Basi per una protezione post mortem della personalità al passo con i tempi. Diritto di consultare la cartella clinica dei famigliari deceduti
15.3873 · Mozione · 2015-09-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sulla protezione dei dati permettendo ai familiari di accedere alla cartella clinica del parente deceduto, se hanno già fatto valere questo diritto in virtù della normativa in materia di protezione degli adulti.
Begründung
Il nuovo diritto in materia di protezione degli adulti disciplina la procedura in caso di decisioni su trattamenti medici per persone incapaci di discernimento. In tale contesto il legislatore ha introdotto diritti per i rappresentanti. Come novità, se informata in maniera esaustiva della situazione medica, la persona con diritto di rappresentanza può prendere decisioni giuridicamente valide in merito ai provvedimenti medici da adottare per una persona incapace di discernimento.
Il medico deve informare in maniera esaustiva la persona con diritto di rappresentanza, che gode di piena competenza decisionale al fine di agire nell'interesse della persona incapace di discernimento in caso di provvedimenti medici. Tra l'altro deve persino decidere eventuali misure di rianimazione. Gli effetti della decisione del rappresentante legale si estendono oltre il decesso della persona incapace di discernimento. Se questa muore, il rappresentante legale non può tuttavia fondarsi su una base legale per accedere alla cartella clinica del deceduto. In questi casi si applica la protezione post mortem della personalità. In mancanza di diritti di consultazione post mortem per i rappresentanti legali, il medico è vincolato al segreto professionale.
Per poter accedere alla cartella clinica, il rappresentante deve affrontare onerose procedure amministrative al fine di dispensare il medico dal segreto professionale. Tali procedure costituiscono ostacoli inutili e sono inesigibili dal rappresentante. La mancanza di un diritto di consultazione può accrescere la diffidenza nei confronti dell'équipe trattante, portando a supporre che il decesso sia dovuto a un trattamento sbagliato.
Il rappresentante che ha effettivamente esercitato tale funzione deve pertanto poter accedere alla cartella clinica dopo il decesso della persona rappresentata. In caso contrario, può individuare un eventuale trattamento errato soltanto con un onere importante. In questi casi la protezione post mortem della personalità non tutela gli interessi del deceduto, bensì quelli dei medici curanti, che intendono tutelarsi dopo aver commesso un errore.
Il diritto di consultazione post mortem tornerebbe anche a vantaggio dei medici confrontati con un'ingiustificata accusa di errore, da cui potrebbero difendersi senza dover essere dispensati dal segreto professionale.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il medico curante è tenuto in linea di massima a mantenere un segreto assoluto sui suoi pazienti nei confronti di terzi, compresi il coniuge o il convivente nonché i parenti. Il paziente capace di discernimento può tuttavia esentare il medico da tale obbligo. Anche la competente autorità di vigilanza può - previa ponderazione degli interessi - disporre l'esonero dal segreto medico.
In virtù degli articoli 370 e seguenti del Codice civile svizzero (CC), ogni persona capace di discernimento può, in una cosiddetta direttiva vincolante, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposta nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Può anche designare, per la medesima eventualità, una persona fisica che discuta i provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome. L'articolo 378 CC elenca inoltre le altre persone autorizzate, in virtù del loro legame con la persona incapace di discernimento, a decidere in merito ai provvedimenti medici. Il medico è tenuto a fornire al rappresentante soltanto le informazioni importanti riguardo ai provvedimenti medici previsti (art. 377 cpv. 2 CC).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'interesse del paziente al rispetto del segreto medico vale anche dopo la sua morte. Dato che in genere il paziente non precisa di voler esonerare il medico curante dal segreto medico, quest'ultimo continua essenzialmente a valere (decisione del Tribunale federale del 26 aprile 1995, 253 segg., consid. 3.a). Non è escluso che, in un caso specifico, si possa presumere il consenso del paziente alla trasmissione di determinate informazioni a terzi. Secondo la giurisprudenza, occorre tuttavia dare prova di grande cautela (decisione del Tribunale federale, ibid. consid. 3.a). La situazione varia a seconda che si tratti di decidere il trattamento per un paziente in vita oppure di chiarire eventuali responsabilità dopo la sua morte. Nel primo caso, è previsto che il medico fornisca le informazioni necessarie, affinché possa essere presa una decisione nell'interesse della persona incapace di discernimento. È infatti il miglior modo per tutelarne gli interessi; una ponderazione degli interessi non è necessaria alla luce delle circostanze particolari. Nel secondo caso, invece, in cui occorre chiarire se vi è stato un errore di trattamento e le eventuali responsabilità, la divulgazione della cartella clinica non è più esclusivamente nell'interesse del defunto. Vi è il rischio che un diritto generale di consultazione in favore di determinati terzi violi i suoi diritti della personalità. Appare pertanto necessario, al fine di tutelare gli interessi del defunto, attenersi alla procedura ordinaria di esonero dal segreto medico. Si potrà quindi, nel singolo caso, ordinare una soluzione adeguata, ad esempio disponendo la divulgazione di una parte soltanto della cartella clinica o permettendo a un medico di consultarla (cfr. la citata decisione del Tribunale federale, ibid., consid 3.a, e la sentenza del Tribunale d'appello di Sciaffusa del 22 dicembre 1989, ZBl 1990, pag. 364 segg., consid. 5b aa).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.