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15.3640 · Interpellanza · 2015-06-18

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Le federazioni sportive internazionali di quali privilegi fiscali beneficiano a livello cantonale? Tra questi figurano anche normative speciali per i membri dei comitati o di organi simili. In che modo è controllata la legalità di tali privilegi?

2. Allo stato attuale quante federazioni sportive internazionali sono esentate a livello cantonale dall'imposta federale diretta secondo l'articolo 56g LIFD e dall'imposta sull'utile e sul capitale secondo l'articolo 23f LAID? A quanto ammonta la quota complessiva dell'utile e del capitale delle associazioni che trae profitto da questa disposizione? Quali federazioni sportive ricorrono a questa possibilità e quali invece no? In questo contesto come sono definiti l'espressione "utilità pubblica" e i termini di "irrevocabilità" ed "esclusività"? In quale ambito l'AFC controlla le relative decisioni cantonali?

3. Nelle questioni sollevate alle domande 1 e 2 il Consiglio federale intravede necessità di armonizzazione materiale o fabbisogno supplementare di controllo?

4. Secondo il Consiglio federale quali sono le possibilità per equiparare in materia fiscale le federazioni sportive internazionali finanziariamente forti alle società di capitali, senza colpire le federazioni sportive nazionali e le associazioni in situazione finanziaria modesta?

Begründung

Conformemente all'articolo 71 capoverso 1 LIFD gli utili delle associazioni sono tassati alla metà della tariffa applicabile (4,25 per cento) alle società di capitali. A livello federale, le associazioni sono esentate completamente dall'imposta sul capitale. Per quanto riguarda le tariffe dell'imposta sull'utile alcuni cantoni di sede di federazioni sportive internazionali seguono la prassi della Confederazione. Ai sensi dell'articolo 56g LIFD le associazioni membro del Comitato olimpico internazionale (CIO) possono essere esentate dall'imposta federale diretta. Spesso grosse federazioni sportive internazionali controllano i subappaltatori come ad esempio società di gestione dei diritti. Gli utili distribuiti da queste società sono parimenti tassati secondo le tariffe applicabili alle associazioni. Alcuni cantoni applicherebbero inoltre altre regolamentazioni generose, ad esempio per quanto riguarda la costituzione di accantonamenti. Questi privilegi fiscali a livello cantonale sono particolarmente urtanti quando queste organizzazioni internazionali sono di fatto gruppi di società milionarie dell'industria dello spettacolo, cosa che riguarda soprattutto il CIO, l'UEFA e la FIFA.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La tassazione delle federazioni sportive internazionali e dei membri dei loro rispettivi comitati è di competenza delle autorità cantonali delle contribuzioni. Al riguardo queste devono rispettare le basi legali. Nella misura in cui soddisfano le condizioni, le federazioni sportive internazionali possono essere esentate dalle imposte in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 lettera f della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non ha competenza di vigilanza sulla LAID. Il controllo dell'esenzione fiscale a livello cantonale rientra interamente nella competenza dei cantoni, ragion per cui il Consiglio federale non può esprimersi sulle modalità di controllo della legalità di tali esenzioni fiscali.

2. Nel 2006, l'AFC ha effettuato nell'ambito della sua attività ordinaria di vigilanza un rilevamento delle federazioni sportive internazionali con sede in Svizzera, includendovi parecchie associazioni. La maggior parte delle federazioni sportive è esente dall'imposta sull'utile in base all'articolo 56 lettera g LIFD. L'esenzione fiscale in virtù dell'articolo 23 capoverso 1 lettera f LAID riguarda i cantoni e non era oggetto del menzionato rilevamento. Se una persona giuridica soddisfa le condizioni per un'esenzione fiscale in virtù degli articoli 56 lettera g LIFD o 23 capoverso 1 lettera f LAID, allora l'intero utile o l'intero capitale è di principio esente da imposte. L'informazione quali federazioni sportive internazionali siano effettivamente esentate dall'imposta sull'utile soggiace all'obbligo del segreto (cfr. art. 110 LIFD).

Un'esenzione fiscale basata sul perseguimento di scopi di utilità pubblica presuppone anche il perseguimento dell'interesse generale e il disinteresse, vale a dire l'agire altruistico. Un interesse generale è di regola riconosciuto soltanto quando la cerchia dei destinatari, cui è diretto il sostegno, è fondamentalmente aperta. Il disinteresse esige da parte dei membri delle corporazioni o terzi un sacrificio in favore dell'interesse generale senza tener conto dei propri interessi. Per la concessione dell'esenzione fiscale occorre pertanto sempre esigere che non venga perseguito alcun interesse proprio. I fondi destinati a finalità esenti dall'imposta devono essere irrevocabili, vale a dire legati indissolubilmente e per sempre a tali scopi. La retrocessione in favore dei donatori o dei fondatori deve essere esclusa per sempre. In caso di scioglimento della persona giuridica in questione la sostanza deve dunque essere devoluta a un'altra corporazione esentata fiscalmente e con finalità simili. L'attività esentata fiscalmente deve sempre essere esercitata nell'interesse di terzi. Lo scopo della persona giuridica non deve essere legato a fini di lucro o ad altri interessi della persona giuridica stessa, dei suoi membri o soci (cfr. circolare n. 12 dell'8 luglio 1994 dell'AFC sull'esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica o fini di culto, cap. II).

Con decisione del 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha approvato la prassi dei cantoni sull'esenzione fiscale delle federazioni sportive internazionali (cfr. lettera circolare del 12 dicembre 2008 dell'AFC sull'esenzione fiscale di federazioni sportive internazionali).

3. L'esenzione fiscale di persone giuridiche che perseguono scopi di utilità pubblica è già stata armonizzata per legge (cfr. art. 23 cpv. 1 lett. f LAID nonché art. 56 lett. g LIFD). Di conseguenza a tal riguardo il Consiglio federale non intravede la necessità di un'armonizzazione materiale.

Secondo il Consiglio federale non è necessario controllare la prassi dei cantoni in materia di esenzione fiscale delle federazioni sportive internazionali.

4. Affinché le associazioni possano raggiungere i loro obiettivi, il vigente diritto delle associazioni permette che un'associazione possa esercitare un'attività gestita secondo criteri commerciali. Questo vale in particolare anche per le federazioni sportive internazionali. Il diritto fiscale deve rispettare le regole del diritto civile e il principio della neutralità della forma giuridica. L'imposizione delle persone giuridiche dipende dunque dalla loro forma giuridica. Per le società di capitali che perseguono scopi economici valgono regole diverse da quelle applicabili alle associazioni o alle fondazioni che di norma non perseguono scopi economici. Il riconoscimento di un regime fiscale particolare per singole associazioni (ad es. grandi federazioni sportive internazionali) sarebbe problematico nell'ottica del principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica e provocherebbe incertezza del diritto.

Risposta del Consiglio federale.