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È conforme alla volontà del legislatore che i fornitori di assicurazioni complementari possano limitare la copertura delle cure agli stabilimenti elencati?

16.3030 · Interpellanza · 2016-03-02

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. È conforme alla volontà del legislatore che i fornitori di assicurazioni complementari possano limitare la copertura delle cure agli stabilimenti elencati e approfittare in tal modo della pianificazione ospedaliera (che discende dalla legge federale sull'assicurazione malattie, LAMal) a scapito dei cantoni che finanziano il 55 per cento dei costi delle cure assicurate obbligatoriamente e della libera scelta del medico e dell'ospedale curante promessa nei contratti di assicurazione?

2. Visto che il nuovo finanziamento ospedaliero persegue l'obiettivo di mettere in concorrenza gli ospedali (siano questi negli elenchi o no) in ambito di cure assicurate obbligatoriamente e visto che la scelta dei pazienti è influenzata in misura determinante dalla loro copertura assicurativa complementare, il Consiglio federale non teme che lo scopo della LAMal sia pregiudicato dalle pratiche restrittive dei fornitori di assicurazioni complementari?

3. Bisogna rafforzare la protezione degli assicurati obbligando gli assicuratori privati a informarli in maniera trasparente sull'estensione delle cure coperte e in particolare delle restrizioni concernenti la libera scelta del medico e dell'ospedale prima della conclusione di qualsiasi polizza assicurativa complementare?

4. La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) permette agli assicuratori privati di riservarsi, nelle loro condizioni generali, il diritto di determinare in qualsiasi momento, in maniera unilaterale e imprevedibile, quali siano i medici o gli ospedali di cui pagano le cure? Se del caso, la LSA non dovrebbe venir completata per vietare questa fattispecie?

5. Bisogna completare la LSA con un divieto esplicito di pubblicità falsa o fallace per impedire che un assicuratore possa attirare clienti mettendo in evidenza la libera scelta del medico e dell'ospedale sul territorio svizzero, mentre invece rimborsa unicamente i costi delle cure in un numero limitato di ospedali?

6. Bisogna regolamentare la prassi in base alla quale gli assicuratori contattano telefonicamente i loro assicurati prima di un intervento per domandare loro di cambiare medico od ospedale, oppure di rinunciare alla copertura a cui hanno diritto secondo il contratto che hanno stipulato?

Begründung

Talune pratiche di compagnie che offrono assicurazioni complementari per reparti semiprivati o privati non rispetterebbero la libertà di scelta del medico e dell'ospedale propagandata da queste stesse compagnie e costituirebbero un possibile abuso del sistema di finanziamento ospedaliero instaurato dal 2012 dalla LAMal. La LSA dovrebbe garantire l'ineccepibilità dell'attività dei fornitori di assicurazioni complementari contro le malattie e proteggere gli assicurati contro gli abusi.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La scelta degli ospedali secondo la LAMal stabilisce che gli assicurati possono scegliere liberamente tra gli ospedali ammessi secondo l'elenco degli ospedali del cantone di domicilio o del cantone di ubicazione dell'ospedale (i cosiddetti ospedali figuranti nell'elenco). Se il ricovero avviene senza motivi medici in un nosocomio che non figura nell'elenco del cantone di domicilio, in caso di cura ospedaliera l'assicurazione medico-sanitaria obbligatoria (AOMS) e il cantone di domicilio remunerano la loro quota parte rispettiva al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del cantone di domicilio. Nella legge non viene disciplinato se un'eventuale differenza debba essere coperta dall'assicurazione complementare. Diversamente dall'AOMS, nell'assicurazione complementare vale il principio dell'autonomia personale e quindi della libertà contrattuale. Nel quadro delle disposizioni legali gli assicuratori complementari sono liberi di estendere o eventualmente limitare le loro prestazioni rispetto all'assicurazione medico-sanitaria obbligatoria. Ciononostante, accanto alla loro impostazione basata sul diritto privato, le assicurazioni complementari sono anche accomunate al diritto delle assicurazioni sociali. Una profonda riforma, come la revisione della legge federale sull'assicurazione malattie, comporta naturalmente nell'ambito del finanziamento degli ospedali una fase di attuazione e di transizione. Per valutare in maniera affidabile le ripercussioni della revisione della legge sui costi del sistema previdenziale, il nuovo sistema di finanziamento deve essere più stabile e occorrono serie di dati che coprano periodi più lunghi. Poiché questi mancano, attualmente non è possibile esprimersi in merito a un'eventuale necessità di intervenire a livello legislativo. L'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) osservano comunque gli sviluppi e intrattengono un dialogo intenso e regolare con gli attori interessati.

3./5. La legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) obbliga l'assicuratore a informare lo stipulante prima della conclusione del contratto d'assicurazione sul suo contenuto essenziale come, ad esempio, i rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa (cfr. art. 3 LCA). Inoltre, la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI) vieta (tra l'altro) all'assicuratore di dare informazioni inesatte o fallaci sulle sue prestazioni (cfr. art. 3 lett. b LCSI).

Il Consiglio federale ritiene queste basi legali sufficienti.

4. In base alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) la FINMA verifica le condizioni generali di assicurazione (CG) e le tariffe dell'assicurazione complementare. Se le CG contengono disposizioni abusive a sfavore degli assicurati, la FINMA non le approva. Per disposizioni abusive si intendono le norme che violano il diritto cogente (la LCA e la LCSI) oppure quelle che prevedono una ripartizione di diritti e obblighi notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto (cfr. art. 117 dell'ordinanza sulla sorveglianza, OS). È però impossibile rispondere genericamente alla domanda se una norma, che riguarda ad esempio la modifica unilaterale del contratto, deve essere ritenuta abusiva. Occorre un'attenta verifica nell'ambito della procedura di approvazione delle CG concretamente presentate. L'autorità dispone già oggi di strumenti per impedire abusi nell'ambito dell'assicurazione complementare per le malattie, ragione per cui anche in questo punto non è necessario intervenire a livello legislativo.

6. In virtù della LSA e del'OS la FINMA dispone già oggi di sufficienti strumenti per intervenire nei confronti delle imprese di assicurazione in caso di qualsivoglia comportamento abusivo. Di conseguenza non sarebbe indicato fissare nella legge singoli comportamenti abusivi.

Risposta del Consiglio federale.

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