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Maggiore copertura dell'assicurazione di responsabilità civile anche per i detentori di veicoli esteri che trasportano merci pericolose in Svizzera

15.3310 · Mozione · 2015-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV) affinché anche i detentori di veicoli esteri debbano disporre di un'assicurazione di responsabilità civile estesa per il trasporto di merci pericolose.

Begründung

Secondo gli articoli 11 e 12 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV), in Svizzera occorre stipulare un'assicurazione complementare a copertura dei rischi maggiori connessi al trasporto di merci pericolose.

Attualmente queste disposizioni si applicano soltanto ai veicoli a motore immatricolati in Svizzera. L'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR) non prevede prescrizioni simili. Adeguando l'OAV, il Consiglio federale potrebbe obbligare anche i detentori di veicoli esteri che intendono trasportare merci pericolose in Svizzera a integrare la propria assicurazione di responsabilità civile in modo da garantire una maggiore copertura. Non ci sono motivi per riservare un trattamento diverso ai veicoli esteri rispetto a quelli nazionali. Tanto più che gli autisti stranieri, in particolare quando percorrono le strade dei passi, come quella del Sempione, causano di gran lunga più incidenti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le imprese di trasporto estere devono assicurare i propri veicoli in conformità con le disposizioni vigenti nel rispettivo Paese. Poiché ciascuno Stato definisce autonomamente nel proprio ordinamento giuridico l'importo minimo del massimale, per i veicoli esteri che trasportano merci pericolose tale copertura può essere superiore o inferiore ai 15 milioni di franchi prescritti dall'ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (OAV; RS 741.31).

Indipendentemente dall'importo minimo prescritto nel Paese di origine, il diritto vigente prevede comunque che qualsiasi danno provocato da un veicolo a motore estero circolante su territorio elvetico debba essere risarcito fino a concorrenza della copertura minima applicabile in Svizzera al momento in cui si è verificato l'incidente.

In virtù della targa di controllo, della carta internazionale di assicurazione ("carta verde") o dell'assicurazione di confine, un trasportatore estero di merci pericolose coinvolto in un sinistro verificatosi in Svizzera gode della stessa copertura assicurativa fino a 15 milioni di franchi di un suo omologo elvetico. Poiché in ultima analisi non vi è alcun trattamento sfavorevole dei detentori svizzeri di veicoli, l'oggetto della mozione è da considerarsi adempiuto e pertanto il Consiglio federale propone di respingerla.

Si ha inoltre diritto a un risarcimento maggiore nei casi in cui la normativa del Paese di origine prescriva un massimale superiore oppure la polizza preveda una copertura più elevata, garantita nel Paese di provenienza (art. 40 cpv. 2 e 3, 44 cpv. 1 e 2 e 45 OAV).

L'organo competente per la liquidazione dei sinistri è l'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 40 cpv. 1 OAV). Il rimborso degli importi versati a titolo di risarcimento è disciplinato contrattualmente con i corrispondenti uffici nazionali esteri.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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