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Comportamento di voto degli svizzeri all'estero. Rilevazione statistica nei cantoni

15.4058 · Postulato · 2015-09-25

Cancelleria federale

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di valutare, in collaborazione con i cantoni, l'opportunità di modificare l'ordinanza sui diritti politici allo scopo di rilevare e pubblicare il comportamento degli svizzeri all'estero in materia di voto e di elezione.

Begründung

Soltanto undici cantoni (Appenzello Interno, Argovia, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Turgovia, Uri, Vallese e Vaud) rilevano i dati concernenti il comportamento elettorale degli svizzeri all'estero. I 15 cantoni restanti non forniscono indicazioni.Nella sua risposta del 22 agosto 2007 all'interrogazione Gysin 07.1055, il Consiglio federale osservava: "Che il comportamento in materia di voto degli svizzeri residenti all'estero sia d'interesse è indubbio. Ciò non da ultimo a causa del crescente numero di svizzeri residenti all'estero registrati che partecipano alle elezioni e alle votazioni federali."Il Consiglio federale precisa inoltre che "per obbligare i cantoni a rilevare separatamente gli svizzeri residenti all'estero si dovrà modificare l'ordinanza sui diritti politici. Dopo aver consultato i cantoni, il Consiglio federale è disposto a valutare una tale modifica dell'ordinanza sui diritti politici".Sono ormai passati otto anni da tale dichiarazione. È ormai tempo di stilare un bilancio e di modificare di conseguenza l'ordinanza citata.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Sulla base delle risposte fornite alle interrogazioni Gysin 07.1055 e Zisyadis 09.5445, la Cancelleria federale ha valutato attentamente con i cantoni l'opportunità di prevedere una regolamentazione simile a quella proposta nel presente postulato. Alcuni cantoni hanno sollevato critiche riguardo a un tale obbligo imposto dal diritto federale. Fondandosi sui risultati del sondaggio, si è quindi deciso di non procedere a modifiche della legge sui diritti politici (art. 14 cpv. 1) e della relativa ordinanza.Si possono addurre diversi argomenti contro una regolamentazione che prescriva una pubblicazione separata relativa al comportamento degli svizzeri all'estero in materia di elezioni e votazioni. Possono essere fatte valere ragioni legate al federalismo e, più in particolare, può essere addotta la garanzia del segreto del voto, garanzia sancita dalla Costituzione federale. In base alla ripartizione dei compiti propria al nostro Stato federale, l'organizzazione delle elezioni e delle votazioni rientra nella competenza dei cantoni, i quali possono delegare determinati compiti ai comuni. Attualmente i registri elettorali degli svizzeri all'estero sono centralizzati presso le amministrazioni cantonali o nei capoluoghi dei cantoni, oppure sono tenuti in modo decentralizzato nei singoli comuni. Nei cantoni che tengono un registro centralizzato, i dati relativi al comportamento degli svizzeri all'estero in materia di elezioni e votazioni possono essere pubblicati con un dispendio relativamente contenuto. In alcuni cantoni, d'altronde, tali dati sono già pubblicati. Nei cantoni in cui i registri sono tenuti in modo decentralizzato, invece, occorrerebbe dapprima creare le condizioni quadro necessarie. Va inoltre rilevato che il segreto del voto rischierebbe di non essere più garantito nei comuni di piccole dimensioni, a causa del numero estremamente esiguo di svizzeri all'estero che vi sono registrati.In linea di principio, tuttavia, ci si può chiedere se sia opportuno pubblicare separatamente dati sul comportamento di determinati gruppi in materia di votazioni ed elezioni. In presenza di tali informazioni, potrebbe infatti accadere che la responsabilità del risultato di una data votazione possa essere addossata a un determinato gruppo, suscitando polemiche indegne di uno Stato democratico. Il Consiglio federale ricorda in proposito la votazione popolare del 14 giugno 2015 sulla modifica della legge sulla radiotelevisione (LRTV) o quella del 3 marzo 2002 sull'adesione della Svizzera all'ONU. Attribuire il risultato di un voto popolare al comportamento di un determinato gruppo della popolazione è un passo nella direzione sbagliata ed è fondamentalmente inutile. La regolamentazione proposta dall'autore del postulato non creerebbe pertanto nessun valore aggiunto.Nella misura in cui il segreto del voto può essere garantito, non vi sono motivi per impedire ai cantoni di rilevare e pubblicare dati sul comportamento degli svizzeri all'estero in materia di votazioni ed elezioni. Secondo il Consiglio federale non vi è tuttavia la necessità di obbligare tutti i cantoni a farlo.