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Un'agenda per il rinnovo ed eventualmente la sospensione degli accordi bilaterali di protezione degli investimenti

16.3463 · Interpellanza · 2016-06-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La protezione degli investimenti mediante accordi bilaterali introdotta a partire dagli anni '60 nel contesto della Guerra fredda e della decolonizzazione è ovunque in piena trasformazione. Molti Paesi emergenti rifiutano oggi questi accordi, caratterizzati da una grande diffidenza nei confronti del sistema giuridico statale. Poiché ormai il 40 per cento delle domande di risarcimento presentate dagli investitori privati sono rivolte contro i Paesi industrializzati, anche nel ricco Nord del mondo la mentalità sta cambiando.

Con 131 accordi di protezione degli investimenti (APPI) stipulati e 118 in vigore, la Svizzera usa questo strumento più di qualsiasi altro Paese. Urge pertanto ridurre il rischio di abusi e reimpostare questi accordi in modo che tengano conto dei principi di sostenibilità e garantiscano elevati standard di tutela del lavoro e dell'ambiente.

Lo confermano i risultati presentati il 7 marzo 2016 da un gruppo di lavoro dell'amministrazione federale incaricato di rivedere le basi per i negoziati relativi agli APPI e uno studio pubblicato nell'aprile 2016 dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione riguardante la reimpostazione degli APPI svizzeri alla luce dei principi dello sviluppo sostenibile.

1. Quando intende il Consiglio federale presentare la sua agenda per un rapido rinnovo dei 131 APPI esistenti? Entro quando saranno ridotti al minimo i rischi di abusi e sarà concluso il lavoro di rinnovo nell'ottica dei principi di sostenibilità e di standard elevati?

2. Esaminerà tutti gli APPI esistenti per verificare eventuali rischi di abusi e la conformità con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?

3. Le clausole che, negli ultimi 15 anni, hanno condotto ad abusi sono soprattutto le seguenti:

a. le clausole generali sul "trattamento giusto ed equo";

b. il divieto di reformatio in peius;

c. l'impegno generale a concedere licenze e permessi;

d. le clausole di salvaguardia, secondo le quali tutti gli "altri" impegni devono essere rispettati;

e. l'impegno a indennizzare le cosiddette espropriazioni "indirette".

- Quanti APPI stipulati dalla Svizzera contengono simili clausole?

- Il Consiglio federale le abrogherà temporaneamente e mirerà in primo luogo a rinegoziarle?

- Secondo quali criteri sceglie gli APPI da rinnovare in via prioritaria?

4. Quanti APPI contengono clausole che permettono di "filtrare" le cause intentate, facendo sì che quelle che più facilmente possono dare origine ad abusi non giungano davanti a un tribunale arbitrale?

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Come si legge nel rapporto del 7 marzo 2016 del gruppo di lavoro interdipartimentale, negli ultimi anni la Svizzera ha continuato a rielaborare le basi per i negoziati relativi agli APPI per tener conto dell'evolversi della situazione internazionale. Non se ne può tuttavia concludere che gli APPI esistenti possano dare origine ad abusi o non considerino gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e vadano quindi rinegoziati. Neanche i lodi arbitrali pronunciati sulla base degli APPI stipulati dalla Svizzera consentono di giungere a una simile conclusione. Le nuove disposizioni elaborate dalla Svizzera negli ultimi anni sono precisazioni apportate agli accordi, che, senza discostarsi sostanzialmente dalla prassi contrattuale seguita finora, aumentano la certezza del diritto per gli Stati contraenti e gli investitori e stabiliscono criteri supplementari per l'interpretazione degli accordi da parte dei tribunali arbitrali. Va inoltre considerato che i contenziosi tra investitori e Stati ospiti vengono in genere risolti consensualmente o attraverso le vie legali nazionali. L'avvio di una procedura arbitrale tra un investitore e uno Stato rappresenta quindi un'eccezione. La Svizzera è tra i dieci Stati nel mondo con il maggior volume di investimenti diretti all'estero e un elevato numero di APPI (117 attualmente in vigore), eppure negli ultimi 25 anni si sono contati soltanto 25 casi di procedure arbitrali legate a un APPI avviate da investitori svizzeri nei confronti di uno Stato; finora non è stata avviata nessuna procedura di questo tipo nei confronti della Svizzera. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario rinegoziare sistematicamente gli accordi esistenti. La Svizzera integrerà comunque tutte le nuove disposizioni nei negoziati in corso, a complemento del testo utilizzato in sede di negoziati.

3. Poiché gli APPI della Svizzera sono molto simili nei contenuti, le clausole citate nell'interpellanza sono presenti nella maggior parte degli accordi. Come già specificato nella risposta alle domande 1 e 2, non è opportuno qualificare singole clausole degli APPI come clausole che potenzialmente possono dare origine ad abusi e quindi abrogarle. Tutte le disposizioni degli APPI vengono in ogni caso periodicamente riesaminate.

È su questa base che il gruppo di lavoro interdipartimentale ha per esempio proposto nel suo rapporto del 7 marzo 2016 di precisare la clausola sul "trattamento giusto ed equo", allegando un elenco di misure esemplificative che potrebbero violare questo standard. Analogamente, in futuro la clausola dell'"espropriazione indiretta" sarà completata da un elenco di criteri, sulla base dei quali sarà possibile esaminare casi specifici per stabilire se si è in presenza di un'espropriazione indiretta.

Essendo le risorse limitate, la fitta rete di APPI della Svizzera può essere rinnovata solo progressivamente. Nella scelta dei partner di negoziato si applicano, tra l'altro, criteri quali la necessità di garantire un'ulteriore protezione giuridica agli investitori svizzeri (p. es. in assenza di un APPI o perché quello esistente è lacunoso), la volontà e disponibilità a negoziare, l'importanza economica del Paese partner nonché le potenziali sinergie con negoziati simultanei relativi a un accordo di libero scambio.

4. Gli APPI della Svizzera non contengono regole dettagliate - nemmeno clausole "filtro" - per quanto riguarda le procedure arbitrali tra investitori e Stati, ma rimandano a regole esistenti, per esempio quelle del Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti (CIRCI). L'ampio regolamento del CIRCI (art. 41.6 ICSID Arbitration Rules) contiene una clausola che consente a un tribunale arbitrale di non trattare le cause manifestamente inammissibili o infondate. Il rimando alle regole del CIRCI negli APPI della Svizzera consente già oggi di respingere le cause che possono dare origine ad abusi. Basandosi sulla proposta formulata dal gruppo di lavoro interdipartimentale, la Svizzera inserirà nei futuri APPI una disposizione esplicita, analoga alla regola del CIRCI. In tal modo non solo sarà messa in rilievo l'importanza politica di questa disposizione, ma quest'ultima sarà applicabile alle procedure arbitrali effettuate secondo altre regole procedurali (p. es. Uncitral).

Risposta del Consiglio federale.

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