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14.411 · Iniziativa parlamentare · 2014-03-20

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice delle obbligazioni dovrebbe essere completato in modo tale da prevedere una base legale per il lavoro a chiamata. Nello specifico, si potrebbe integrare un nuovo articolo (art. 354a CO) nel capo secondo (Dei contratti individuali speciali di lavoro), intitolato "D. Del lavoro a chiamata propriamente detto" e avente il tenore seguente:

D. Del lavoro a chiamata propriamente detto

Art. 354a

Cpv. 1

I contratti individuali di lavoro che consentono al datore di lavoro di avvalersi in maniera unilaterale del lavoratore e che vincolano quest'ultimo a rispondere alla chiamata sono ammessi unicamente a condizione che vengano convenuti per scritto un tempo di lavoro minimo e una congrua indennità, versata a parte e finalizzata a compensare il servizio di picchetto.

Cpv. 2

In questi contratti individuali di lavoro sono vietate le clausole di non concorrenza.

Cpv. 3

Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza l'importo minimo dell'indennità da versare per il servizio di picchetto sotto forma di quota percentuale del salario dovuto e tiene conto del termine di preavviso.

Begründung

L'espressione "lavoro a chiamata" sta a indicare un rapporto di lavoro atipico caratterizzato dalla flessibilità del lavoratore e in cui ci si discosta dalle regole in materia di contratto e tempo di lavoro, di stipendio orario e annuale, di garanzie sociali e anzianità lavorativa. Considerato che il datore di lavoro ha la facoltà di adattare a propria discrezione, in funzione delle esigenze di produzione, il numero di persone di cui si avvale, le ore in cui queste devono lavorare e, di conseguenza, i propri costi salariali, i rischi imprenditoriali vengono scaricati sulle spalle dei lavoratori.

La percentuale di lavoratori a chiamata in Svizzera è di circa il 5-7 per cento (ca. 190 000 persone), e quasi il 60 per cento di tali lavoratori è costituito da donne. Nel quadro di questo modello contrattuale, la tipologia occupazionale oggi più diffusa è quella secondo cui il datore di lavoro decide unilateralmente, in base alle proprie esigenze, quando e per quanto tempo avvalersi di un lavoratore. Ciò richiede un'estrema flessibilità da parte del lavoratore, che, dal canto suo, non è libero di pianificare il proprio tempo, non ha alcuna sicurezza economica, gode di una protezione assicurativa minima, è scarsamente tutelato contro il licenziamento e deve fare i conti con diverse difficoltà per conciliare lavoro e famiglia. Il lavoro a chiamata è inoltre in contraddizione con l'obiettivo sociale sancito nell'articolo 41 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale, secondo il quale le persone abili al lavoro devono poter provvedere al proprio sostentamento con un lavoro "a condizioni adeguate". Se poi, percependo un reddito troppo basso, il lavoratore a chiamata è costretto a ricorrere all'aiuto sociale, è come se lo Stato sovvenzionasse un'impresa.

Il lavoratore a chiamata non è sufficientemente protetto. Il fatto di scaricare i rischi imprenditoriali sui lavoratori, inoltre, crea vantaggi concorrenziali ingiustificati (cfr. art. 324 cpv. 1 CO). Con la presente iniziativa parlamentare si chiede pertanto di sancire una base legale per il lavoro a chiamata.

Poiché molti dei lavoratori a chiamata sono attivi in settori non coperti dai contratti collettivi di lavoro (CCL), è necessario prevedere una base legale di obbligatorietà generale che definisca esigenze minime a livello normativo. È inoltre auspicabile che il lavoro a chiamata sia disciplinato in modo uniforme nel quadro del CCL applicato nei settori in cui è previsto questo modello contrattuale. Le aziende o i settori che non vogliono stipulare un CCL non dovrebbero tuttavia essere avvantaggiate "in modo sleale" rispetto a quelli legati a un contratto collettivo.

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