con quali operatori collaborare. Qualora la collaborazione esclusiva di tale azienda con un unico offerente fosse ritenuta un ostacolo alla concorrenza, la commissione competente in materia sarebbe tenuta a verificare il comportamento delle FFS e se necessario a disporre le misure del caso.

2. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza da parte di imprese statali, il legislatore ha emanato in particolare la legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub) e la legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (LCart). In linea di principio, le FFS soggiacciono alle disposizioni della LAPub e, pertanto, all'obbligo di indire gare d'appalto nell'ambito di acquisti pubblici. Tuttavia, la presente collaborazione nel settore della vendita di biglietti per eventi non rientra in tale ambito.

La legge sui cartelli si applica invece alle imprese di diritto privato e pubblico che fanno parte di un cartello o di altri accordi in materia di concorrenza, dominano il mercato o partecipano a concentrazioni di imprese. In combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1bis, la legge sui cartelli si applica anche alle FFS, in quanto richiedenti e offerenti di beni e servizi. Nel caso in cui le FFS detenessero una posizione dominante nel mercato del ticketing di eventi, le pratiche elencate nell'articolo 7 LCart sarebbero da considerare illecite. In particolare, l'articolo 7 capoverso 2 lettera a LCart vieta il rifiuto di relazioni commerciali, quali ad esempio il blocco della consegna o dell'acquisto. Questo vale a condizione che non vi siano giustificazioni oggettive per tali pratiche.

Non esistono indizi concreti che le FFS detengano una posizione dominante nel mercato della vendita di biglietti per eventi: da una stima approssimativa risulta che il volume complessivo di vendite delle FFS in questo settore è pari a circa il 10 per cento del totale. Esistono infatti molti altri canali di distribuzione, come per esempio i chioschi.

3. Le FFS soggiacciono alle disposizioni del diritto in materia di acquisti pubblici soltanto quando svolgono attività riconducibili direttamente al settore dei trasporti. Per tutte le altre attività, tali disposizioni non si applicano. L'assoggettamento delle attività terze alla normativa in materia di acquisti potrebbe costituire una misura per rafforzare la concorrenza. Tuttavia, come illustrato nella risposta precedente, il caso presente non rientra nell'ambito degli acquisti.

4. In base agli obiettivi strategici del Consiglio federale, le FFS sono tenute a sviluppare e a fornire soluzioni di mobilità interessanti, sicure, puntuali e di qualità. I trasporti pubblici rivestono pertanto un'importanza centrale. Il Consiglio federale non ritiene problematiche le restrizioni dell'offerta nel settore oggetto della presente interpellanza, collegato soltanto marginalmente a quello dei trasporti. Il Consiglio federale auspica piuttosto che tali attività accessorie delle FFS siano svolte in regime di copertura dei costi e contribuiscano al finanziamento del sistema ferroviario.

Risposta del Consiglio federale.