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15.3877 · Postulato · 2015-09-21

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto che faccia il punto della situazione in merito al commercio di oro prodotto in condizioni che violano i diritti umani, nella misura in cui interessa il nostro Paese, e di esaminare tutta la gamma di provvedimenti che potrebbero essere adottati in Svizzera per mettere fine a questo stato di cose.

Begründung

Su scala mondiale la Svizzera figura tra i più grandi importatori di oro e raffina l'equivalente del 70 per cento della produzione. Nel suo rapporto di base sulle materie prime pubblicato nel 2013, il Consiglio federale ha già riconosciuto i rischi associati a questa attività lucrativa, senza tuttavia proporre misure precise per impedire l'importazione in Svizzera di oro prodotto in condizioni che violano i diritti umani; per far fronte al problema si affida agli standard volontari stabiliti dal settore.

Ciò nonostante un rapporto pubblicato nel settembre 2015 ha appurato che in Svizzera sono stati importati e raffinati migliaia di chili d'oro, del valore di svariate decine di milioni di franchi svizzeri, provenienti dal Togo, un Paese che non figura tra i produttori di tale metallo prezioso. In realtà, come è stato documentato dal rapporto, questo oro è estratto in Burkina Faso in condizioni deplorevoli. Il 30 a 50 per cento della manodopera è costituita da bambini, i quali, come i loro colleghi adulti, lavorano in turni di dodici ore per garantire il funzionamento costante delle miniere artigianali. L'oro viene in seguito trasportato illegalmente a Lomé, nel Togo, da dove viene poi inviato in Svizzera. Importandolo, la società ginevrina MM Multitrade SA e la raffineria ticinese Valcambi, che lo lavora in seguito, contribuiscono attivamente a sostenere gravi violazioni dei diritti umani. Tutto ciò è ancora più problematico se si considera che queste due aziende affermano di conoscere in dettaglio la loro catena di approvvigionamento e di applicare alla lettera gli standard volontari dell'OCSE e della London Bullion Market Association, tra i cui obiettivi rientra quello di evitare la commercializzazione di oro prodotto in tali condizioni. Questa misura è chiaramente insufficiente. Date le circostanze si impone un esame approfondito, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

1. Procedere all'identificazione esatta dell'origine effettiva dell'oro importato dalle società attive in Svizzera e non limitarsi a identificare solo l'ultimo Paese attraverso il quale è transitato, come indicato finora nelle statistiche doganali. Le società del settore affermano di conoscere la loro catena di approvvigionamento; deve quindi essere possibile obbligarli a dichiarare la provenienza e l'origine dell'oro minerario che acquistano.

2. Valutare, nel rapporto del Consiglio federale, fino a che punto le imprese svizzere interessate applicano gli standard di diligenza, sulla base dei principi delle Nazioni Unite relativi alle imprese e ai diritti umani, e quali misure si potrebbero prevedere nei confronti delle società che non li rispettano. A più riprese, il Consiglio federale ha dichiarato di esigere che le imprese attive all'estero rispettino obblighi specifici; nell'ambito dell'oro si è optato per regole volontarie stabilite dal settore stesso.

3. Esaminare se sarebbe possibile sancire per legge l'obbligo di verificare che l'oro acquistato sia stato estratto nel rispetto dei diritti umani. L'ordinanza sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.311) prevede già che i titolari di una patente devono effettuare un certo numero di controlli prima di accettare materie da fondere e prodotti della fusione.

4. Nel caso in cui l'esito del suddetto esame fosse negativo, valutare altre possibilità per imporre alle società di questo settore il rispetto dell'obbligo di diligenza previsto dalle linee guida.

5. Valutare con quali mezzi si potrebbe garantire che società le quali acquistano questo metallo prezioso all'estero cooperino solo con partner che abbiano a loro volta comprato oro prodotto e acquistato legalmente; si potrebbero segnatamente assoggettare tutte le operazioni che concernono l'oro (quindi non soltanto quelle effettuate sull'oro monetario, ma anche quelle realizzate con l'oro grezzo) alla legge sul riciclaggio di denaro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Come indicato nel rapporto di base sulle materie prime, il Consiglio federale è consapevole del rischio che l'oro estratto illegalmente sia importato in Svizzera, con le possibili violazioni dei diritti umani che ciò comporta. Il commercio di metalli preziosi in Svizzera è stato analizzato anche nel Rapporto nazionale sui rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo redatto da un gruppo di lavoro istituito dal Consiglio federale (https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=57750). In considerazione di questi rischi, vari Paesi e ambienti industriali hanno lanciato iniziative ed elaborato strumenti volontari finalizzati a supportare le imprese nell'estrazione sostenibile di queste materie prime.

Negli ultimi anni, la Svizzera si è impegnata in modo particolare a favore di due iniziative: a. l'elaborazione e l'attuazione delle linee guida dell'OCSE relative all'obbligo di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; b. la Better Gold Initiative, lanciata nel 2013 allo scopo di creare un mercato dell'oro costituito da piccole miniere peruviane che rispettano criteri riconosciuti di responsabilità sociale e ambientale.

L'industria aurifera ha adottato standard volontari, sottoposti a controlli indipendenti, per garantire la tracciabilità dell'oro trattato nonché il rispetto dei diritti umani, ed evitare di alimentare i conflitti. Le due principali iniziative sono: a. la Responsible Gold Guidance, secondo la quale le raffinerie d'oro certificate dalla London Bullion Market Association si impegnano a rispettare i requisiti relativi all'obbligo di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali, basati sulle raccomandazioni dell'OCSE; b. la Member Certification e la Chain of Custody Certification del Responsible Jewellery Council il cui obiettivo è di assicurare pratiche responsabili lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Non esiste uno studio condotto dalla Svizzera o dall'industria sul funzionamento e sull'impatto delle iniziative e degli standard di responsabilità sociale del settore aurifero. Un simile studio consentirebbe di delineare una mappa del settore in Svizzera, dei suoi principali attori e dei potenziali rischi e sfide. L'esame chiesto dall'autore del presente postulato ha una stretta correlazione materiale con i lavori già in corso in adempimento del postulato 12.3503, "Una strategia Ruggie per la Svizzera". Per garantire un coordinamento e una coerenza ottimali ed evitare doppioni, il presente postulato sarà integrato sotto forma di misura nel rapporto su una strategia Ruggie per la Svizzera. In quest'ottica, il Consiglio federale è favorevole all'adozione del postulato.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.