Trasposizione del regolamento Dublino III nel diritto svizzero. Quale portata per la nozione di "protezione internazionale" e quali implicazioni per le persone ammesse provvisoriamente?
14.3987 · Interpellanza · 2014-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il regolamento Dublino III sta per essere integralmente trasposto nel diritto nazionale, in particolare nella legge sugli stranieri e nella legge sull'asilo. Interrogativi importanti continuano tuttavia a sussistere sulla portata di alcune delle sue principali disposizioni per il diritto svizzero. L'applicazione dell'articolo 9 del regolamento nel diritto svizzero non è delle più semplici, in particolare riguardo alla questione se la nozione di "protezione internazionale" comprenda o no le persone ammesse provvisoriamente. Tale disposizione costituisce infatti una delle modifiche di fondo più importanti di Dublino III. Prevede il ricongiungimento famigliare in seno a uno Stato membro non soltanto se uno dei familiari dispone dello statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, ma anche se beneficia unicamente della protezione sussidiaria.
Invitiamo pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. Perché la "protezione internazionale" di cui all'articolo 9 RD III non potrebbe comprendere tutte le persone ammesse provvisoriamente? Quali distinzioni in seno allo statuto di persona ammessa provvisoriamente intende operare il Consiglio federale per applicare l'articolo 9 RD III?
2. Visto che la "direttiva qualifica" (direttiva 2011/95/UE) non è vincolante per la Svizzera, è corretto affermare, qualora dovesse confermarsi un'interpretazione restrittiva dell'articolo 9 RD III, che i diritti accordati in Svizzera saranno inferiori agli standard minimi enunciati dall'UE e in vigore negli altri Stati membri?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 9 del regolamento Dublino III la nozione di protezione internazionale comprende, da un lato, i rifugiati riconosciuti e, dall'altro, le persone cui è stata accordata la cosiddetta protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2011/95/UE ("direttiva qualifica"). Adempiono le condizioni per il riconoscimento dello statuto della protezione sussidiaria le persone che non dispongono della qualità di rifugiato ma che in caso di rimpatrio rischiano un danno grave quale, ad esempio, la condanna o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona in seguito a un conflitto armato.
1. Il nuovo regolamento Dublino III estende il campo d'applicazione delle regole Dublino alle persone che hanno chiesto protezione internazionale. Grazie a questa estensione, un legame di parentela con persone al beneficio di una protezione sussidiaria può costituire un criterio per determinare la competenza (analogamente a quanto previsto in caso di legame di parentela con rifugiati riconosciuti). Tale novità influisce segnatamente sul ricongiungimento famigliare.
Il diritto svizzero distingue tra rifugiati che hanno ottenuto l'asilo, rifugiati ammessi provvisoriamente e stranieri ammessi provvisoriamente. Il sistema svizzero diverge pertanto dall'acquis europeo in materia d'asilo. La protezione sussidiaria non coincide con la statuto giuridico svizzero dell'ammissione provvisoria. In Svizzera gli stranieri sono ammessi provvisoriamente non soltanto se rischiano un grave danno in caso di rimpatrio, bensì anche se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, ad esempio in caso di pericolo concreto dovuto a una situazione di violenza generalizzata o di emergenza medica nel Paese di origine o di provenienza. Sono ammesse provvisoriamente anche le persone che in virtù dell'articolo 8 CEDU non possono essere allontanate dalla Svizzera. Lo stesso vale se il bene del minore secondo l'articolo 3 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo si oppone all'esecuzione dell'allontanamento. La nozione di "protezione sussidiaria" non include questi motivi per disporre l'ammissione provvisoria. In questo punto l'ammissione provvisoria prevista dal diritto svizzero va pertanto oltre la protezione sussidiaria secondo l'acquis UE. L'estensione del campo di applicazione nel regolamento Dublino III ha conseguenze limitate per la Svizzera. In particolare non si applica se il famigliare del richiedente è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera ma non adempie i criteri della direttiva qualifica per il riconoscimento della protezione sussidiaria (rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio).
2. L'estensione del campo di applicazione delle regole Dublino alle persone che hanno chiesto protezione internazionale è volta a garantire, dal punto di vista europeo, la coerenza con la direttiva qualifica. Quest'ultima e le altre direttive europee in materia di asilo non fanno tuttavia parte dell'acquis di Dublino e pertanto non sono vincolanti per la Svizzera. Nell'applicare il regolamento Dublino III la Svizzera tiene tuttavia conto del contenuto delle direttive europee e applicherà i medesimi standard, per esempio in caso di carcerazione nella procedura Dublino. La protezione dalla persecuzione garantita dalla Svizzera non è pertanto inferiore agli standard dell'acquis europeo in materia d'asilo. Ogni domanda di ricongiungimento famigliare è esaminata singolarmente per evitare una disparità di trattamento dei famigliari stranieri di persone ammesse provvisoriamente in Svizzera, in particolare nell'ambito del ricongiungimento famigliare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento Dublino III. Tale articolo non riveste una grande importanza nella prassi; dal 1° gennaio 2014 (data dell'applicazione provvisoria parziale del regolamento Dublino III in Svizzera) è stato infatti applicato soltanto a 17 persone.
Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di esaminare lo statuto dell'ammissione provvisoria. Attualmente si sta elaborando un rapporto in adempimento di tre postulati (postulato Hodgers 11.3954, postulato Romano 13.3844, postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 14.3008). Tale rapporto dovrà tra l'altro chiarire se e in quale ambito sia possibile e opportuno un avvicinamento alla protezione sussidiaria garantita dall'UE.
Risposta del Consiglio federale.