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Come si potrebbe rafforzare l'enoturismo e la promozione dei prodotti regionali nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio?

15.1064 · Interrogazione · 2015-09-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale conferma che la vendita di bottiglie e la degustazione di vini sono autorizzate in un edificio o in un impianto al di fuori della zona agricola ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT), per esempio in una "cantina"?

2. Conferma inoltre che la vendita di vino al bicchiere non è autorizzata in un edificio o in un impianto al di fuori della zona agricola ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 OPT, sebbene la costruzione in questione non sia una buvette con parecchi tavoli e posti a sedere?

3. Tutto ciò non è contraddittorio?

4. Il Consiglio federale non pensa che vietare la vendita di vino al bicchiere (autorizzando invece la vendita di bottiglie e le degustazioni) ostacoli la promozione dei vini svizzeri e lo sviluppo enoturistico delle nostre regioni vitivinicole?

5. Il collegio è disposto a modificare le disposizioni di legge al fine di permettere la vendita di vino al bicchiere in un edificio o in un impianto al di fuori della zona agricola ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 OPT, segnatamente a fini enoturistici o di promozione dei prodotti regionali senza che gli edifici o gli impianti in questione si trasformino in buvette, consentendo così una ricaduta supplementare sul territorio e a condizione che le disposizioni in materia di ristorazione e di consumo di bevande alcoliche siano rispettate?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La vendita di bottiglie di vino e la degustazione, che serve a promuoverne le vendite, sono componenti importanti della viticoltura e vanno classificate come conformi alla zona agricola. Normalmente le aziende viticole dispongono di spazi e di superfici necessarie alla vendita e alla degustazione. Eventuali nuove costruzioni al di fuori della zona edificabile destinate a tali scopi possono essere autorizzate e ritenute conformi alla zona, a patto che soddisfino, tra l'altro, le condizioni di cui all'articolo 34 capoverso 2 e capoverso 4 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1).

2. A differenza della degustazione e della vendita di bottiglie, la finalità della vendita di vino al bicchiere è il consumo. Nella zona agricola, presso un'azienda agricola si può autorizzare una mescita di vino come attività accessoria non agricola, nella misura in cui sono soddisfatti i relativi requisiti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 24b della legge del 22 giugno 1979 sullla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).

3. No, l'articolo 34 capoverso 2 OPT disciplina le condizioni di conformità alla zona di edifici e impianti, mentre l'articolo 24b LPT sancisce quali attività sono ammesse in un'azienda agricola, previo rilascio di un'autorizzazione eccezionale, al di fuori dell'utilizzazione conforme alla zona. La due disposizioni non sono quindi contraddittorie, ma complementari.

4./5. Il Consiglio federale ritiene che la legislazione attualmente in vigore offra a tutte le aziende agricole le medesime possibilità di trasformare i propri prodotti agricoli, di immagazzinarli e di venderli, compresa la possibilità di promuovere i prodotti attraverso una limitata attività di ristorazione. Il collegio non considera quindi necessario allentare le disposizioni in materia. Sono fatte salve le divergenze riscontrate durante la seconda fase di revisione della LPT.

Risposta del Consiglio federale.

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