Rispetto dell'obbligo di confidenzialità e tutela degli interessi del Parlamento quando si forniscono a terzi, a fini economici, informazioni sentite nelle commissioni parlamentari
14.4310 · Interpellanza · 2014-12-12
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Nel "PME Magazine" del 1° dicembre 2014 il consigliere nazionale Jean-François Rime, membro della Commissione dell'economia e dei tributi (CET), proprietario di Sagérim SA e presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri, ha dichiarato che i parlamentari si trovano in posizione preminente su certi dossier e che quando sente certe informazioni in commissione, gli capita di chiamare i suoi figli per dire loro di anticipare. Inoltre, spiega ancora, a titolo di esempio, l'11 dicembre 2014 alla RTS che quando in commissione si trattano norme sull'importazione del legno nell'Unione europea (EUTR), ne parlano insieme. Queste affermazioni creano molti problemi. Da una parte, espongono atti che sembrano violare il principio di diligenza sancito all'articolo 47 della legge sul Parlamento e dall'altra mostrano che il consigliere nazionale Rime banalizza il fatto che tramite la CET fornisce alla sua impresa un accesso diretto e rapido a esigenze relative alla normazione, permettendole di agire più rapidamente rispetto ai suoi concorrenti e di concludere eventualmente per prima contratti di esclusiva con fornitori esteri già conformati.Presento quindi all'Ufficio le domande seguenti:1. Come devono essere interpretati questi comportamenti alla luce dell'articolo 47 LParl ("Le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali")?2. Che differenza c'è tra il comportamento del signor Rime e la telefonata di Elisabeth Kopp, consigliera federale, a suo marito nell'affare Shakarchi dell'autunno 1989?3. Secondo l'edizione romanda del giornale "20 minuti" dell'11 dicembre 2014 i Servizi del Parlamento dichiarano che l'eletto UDC non fa però nulla di illegale e che la CET è un'autorità legislativa in cui i dibattiti non sono confidenziali. È vero che un rappresentante dei Servizi del Parlamento ha realmente dato questa informazione? Rispetto all'articolo 47 LParl questa affermazione non è madornalmente errata?4. L'Ufficio intende condurre un'inchiesta sulla condotta e sulla regolarità delle informazioni fornite del signor Rime al suo entourage, in particolare quando le fornisce nell'ottica di anticipare le normative e trarre un profitto economico, poiché, come afferma lui stesso, ottiene informazioni utili per preparare la sua impresa alle nuove esigenze nel settore della normazione?5. Se del caso, quali sono le conseguenze che l'Ufficio potrebbe prevedere secondo l'articolo 13 capoverso 2 LParl?
Antrag des Bundesrates
Risposta dell'Ufficio.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Secondo l'articolo 47 della legge sul Parlamento (LParl; RS 171.10) le deliberazioni di tutte le commissioni sono confidenziali. In particolare non si può divulgare la posizione assunta dai singoli partecipanti e come essi hanno votato. Indipendentemente dal loro contenuto le prese di posizione sono quindi dichiarate confidenziali. Con l'articolo 47 LParl si garantisce il processo di formazione della volontà in un ambito protetto. Il segreto delle deliberazioni include anche i documenti delle commissioni (verbali, documenti di lavoro, perizie, ecc.). Le informazioni che erano già pubbliche prima di essere utilizzate in commissione non sono invece confidenziali. L'articolo 8 LParl sancisce che i parlamentari sono vincolati al segreto d'ufficio in quanto, nell'ambito della loro attività ufficiale, vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per la protezione della personalità o per riguardo a un procedimento in corso.Il pendant della confidenzialità ai sensi dell'articolo 47 LParl è l'obbligo di informazione delle commissioni disciplinato nell'articolo 48 LParl. L'articolo 20 del regolamento del Consiglio nazionale (RS 171.13) precisa che l'informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni. Si stabilisce inoltre che i partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell'informazione ufficiale da parte della commissione.Dopo che la commissione ha informato l'opinione pubblica, ciascun membro può rendere pubbliche le sue dichiarazioni pronunciate in commissione e utilizzare informazioni già divulgate (cfr. p. es. le proposte di minoranza della commissione).2. L'Ufficio non può rispondere a questa domanda, poiché i fatti al momento non sono chiariti (cfr. risposte alle domande 4 e 5).3. Corrisponde al vero che il giornalista ha contattato i servizi del Parlamento e ha ottenuto le informazioni desiderate in merito alle basi legali della confidenzialità. Egli è stato esplicitamente reso attento alla confidenzialità delle sedute della commissione ai sensi dell'articolo 47 LParl. I Servizi del Parlamento non si sono invece espressi in merito al caso concreto, conformemente alla prassi adottata nei confronti dei media. Le informazioni ottenute dai Servizi del Parlamento non sono state utilizzate correttamente dal punto di vista giornalistico nell'articolo pubblicato. Per tale motivo i Servizi del Parlamento sono intervenuti e il 16 dicembre 2014 il giornale ha pubblicato una rettifica.4. In un primo momento l'Ufficio chiarirà i fatti, sentendo al riguardo il consigliere nazionale Rime. In seguito esso deciderà se avviare nei confronti del parlamentare in questione una procedura formale per violazione del segreto d'ufficio.5. Se accerta che il consigliere nazionale Rime ha violato il segreto d'ufficio, l'Ufficio può pronunciare una misura disciplinare fondandosi sull'articolo 13 capoverso 2 LParl. Esso può ammonirlo o escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.Secondo l'articolo 13 capoverso 3 LParl il parlamentare può opporsi alla misura disciplinare presso la Camera, la cui decisione è definitiva.