16.3726 · Interpellanza · 2016-09-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Cosa si intende esattamente per "diritti analoghi" di cui all'articolo 24a del disegno della LAID (FF 2016 4381, 4385)?
2. In particolare, il know-how industriale è compreso nei "diritti analoghi"?
3. In caso di risposta affermativa, secondo il Consiglio federale a quanto ammontano le perdite fiscali in caso di applicazione dell'articolo 24a del disegno della LAID al know-how industriale?
4. Il Consiglio federale è consapevole che, se questo punto non sarà chiarito prima della votazione popolare sulla riforma dell'imposizione delle imprese III, il popolo non sarà stato informato in maniera completa, oggettiva e trasparente?
5. Questo punto sarà precisato in un'ordinanza? In caso di risposta affermativa, il Consiglio federale pubblicherà un progetto prima della votazione? Quando si svolgerà la procedura di consultazione?
Begründung
La giurisprudenza prevalente ritiene che il know-how industriale sia un bene immateriale non protetto da un diritto di proprietà intellettuale. Si tratta spesso di invenzioni che potrebbero essere brevettate ma che per diversi motivi non lo sono (costo del brevetto, rischio di nullità del brevetto, durata troppo breve della protezione). Per conoscere la portata esatta del meccanismo del "patent box", è importante sapere se il know-how fa parte dei "diritti analoghi" che permettono di beneficiare dei privilegi fiscali concessi alla ricerca e allo sviluppo. Un'informazione completa, oggettiva e trasparente degli aventi diritto di voto come quella richiesta dall'articolo 10a capoverso 2 della legge del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) esige una precisazione delle pertinenti disposizioni. La loro portata potrebbe variare notevolmente se venissero interpretate in maniera estensiva.
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Il patent box, la cui introduzione è stata approvata dalle Camere federali nel quadro della riforma dell'imposizione delle imprese III (RI imprese III), si fonda sugli standard internazionali attuali. Nel quadro del progetto BEPS ("Base Erosion and Profit Shifting", erosione della base imponibile e trasferimento degli utili) l'OCSE ha definito uno standard globale per i diritti su beni immateriali qualificanti. Tale standard stabilisce un quadro generale, secondo il quale brevetti e diritti simili ai brevetti, software protetti da diritti d'autore nonché invenzioni non protette da brevetto di piccole e medie imprese possono rientrare nel campo di applicazione di un patent box. I marchi ne sono esplicitamente esclusi. Nell'articolo 24a capoverso 4 della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) il legislatore ha affidato al Consiglio federale l'incarico di emanare le disposizioni di esecuzione per definire i "diritti analoghi".
Questa delega tiene in considerazione soprattutto il fatto che i lavori dell'OCSE non sono ancora conclusi e che bisogna quindi ritenere che lo standard verrà ulteriormente elaborato. La regolamentazione a livello di ordinanza consentirà in futuro di adeguare all'occorrenza i dettagli della regolamentazione sulla patent box in tempi relativamente brevi. Al momento la definizione di "diritti analoghi" non è ancora stata fissata. Essa verrà introdotta a tempo debito nell'ordinanza del Consiglio federale. Al riguardo il governo terrà in considerazione gli obiettivi della RI imprese III, in particolare la competitività, l'accettazione internazionale e la redditività dell'imposta sull'utile per la Confederazione, i cantoni e i comuni.
3./4. Nel messaggio sulla RI imprese III il Consiglio federale ha descritto in modo qualitativo le ripercussioni finanziarie del patent box nei singoli cantoni. Esse non dipendono quindi da singoli fattori, come accade invece per la definizione dei "diritti analoghi", ma piuttosto da una concomitanza di fattori rilevanti. Questo riguarda segnatamente anche l'entità dello sgravio nel patent box, che ogni cantone definirà in funzione delle proprie necessità nonché la determinazione dell'aliquota cantonale dell'imposta sugli utili. Di conseguenza le ripercussioni finanziarie del patent box non possono essere quantificate in modo forfettario, ma saranno definite nei progetti di attuazione cantonali.
5. Le disposizioni di esecuzione verranno emanate sotto forma di ordinanza del Consiglio federale. L'avamprogetto di ordinanza sarà oggetto di una procedura di consultazione ordinaria e sarà sottoposto per parere al Parlamento, come previsto dall'articolo 151 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl; RS 171.10). In tal modo si garantisce che tutti gli ambienti interessati abbiano la possibilità di esprimersi sul contenuto dell'ordinanza. Il Consiglio federale intende avviare la procedura di consultazione dopo la votazione popolare sulla RI imprese III, quando sarà certo che la nuova regolamentazione entrerà in vigore.
Risposta del Consiglio federale.