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15.3753 · Mozione · 2015-06-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica del Codice penale (CP) che garantisca la punibilità dell'evasione da carceri ed istituti.

Begründung

Secondo l'articolo 310 CP, è punibile chiunque libera detenuti o li aiuta nell'evasione. Secondo l'articolo 311 CP, è punibile chiunque evade dal carcere nell'ambito di un ammutinamento. Secondo l'articolo 319 CP, è punibile chiunque aiuta un detenuto a evadere. Non è tuttavia punibile chi evade autonomamente da un carcere o da un istituto. Una volta ricatturato non deve temere alcuna sanzione penale. Sanzionando l'evasione dal carcere, compresi i tentativi, si otterrebbe un effetto dissuasivo.

Naturalmente i detenuti rischiano già oggi conseguenze interne, che possono comportare non soltanto un inasprimento delle condizioni detentive, bensì anche ripercussioni sulla possibile durata della pena residua. Numerosi casi di evasione non sono tuttavia coperti. Un nuovo articolo del Codice penale "Evasione dal carcere" potrebbe colmare tale lacuna e impedire ulteriori evasioni.

Tale tema risulta molto urgente all'atto pratico: secondo la vecchia statistica (cfr. domanda 09.5433), le evasioni dalle carceri e dagli istituti svizzeri hanno raggiunto annualmente anche quota 2625 e un quinto degli evasi non vi ha mai fatto ritorno. Secondo una statistica più recente (cfr. domanda 14.5292), nel 2012 venti persone sono evase da istituti chiusi. Quattro persone sono evase nel corso di trasferimenti. Le statistiche non rilevano le persone evase da istituti aperti o da istituti psichiatrici chiusi. In questi casi un'integrazione del Codice penale produrrebbe effetti positivi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 2625 evasioni citate dall'autore della mozione non comprendono soltanto le evasioni vere e proprie, ma anche, per esempio, i casi in cui il condannato non si è presentato per scontare la pena. Il numero di evasioni vere e proprie è nettamente inferiore: l'Ufficio federale di statistica (UST) ha rilevato 20 casi per il 2012 e 21 per il 2013, tra cui figurano anche le evasioni dal reparto chiuso di uno stabilimento aperto.

Il divieto di evasione chiesto dall'autore della mozione è contrario al principio riconosciuto secondo cui l'autofavoreggiamento non è di per sé punibile. Questo principio contraddistingue tutta la procedura penale e comporta, ad esempio, che nessuno è obbligato ad autoincriminarsi (il cosiddetto principio nemo tenetur, cfr. art. 113 CPP). Il fatto che attualmente l'evasione di un detenuto non sia di per sé punibile non significa tuttavia che resti senza conseguenze e non venga sanzionata. Il detenuto rischia infatti anzitutto di perdere eventuali agevolazioni dell'esecuzione e di non beneficiare della liberazione condizionale, come pure sanzioni disciplinari. Si rende inoltre punibile ad esempio se, durante l'evasione, ferisce persone, le sottopone a coercizione o danneggia oggetti. In tali casi può essere punito per ammutinamento (art. 311 CP), danneggiamento (art. 144 CP) o coazione (art. 181 CP).

Il Consiglio federale non reputa necessario legiferare ulteriormente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.