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15.3515 · Interpellanza · 2015-06-03

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Abbiamo appreso dalla stampa che la Confederazione ha adottato misure per migliorare il coordinamento tra le autorità federali e cantonali e tra gli uffici svizzeri ed esteri a tutela delle istituzioni ebraiche. È sempre più necessario tenere conto della situazione nel fissare le priorità e mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie e umane supplementari.

Alla luce di tali resoconti, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Come sono attualmente ripartite le competenze in tale ambito tra la Confederazione e i cantoni?

2. Nell'ambito della sua competenza, la Confederazione ha esaurito tutte le sue possibilità per garantire la sicurezza delle istituzioni ebraiche?

3. Quali misure ha adottato? Quali sono previste?

4. Che cosa si aspetta dai cantoni?

5. Che cosa intende fare per assolvere la propria responsabilità politica per la sicurezza delle persone nel nostro Paese?

6. Ritiene eventualmente necessario legiferare per disciplinare in maniera più chiara le competenze in materia di sicurezza tra Confederazione e cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Secondo la ripartizione federale delle competenze sancita dalla Costituzione federale, la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblici rientra sostanzialmente nella sfera di competenza dei cantoni (cfr. la risposta del Consiglio federale alla domanda Feri Yvonne 15.5038, "Sicherheit von jüdischen Einrichtungen"). In caso di necessità i cantoni si sostengono reciprocamente.

La Confederazione contribuisce alla salvaguardia della sicurezza intervenendo in ambiti specifici tra cui la lotta all'estremismo violento e al terrorismo. L'individuazione preventiva di pericoli e minacce per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera rientra invece nelle mansioni del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Le autorità federali preposte al perseguimento penale (Ministero pubblico della Confederazione e Polizia giudiziaria federale) sono competenti in materia di reati sottoposti alla giurisdizione federale in virtù degli articoli 23 e seguenti del Codice di procedura penale (RS 312.0).

2./3. Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione fornisce prestazioni di ordine preventivo e repressivo, che sostengono i cantoni nell'esecuzione del loro mandato costituzionale di protezione della sicurezza e dell'ordine pubblici. In tal modo la Confederazione contribuisce indirettamente alla sicurezza delle istituzioni ebraiche e delle persone ebree. Essa è consapevole che le istituzioni ebraiche costituiscono obiettivi privilegiati del terrorismo jihadista e di atti a sfondo antisemita.

Nell'ambito della prevenzione, le autorità federali mettono a disposizione dei cantoni le analisi delle minacce e offrono loro consulenza specializzata. In tale contesto il SIC allestisce un'ampia base di informazioni significative per gli organi decisionali, focalizzando l'attenzione in maniera particolare sui fenomeni dell'estremismo violento e del terrorismo. Tra il SIC e i cantoni vi è una stretta collaborazione. Inoltre, le autorità federali coordinano le indagini di polizia dei cantoni per i casi d'importanza sovracantonale o internazionale e provvedono a uno scambio efficace di informazioni nello spazio Schengen, con gli altri Stati partner su scala internazionale nonché con Europol e Interpol.

4. Lo Stato è tenuto a proteggere la popolazione residente da minacce imminenti e concrete ad opera di terzi. La responsabilità di garantire la sicurezza delle istituzioni ebraiche e delle persone ebree incombe innanzitutto ai cantoni (cfr. risposta 1). Qualora, in determinate situazioni, le risorse di singoli cantoni non fossero sufficienti ad assolvere tale compito, la Confederazione si attende un sostegno reciproco tra i cantoni nel quadro dell'Accordo sugli interventi intercantonali di polizia.

Per essere in grado di fornire le prestazioni di sicurezza che le vengono richieste, la Confederazione dipende dalla capacità dei cantoni di individuare tempestivamente le minacce e gli sviluppi sul proprio territorio e di comunicare attivamente alle autorità federali competenti le informazioni in loro possesso e le loro eventuali esigenze di ricevere informazioni, ad esempio riguardo a potenziali criminali, reti transfrontaliere oppure modalità operative che minacciano la sicurezza. Questo permette alla Confederazione di mettere a disposizione le informazioni in suo possesso o di procurare ulteriori informazioni mediante i canali internazionali di intelligence o di polizia giudiziaria.

5. La minaccia, in particolare quella costituita dal terrorismo di matrice jihadista, è soggetta a costanti valutazioni e vengono esaminate eventuali nuove misure necessarie.

La minaccia specifica costituita da estremisti radicalizzati e inclini alla violenza a sfondo jihadista rientra nella sfera di competenza della task force interdipartimentale incaricata di contrastare i viaggi con finalità jihadiste, nella quale collaborano anche i cantoni. Nel febbraio 2015 la task force ha pubblicato un rapporto sulla situazione attuale contenente anche un catalogo di misure (http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/fedpol/aktuell/news/2015/2015-02-26/ber-d.pdf, non disponibile in italiano). Attualmente la task force sta perfezionando le misure già avviate, tra cui la sensibilizzazione dei collaboratori degli organi di sicurezza della Confederazione e dei cantoni, e sta prendendo in esame anche nuove misure.

6. Nel rapporto del 2 marzo 2012 in adempimento del postulato Malama 10.3045, "Sicurezza interna. Chiarire le competenze", del 3 marzo 2010 (FF 2012 3973), il Consiglio federale ha effettuato un ampio rilevamento della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni, sottoponendo al Parlamento proposte mirate al fine di un disciplinamento più chiaro di tale ambito. Il Parlamento, tuttavia, non ha riscontrato alcuna necessità di intervenire in tal senso.

Risposta del Consiglio federale.