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14.3995 · Mozione · 2014-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue la fattispecie penale della violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari:

Art. 285 CP:

Numero 1

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Numero 2

Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Begründung

Anno dopo anno continuano ad aumentare le aggressioni fisiche e verbali contro gli agenti di polizia.

Se nel 1984 394 adulti sono stati condannati per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari secondo l'articolo 285 CP, nel 2012 è stato il caso di ben 1821 persone. E non stiamo parlando di denunce, bensì di condanne!

Sono soprattutto gli agenti di polizia a essere esposti a questa crescente violenza, che tuttavia non costituisce semplicemente un rischio insito nella loro professione. È inaccettabile che debbano sentirsi sotto tiro.

Le nostre autorità, i loro membri e gli agenti di polizia devono essere protetti in maniera completa. Chi attacca intenzionalmente un rappresentante dello Stato deve essere consapevole che sarà punito in maniera sistematica e rigorosa in tutta la Svizzera, in quanto ciò costituisce un crimine.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La diminuzione del rispetto nei confronti delle autorità e dei funzionari non è che uno dei sintomi di un mutamento dei valori nella nostra società, che si traduce anche nell'aumento della violenza nei confronti delle autorità e dei funzionari, soprattutto della polizia. Il Consiglio federale è consapevole di tale sviluppo e prende sul serio il problema.

L'aumento della pena massima prevista dall'articolo 285 CP è stato già trattato nelle mozioni Rusconi 13.3114, "Agire per porre fine alle violenza contro la polizia!", e Segmüller 08.3876, "Rispetto delle forze dell'ordine", respinte sia dal Consiglio federale sia dal Consiglio nazionale. Il governo non aveva ritenuto opportuna tale soluzione per vari motivi. Non è infatti dimostrato che un inasprimento delle pene comporti una diminuzione del numero di reati commessi. Inoltre, già oggi i giudici non sfruttano appieno la cornice edittale secondo l'articolo 285 CP (pena detentiva di tre anni). Non va infine dimenticato che l'articolo 285 CP tutela soltanto l'autorità statale, ma non comprende il bene giuridico dell'integrità fisica dell'organo statale attaccato. Oltre all'articolo 285 CP, sono pertanto di norma adempiute anche le fattispecie a tutela dell'integrità fisica, il che comporta un aumento della pena conformemente all'articolo 49 CP. Non appare dunque giustificato aumentare la pena detentiva minima a un anno e quella massima a cinque anni, come chiesto nella mozione.

Vari progetti legislativi in corso prevedono misure che soddisfano in parte le richieste avanzate dall'autore della mozione. Nel messaggio del 4 aprile 2012 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (modifica del diritto sanzionatorio; FF 2012 4181), il Consiglio federale ha ad esempio proposto, tra l'altro, di reintrodurre le pene detentive di breve durata e di ridurre la pena pecuniaria al massimo a 180 aliquote giornaliere. Il messaggio 12.046 è attualmente discusso in Parlamento. Nell'avamprogetto di legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio, il Consiglio federale ha inoltre proposto di aumentare da 30 a 90 aliquote giornaliere la pena pecuniaria minima fissata nel capoverso 2 dell'articolo 285 numero 2 CP (FF 2010 5175).

Il Consiglio nazionale ha inoltre già dato seguito alla petizione 10.2016, "Stop alla violenza contro la polizia", depositata in Parlamento dalla Federazione svizzera dei funzionari di polizia, incaricando la propria Commissione degli affari giuridici di elaborare un'iniziativa o un intervento parlamentare (BU 2010 N 1647). In tale contesto i cantoni di Vaud, Ginevra e Ticino hanno presentato tre iniziative cantonali (11.312, 12.306, 14.301). Nei mesi di marzo e giugno 2014 il Parlamento ha rinviato di oltre un anno il trattamento delle due mozioni summenzionate. Secondo le due commissioni degli affari giuridici incaricate dell'esame preliminare, non è opportuno trattare in maniera particolare una fattispecie penale prevedendo disposizioni speciali; l'articolo 285 CP andrebbe piuttosto riesaminato nell'ambito dell'armonizzazione delle pene.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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