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14.3787 · Interpellanza · 2014-09-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

In relazione alla legge sul CO2 chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. È consapevole del fatto che, conformemente all'ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2, per veicoli di produttori che immatricolano meno di 300 000 veicoli all'anno nell'UE, la Commissione europea per il clima ha definito obiettivi di nicchia e obiettivi per piccoli produttori? È a conoscenza del fatto che i veicoli sprovvisti di approvazione dell'UE, visto il loro numero esiguo, secondo la prassi dell'UE (ad esempio in Germania) non vengono tassati?

2. È a conoscenza del fatto che la Commissione europea per il clima, sulla base di questa prassi (rinuncia a riscuotere tasse), non emana obiettivi speciali per questi tipi di veicoli?

3. È al corrente del fatto che l'Ufficio federale dell'energia si rifiuta, per ragioni formali, di risolvere questo problema?

4. Si rende conto che in questo modo si crea un ostacolo al commercio?

5. È a conoscenza del fatto che le autorità americane si sono occupate di questa tematica e che ciò può avere ripercussioni negative su altri dossier?

6. A giudizio del collegio, come si possono eliminare questi svantaggi e trattare le marche senza obiettivi speciali dell'UE (ossia marche americane e, in futuro, anche marche cinesi) alla stessa stregua di tutte le altre?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Le prescrizioni in materia di emissioni di CO2 sono uno strumento inteso a disincentivare le emissioni di questo gas da parte delle autovetture nuove, e quindi ad aumentare l'efficienza energetica nel traffico stradale. Le prescrizioni sul CO2 riguardano tutti gli importatori di automobili nuove. Per il proprio parco di autovetture nuove, ogni importatore deve rispettare obiettivi specifici per le emissioni di CO2 (nel caso di un importatore piccolo o singolo si tratta di un obiettivo specifico per il tipo di autovettura). Ogni importatore può scegliere liberamente la composizione del proprio parco di autovetture nuove. Se il valore medio di emissioni di CO2 della flotta di autovetture nuove di un determinato importatore supera il suo obiettivo individuale, l'importatore stesso è tenuto a pagare una sanzione.

Al momento dell'introduzione in Svizzera delle prescrizioni in materia di emissioni di CO2 si è cercato di riprendere nel modo più fedele possibile il sistema europeo esistente. Lo scopo era creare condizioni quadro analoghe per i due mercati ed evitare così ostacoli al commercio e costi supplementari per gli importatori svizzeri, che importano gran parte dei veicoli dall'Unione europea.

Il valore limite medio di 130 grammi di CO2 per un chilometro è la base di calcolo per la maggior parte dei nuovi veicoli immatricolati nell'UE. Questi veicoli dispongono, senza eccezioni, di un'approvazione generale CE che certifica il riconoscimento della conformità di un veicolo e che contiene i dati necessari per valutare il raggiungimento dell'obiettivo sulle emissioni di CO2.

I costruttori dell'UE, che immatricolano un massimo di 300 000 veicoli all'anno, possono richiedere un obiettivo per piccoli costruttori o per costruttori di nicchia. Anche questi veicoli dispongono, senza eccezioni, di un'approvazione generale CE. La prassi UE in materia di obiettivi per piccoli costruttori e costruttori di nicchia è quindi nota al Consiglio federale e viene attuata nelle prescrizioni svizzere in materia di emissioni di CO2. Gli importatori svizzeri di marche di autoveicoli che beneficiano nell'UE di un obiettivo speciale di questo genere possono farlo valere anche in Svizzera.

Una quota molto piccola di veicoli immatricolati per la prima volta nell'UE è sprovvista di un'approvazione generale CE e l'immatricolazione avviene tramite un'approvazione individuale o un'approvazione nazionale per piccole serie. Questi veicoli non presentano dati completi sulle emissioni di CO2, non devono soddisfare alcun obiettivo e sono esclusi dalle sanzioni. Di conseguenza, per i veicoli sprovvisti dell'approvazione generale CE non vengono fissati neanche obiettivi per piccoli costruttori o per costruttori di nicchia. Alla luce del basso numero di unità immesse sul mercato, la Commissione europea preposta ritiene accettabili queste eccezioni ai valori limite sulle emissioni di CO2. Quest'ultima si riserva però il diritto di riesaminare la prassi corrente se il numero di immatricolazioni di veicoli sprovvisti dell'approvazione generale CE dovesse aumentare.

3./4. La questione di come trattare i veicoli sprovvisti dell'approvazione generale CE nell'ambito delle prescrizioni svizzere in materia di emissioni di CO2 è stata affrontata nel quadro della revisione parziale dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 (RS 641.711). A questo riguardo, il Consiglio federale ha deciso che anche questi veicoli debbano sottostare agli obiettivi ordinari di emissione di CO2, in considerazione del fatto che in Svizzera la quota dei veicoli sprovvisti dell'approvazione generale CE immatricolati è maggiore che nell'UE. Si è voluto evitare di attribuire obiettivi speciali a carattere svizzero perché in tal modo si sarebbero avute delle disparità di trattamento all'interno della Svizzera.

In sede di elaborazione delle disposizioni dell'ordinanza relativa alla legge sul CO2 sono stati comunicati i meccanismi di attuazione previsti dall'OMC e dall'AELS e si è tenuto conto delle perplessità e delle proposte di modifica presentate da queste organizzazioni.

5. Fatta eccezione per un incontro tecnico fra le parti, il Consiglio federale non è a conoscenza di misure adottate dalle autorità americane. In considerazione del fatto che un'eventuale penalizzazione non riguarda specificatamente prodotti americani e che la problematica si limita a un numero ristretto di veicoli ad elevate emissioni, che dovrebbe ulteriormente diminuire in futuro (cfr. domanda 6), si è ritenuto che non fosse necessario intervenire.

6. In considerazione della situazione, il Consiglio federale non ritiene opportuna la definizione di obiettivi separati per piccoli costruttori e costruttori di nicchia. Tutti i costruttori hanno tuttavia la possibilità di richiedere per i loro veicoli un'autorizzazione generale CE e di chiedere alla Commissione europea obiettivi di nicchia e obiettivi per piccoli produttori. Già diversi costruttori cinesi, quali Great Wall Motor Company, Zhejiang Geely Automobile e Qoros, hanno chiesto un'autorizzazione per un obiettivo speciale. Lo stesso possono fare anche i costruttori americani, anche se di solito essi non rispettano il requisito del piccolo numero di unità commercializzate. Attualmente, un numero crescente di veicoli americani viene ammesso alla vendita sul mercato europeo (p. es. Ford Mustang 2015 o veicoli Dodge con il marchio Fiat), cosa che contribuisce a smorzare la problematica dei veicoli sprovvisti di autorizzazione generale CE.

Risposta del Consiglio federale.

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