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No alla discriminazione degli autobus di linea su autostrade e semiautostrade

15.4039 · Mozione · 2015-09-25

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di emendare l'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) come segue:

Articolo 5 "Velocità massima per certi generi di veicoli"

Capoverso 2 "Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 chilometri all'ora per: a. autobus." La frase "esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati" va eliminata.

Begründung

Gli autobus pubblici con posti in piedi autorizzati consentono di offrire un servizio capillare e conveniente. Il loro transito su determinati tratti autostradali (ad es. Coira-Bellinzona, Coira-Laax, Lucerna-Altdorf, Zurigo-Affoltern am Albis o Yverdon-Vallorbe) garantisce orari competitivi, coincidenze con la rete dei trasporti pubblici e un impiego efficace del personale e del parco veicoli.

Secondo l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC), gli autobus possono circolare in autostrada a una velocità massima di 100 chilometri all'ora, ad eccezione di quelli articolati e del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati, la cui velocità è limitata a 80 chilometri all'ora.

La normativa attuale, oltre a generare costi aggiuntivi insostenibili per le aziende che operano con risorse limitate, costituisce un fattore discriminante, in termini di competitività, rispetto al servizio privato. Sarebbe pertanto auspicabile eliminare le attuali restrizioni ed esigere che sulle tratte autostradali i passeggeri degli autobus pubblici stiano seduti con le cinture allacciate.

Alla luce di quanto sopra, si chiede l'abolizione della restrizione di cui all'articolo 5 ONC.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 3a dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11), sugli autobus tutti i passeggeri devono viaggiare seduti con le cinture allacciate. A queste condizioni, una velocità massima di 100 chilometri all'ora risulta adeguata. Sugli autobus pubblici di linea sono invece ammessi posti in piedi e i passeggeri seduti sono esonerati dall'obbligo di allacciare le cinture (art. 3a cpv. 2 lett. e ONC). In questo caso, dal punto di vista della sicurezza la velocità massima di 80 chilometri all'ora è critica.

Nel 2009, in occasione della revisione dell'ONC che ha portato all'attuale normativa, era stato proposto di consentire anche agli autobus pubblici di linea di circolare a 100 chilometri all'ora chiedendo, in cambio, di rinunciare ai posti in piedi e all'esonero dall'obbligo di allacciare le cinture. Questa soluzione era però stata bocciata, essendo entrambi gli aspetti non negoziabili per i passeggeri. Non rimane quindi, in alternativa, che la riduzione di velocità. A ciò si aggiunge che gli autobus di linea, utilizzando di norma solo brevi tratti di autostrade e semiautostrade, difficilmente riuscirebbero, circolando a una velocità massima di 100 chilometri all'ora, a ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza. Non si può quindi parlare di un vero svantaggio competitivo per le imprese di trasporto pubblico.

La proposta di chiedere alle imprese di trasporto pubblico di assicurarsi che in autostrada i passeggeri rimangano seduti e allacciati è difficilmente praticabile e verificabile.

Il Consiglio federale ritiene pertanto che le norme vigenti siano adeguate e non debbano essere modificate.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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