16.3137 · Mozione · 2016-03-17
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale ad adattare la nostra legislazione affinché si possano punire a livello penale la frode tecnologica e la truffa sportiva commesse da persone che non sono sotto la giurisdizione degli organi sportivi competenti.
Begründung
Recentemente la stampa ha riferito che in occasione degli ultimi campionati del mondo di ciclocross svoltisi a Zolder la campionessa europea in carica ha utilizzato una bicicletta motorizzata. Questo caso di frode tecnologica è una novità per questa disciplina. Il mondo del ciclismo è sotto shock; poiché sinora non si è mai pensato che si potesse imbrogliare a tal punto. Alla luce di quanto successo, non possiamo lasciare che questi imbroglioni rimangano impuniti. Sebbene nei regolamenti interni gli organi sportivi prevedono, in linea di principio, sanzioni nei confronti dei loro tesserati colpevoli di frode tecnologica, come ad esempio l'articolo 12.1.013bis del regolamento dell'Unione ciclistica internazionale, i complici di una tale frode esterni alla giurisdizione della federazione (entourage ecc.) non possono essere sanzionati dalla giustizia interna. Per questa ragione occorre adattare la nostra legislazione affinché si possano punire a livello penale i complici di tale imbroglio. Nel nostro Paese si svolgono corse internazionali rinomate iscritte nel calendario dell'Unione ciclistica internazionale, quali il "Tour de Romandie" e il "Tour de Suisse", e non possiamo permetterci una legislazione lacunosa in materia. Tutti i Paesi dovrebbero adeguare le loro legislazioni per punire questi imbroglioni.
Truffa sportiva
Se la frode tecnologica concerne soprattutto il ciclismo, la manipolazione delle competizioni in relazione alle scommesse illegali rappresenta una minaccia crescente per lo sport in generale. Gli organi sportivi sono spesso impotenti di fronte a tali minacce poiché il più delle volte sono estranei alla loro giurisdizione e a causa delle frequenti implicazioni transfrontaliere. Dobbiamo quindi rinforzare il nostro "arsenale penale" affinché la truffa sportiva possa essere perseguita, qualunque sia la disciplina.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Da quando lo sport di competizione è disciplinato dalle federazioni sportive, esistono regolamenti che stabiliscono le modalità d'acquisto e la qualità degli attrezzi sportivi affinché siano ammessi nelle competizioni. La violazione di tali regolamenti comporta la squalifica ed eventualmente altre sanzioni. In definitiva, spetta alle federazioni sportive istituire un sistema di sanzioni efficace. La ciclista, la cui manipolazione della bicicletta è alla base della presente mozione, è d'altronde stata punita drasticamente dall'UCI che l'ha condannata all'esclusione per sei anni dalle competizioni e a una multa salata.
Il Consiglio federale è del parere che in linea di principio lo Stato interviene nell'autonomia delle federazioni sportive soltanto se sono chiaramente a rischio beni giuridici superiori. Quindi non spetta al diritto penale sanzionare la semplice violazione delle regole di competizione. Nella legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (LPSpo; RS 415.0) lo Stato ha per esempio stabilito misure antidoping (articolo 19 segg.). Allorché la facoltà di pronunciare sanzioni contro le atlete e gli atleti spetta alle federazioni sportive, è possibile condannare terze persone se si può provare che a livello giuridico hanno avuto un comportamento illecito in relazione al doping. Il motivo di questa disposizione risiede tra l'altro nel fatto che con la somministrazione di sostanze dopanti si può danneggiare la salute di terzi (sportivi).
L'introduzione di una disposizione penale generale per truffa sportiva incentrata sulle modifiche illecite di attrezzi sportivi implicherebbe gravi ingerenze nell'autonomia delle federazioni sportive. Inoltre, ciò condurrebbe a difficoltà di delimitazione pressoché insormontabili sotto il profilo materiale e giuridico. È quanto emerge chiaramente dall'esempio illustrato dall'autore della mozione: la fabbricazione e l'installazione di motori ausiliari elettrici per biciclette non rappresentano un problema fintanto che la bicicletta non viene utilizzata durante una competizione. Diverso è invece il caso delle sostanze dopanti il cui utilizzo è vietato anche durante l'allenamento.
Non spetta quindi allo Stato indagare in tutti i casi nei quali si è utilizzato un attrezzo sportivo che non è conforme ai regolamenti di una federazione sportiva.
Per quanto concerne le manipolazioni delle competizioni in relazione alle scommesse illegali occorre richiamare l'attenzione sulla modifica della legge sulla promozione dello sport che il Consiglio federale ha approvato con il messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge sui giochi in denaro (FF 2015 6849). La modifica della legge (art. 25a-25c LSpo) prevede misure contro la manipolazione di competizioni sportive su cui sono proposte scommesse. Le relative fattispecie penali concernono i reati di corruzione, nell'ambito dei quali sono sanzionate penalmente sia le manipolazioni dirette che indirette di competizioni sportive.
Per questi motivi il Consiglio federale è del parere che non sia necessario un cambiamento della situazione giuridica, rispettivamente che i provvedimenti necessari siano già stati intrapresi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.