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Riduzione della deduzione dell'imposta precedente proporzionalmente ai sussidi ricevuti. La legge sull'IVA è coerente?

15.3519 · Interpellanza · 2015-06-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 28 capoverso 1 della legge sull'IVA elenca le imposte precedenti che il contribuente può dedurre nell'ambito della sua attività imprenditoriale (l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero fatturatagli, l'imposta sull'acquisto da lui dichiarata, ecc.)

Secondo lo stesso articolo il contribuente deve ridurre la deduzione dell'imposta precedente proporzionalmente ai sussidi e ad altri contributi di diritto pubblico ricevuti (l'art. 28 cpv. 1 poggia sull'art. 33, il quale a sua volta si fonda sull'all'art. 18 cpv. 2).

La conseguenza pratica di questa disposizione è quella di privare il contribuente, a beneficio del fisco federale, di una parte del sussidio pubblico che gli è stato concesso. In altre parole, siccome il contribuente deve ridurre la deduzione dell'imposta precedente solo perché ha ricevuto un sussidio, questo è quindi di fatto parzialmente amputato dal fisco federale.

Questa regolamentazione è molto discutibile. Gli enti pubblici concedono sussidi al fine di assicurare o di promuovere la realizzazione di compiti particolari e non per alimentare il fisco federale. Privando il contribuente del diritto di dedurre integralmente l'imposta precedente solo perché ha ricevuto un sussidio, la Confederazione riduce, di fatto, l'impatto finanziario di un simile sovvenzionamento. Si potrebbe addirittura obiettare che il disciplinamento fiscale attuale devii parzialmente dal suo scopo il sussidio concesso a un contribuente.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale non dovrebbe prendere in considerazione la modifica della disposizione fiscale attuale in modo che l'ottenimento di un sussidio cessi di ripercuotersi sulla deduzione dell'imposta precedente?

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'ambito della sua attività imprenditoriale il contribuente assoggettato all'imposta sul valore aggiunto può dedurre l'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e l'imposta sulle importazioni che gli sono state fatturate nonché l'imposta sull'acquisto da lui dichiarata come imposta precedente. Se riceve sussidi o altri contributi di diritto pubblico, il contribuente deve ridurre proporzionalmente la deduzione dell'imposta precedente. Questo obbligo di ridurre la deduzione dell'imposta precedente in caso di ottenimento di sussidi, sebbene sia di per sé contrario al sistema, vige dall'introduzione dell'IVA nel 1995.

Nel testo posto in consultazione e nel messaggio sulla semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto (08.053), il Consiglio federale ha analizzato la questione del trattamento fiscale dei sussidi e ha messo in discussione tre alternative.

Nell'alternativa 1, i sussidi concessi al beneficiario per finanziare prestazioni imponibili fanno parte della controprestazione per il destinatario e sono sottoposti all'IVA alla stessa aliquota della prestazione (co)finanziata. Questa proposta presenta due vantaggi rispetto al diritto vigente: da un lato, decade la tassa occulta generata dalla riduzione dell'imposta precedente e, dall'altro, la soluzione rafforza l'orientamento ai ricavi e quindi a una fornitura di prestazioni efficiente ed orientata alla clientela, poiché nell'ottica dell'IVA per il beneficiario di sussidi è irrilevante se i suoi redditi provengono da sussidi o da ricavi. In questo modo questa soluzione si ripercuote positivamente anche sulla neutralità della concorrenza.

L'autore dell'interpellanza si riferisce per contro all'alternativa 3 secondo la quale i sussidi che esulano dall'ambito di applicazione dell'IVA costituiscono una "non controprestazione", ragione per cui il beneficiario non deve effettuare alcuna riduzione dell'imposta precedente. Come nell'alternativa 1, anche nell'alternativa 3 decade la tassa occulta. Tuttavia, l'inconveniente risiede nel fatto che la pressione esercitata per rendere le prestazioni più efficienti diminuisce ancora di più che con il diritto vigente, facendo aumentare le distorsioni della concorrenza. A causa del tasso zero applicato ai sussidi, i beneficiari degli stessi preferirebbero concentrarsi sull'ottenimento dei sussidi anziché sul conseguimento di proventi imponibili sul mercato. A lungo termine i beneficiari rischierebbero di prediligere gli erogatori di sussidi (politica) al mercato e alla clientela.

Analogamente al diritto dell'UE, l'alternativa 2 opera una distinzione tra "veri sussidi", esenti da imposta, e "sussidi impropri" che sono imponibili. Anche in questo caso non vi è più alcuna riduzione della deduzione dell'imposta precedente. Poiché l'alternativa 2 aumenta notevolmente le difficoltà di delimitazione esistenti nel rapporto tra le prestazioni e i sussidi, non è adatta per risolvere il problema e viene abbandonata.

Le ripercussioni delle alternative 1 e 3 sul bilancio della Confederazione sarebbero molto diverse: l'alternativa 3 causerebbe un minor gettito annuale compreso tra 1,1 e 1,5 miliardi di franchi, mentre l'alternativa 1 determinerebbe un aumento del gettito che però non può essere quantificato.

Nell'ambito dei dibattiti parlamentari concernenti la legge sull'IVA del 12 giugno 2009 la questione della deduzione dell'imposta precedente da parte del beneficiario dei sussidi è stata invero trattata, ma è poi stata rimandata alla parte B della riforma sull'IVA. Tuttavia, il Parlamento non è entrato nel merito della parte B. Pertanto, in caso di ottenimento di sussidi occorre ridurre la deduzione dell'imposta precedente come è stato fatto finora.

Se si dovesse prendere in considerazione una modifica delle norme sul trattamento fiscale dei sussidi nel quadro dell'IVA, per i suddetti motivi verrebbe privilegiata l'alternativa 1 rispetto all'alternativa 3 proposta dall'autore dell'interpellanza. Il Consiglio federale non ritiene pertanto che sussistano motivi per proporre al Parlamento una modifica della legge sull'IVA ai sensi dell'alternativa 3, secondo la quale i sussidi continuano a costituire una "non controprestazione", mentre il beneficiario non deve più ridurre l'importo della deduzione dell'imposta precedente.

Risposta del Consiglio federale.

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